Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
Non si applica ai processi penali la proroga disposta sino al 30 giugno 2013, dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, della originaria sospensione dei termini processuali, prevista anche per gli stessi dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, sino al 31 dicembre 2012, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici occorsi in Emilia Romagna nel maggio 2012.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2014, n. 14056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14056 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 18/09/2014
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1507
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 46582/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST ON;
Avverso la ordinanza del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA in data 19 luglio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIAMPI FRANCESCO MARIA;
lette le conclusioni del PG in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, resa in data 19 luglio 2013, il GIP presso il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta da TA NI avverso il decreto penale di condanna 1291/2012 del 28 novembre 2012. 2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia la TA denunciando violazione di legge in relazione al disposto della L. n. 213 del 2012, comma 13 quater, con cui veniva disposta la sospensione dei termini processuali in favore dei soggetti residenti nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato nell'affermare la tardività dell'opposizione, ha premesso come il D.L. n. 174 del 2012, art. 13 quater, conv. in L. 7 dicembre 2012, n. 213, (recte art. 11, comma 13 quater), richiamasse esclusivamente "i soggetti" di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4 conv. in L. 1 agosto 2012, n. 122. Quest'ultima disposizione disciplinava, secondo il GIP nei suoi primi cinque commi esclusivamente istituti propri del procedimento civile. Viceversa il processo penale trovava regolamentazione a partire dal successivo D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma. Osserva la Corte : il legislatore - nel regolamentare la sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, la comunicazione e la notifica di atti con riferimento agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 - ha dettato una articolata disciplina, contenuta nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6 convertito, con modificazioni, in L. 1 agosto 2012, n. 122. Come
precisato da questa Corte in una recente decisione (cfr. Sez. 3^, 13 dicembre 2013, Stefanelli, RV 258002) si tratta di interventi, purtroppo non occasionali, che si sono resi necessari tutte le volte in cui particolari e devastanti eventi, legati a calamità naturali, hanno investito il territorio nazionale in cui è possibile individuare due diverse tecniche, nettamente distinguibili, di azione normativa con le quali il legislatore ha provveduto a regolamentare la sorte dei processi in corso e le attività, processuali e non, delle parti in considerazione degli inevitabili disagi, ratione loci o ratione personae, connessi ad accadimenti di tal genere. Nella citata decisione è posto in rilievo che, sino al 2009, sino cioè all'emanazione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, sul sisma in Abruzzo, gli interventi normativi (per esempio, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, art. 4, convertito nella L. 22 dicembre 1980, n. 874,
sul terremoto in Campania e Basilicata;
D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, art. 1, convertito in L. 17 dicembre 1997, n. 434, sul terremoto
Umbria - Marche;
D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, conv. con modif., in L. 27 dicembre 2002, n. 286, sugli eventi sismici che hanno colpito Puglia, Molise e Sicilia) erano limitati ad un'unica disposizione con la quale, sino ad una determinata data, venivano sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportassero decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Nel 2009 e nel 2012, cioè in occasione degli eventi sismici in Abruzzo ed Emilia Romagna e zone limitrofe, il legislatore ha abbandonato la precedente prassi normativa dettando disposizioni più specifiche nel senso che, all'interno di un unico articolo, ha disciplinato diversamente i riti ed in particolare ha dettato disposizioni dettagliate per il processo penale.
La ricorrente si duole dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale la quale si sarebbe erroneamente discostata dall'esegesi letterale imposta dal D.L. n. 274 del 2012, art. 11, comma 13 quater, conv. in L. n. 213 del 2012, pervenendo ad approdi diversi da quelli cui doveva giungere sulla base di una rigorosa interpretazione grammaticale.
Nella sentenza n. 5106/2014 viene chiarito come la questione non possa e non debba porsi in correlazione alla interpretazioni giurisprudenziali delle previgenti, ed apparentemente analoghe, disposizioni. È rilevante infatti considerare che quelle regolavano geneticamente il fenomeno, mentre l'art. 11, comma 13 quater, ha prorogato i termini contenuti in una norma (il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, conv. in L. n. 122 del 2012) che, a sua volta, regolava geneticamente il fenomeno (quello relativo alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari ed altro), con la conseguenza che se e quali termini l'art. 11, comma 13 quater, abbia effettivamente prorogato è questione interpretativa che richiede l'esegesi della normativa sulla quale la proroga dei termini si innesta.
7. Il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, conv. in L. n. 122 del 2012, - con una disposizione pressoché identica a quella del D.L. n. 39 del 2009, art. 5, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009 - prevedeva la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili e amministrativi (comma 1). Con elencazione solo in parte sovrapponibile a quella di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, disponeva, per le cause urgenti, che la sospensione non si applicasse, quanto al processo civile, alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative ad alimenti;
ai procedimenti cautelari;
ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione avrebbe potuto produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, al presidente incombeva l'onere di dichiarare l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile (comma 1). Fino al 31 dicembre 2012 erano sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che dovessero svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati (comma 2). Era poi previsto che fosse disposto il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20 maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012. La disposizione faceva espressamente salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio (comma 3). Prevedeva inoltre la sospensione (commi 4 e 5) di numerosi termini a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati. I termini restavano sospesi, salva espressa rinuncia degli interessati, dal 20 maggio al 31 dicembre 2012. Si trattava (appunto e con specifico ed esclusivo riferimento alla richiamata disposizione di cui al comma 4 e non anche ad altre) dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e dei termini per gli adempimenti contrattuali. Ove il decorso del termine iniziasse durante il periodo di sospensione, l'art. 6 disponeva (comma 4 seconda parte) che l'inizio stesso fosse differito alla fine del periodo (quindi al 1 gennaio 2013), sospendendo in particolare i termini relativi ai processi esecutivi;
i termini relativi alle procedure concorsuali;
i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Il comma 5, inoltre, sospendeva i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 20 maggio - 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione operava a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente. Quanto ai processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati, il comma 6 dell'art. 6 li sospendeva fino al 31 dicembre 2012.
Sino a quella data, e sempre con riferimento agli uffici giudiziari dei comuni colpiti dal sisma, erano altresì sospesi i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela, stabilendosi che nel procedimento di esecuzione penale ed in quello di sorveglianza fosse osservata, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, e successive modificazioni (comma 6). Il comma 7 disciplinava invece le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo che il giudice dovesse disporre il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012 - fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 - quando una delle parti o uno dei loro difensori risultasse contumace o assente e prevedendo altresì la sospensione fino alla stessa data dei termini previsti dal codice di rito a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. Il comma 8 inoltre stabiliva che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non operava per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
per il giudizio direttissimo;
per la convalida dei sequestri;
nei processi con imputati in stato di custodia cautelare;
nei processi a carico di imputati minorenni.
Si prevedeva, in chiusura del comma 8, che la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non operasse qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinunciassero. Il comma 9 infine sospendeva il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 6 e 7 - il processo penale o i termini procedurali fossero sospesi o il processo fosse rinviato.
È di tutta evidenza, quindi, come il legislatore avesse previsto un'articolata e separata disciplina, da un lato, per i processi civili ed amministrativi (dai commi da 1 a 5) e, dall'altro, per processi penali (dai commi da 6 a 9), utilizzando due criteri omologhi aventi come presupposto lo sdoppiamento e la diversificazione dei riti ed a questi speculari. Secondo un primo criterio (ratione loci) era previsto un regime che privilegiava la sede dell'ufficio giudiziario che, per il solo fatto di essere ricompresa in un comune colpito dal sisma, determinava, da un lato, la sospensione dei processi (comma 1) amministrativi e civili, con le eccezioni viste, o il rinvio d'ufficio delle udienze (comma 3) e, dall'altro, il medesimo criterio determinava la sospensione (comma 6) dei termini per le indagini preliminari e per la proposizione della querela nonché la sospensione dei processi penali, con le eccezioni di cui al comma 8. Le disposizioni erano quindi parametrate sul disagio conseguente all'evento sismico e incidevano su una platea di destinatari che non necessariamente dovevano essere residenti in uno dei comuni terremotati. In base al secondo criterio (ratione personae) era previsto un regime che aveva invece come destinatari proprio coloro che fossero residenti nei luoghi disastrati, operassero o svolgessero un'attività lavorativa, produttiva o di funzione in detti luoghi per i quali (commi 4 e 5) si prevedeva, tra l'altro, la sospensione fino al 31 dicembre 2012 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. Queste disposizioni non erano pacificamente applicabili al processo penale perché, quanto a quest'ultimo e specularmente, il criterio ratione personae era parametrato non sui soggetti ma sulle parti o loro difensori, se previamente nominati, residenti nei comuni colpiti dal sisma e non anche quindi per i soggetti che operassero o svolgessero un'attività lavorativa, produttiva o di funzione in detti luoghi. Ne consegue che solo per le parti o i loro difensori era prevista, con le eccezioni di cui al comma 8, la sospensione dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni (comma 7 lett. a) o il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012 ove fosse risultata contumace o assente una delle parti o dei loro difensori (comma 7 lett. b).
Le disposizioni erano quindi parametrate, seppure con accenti diversi, sul disagio conseguente all'evento sismico solo per coloro che avessero un collegamento logistico con i comuni del sisma, indipendentemente dalla sede ove si dovesse svolgere l'attività giudiziaria o compiersi l'attività o, se non compiuto nel termine, l'atto processualmente sanzionato.
A fronte di una disciplina, così diversificata rispetto al passato, e così dettagliata nel tenere differenziati i riti, è proprio l'interpretazione letterale dell'art. 11, comma 13 quater, che esclude un ambito di operatività a tutto campo e per tutti i processi. L'art. 11, comma 13 quater, infatti non è una disposizione sganciata dal corpus normativo che l'ha preceduta e ciò, come si è visto, per due fondamentali ragioni: in primo luogo, perché non è una norma che regolamenta ex novo il regime del decorso dei termini, in quanto questi erano già variamente regolati dalle precedenti disposizioni ed in maniera diversa quanto ai tipi di processo, ed in secondo luogo perché, prorogando i termini, si innesta e richiede un collegamento funzionale con la disposizione i cui effetti nel tempo prolunga. Non è pertanto condivisibile la prospettazione contenuta nel ricorso secondo la quale, per una corretta interpretazione letterale ex art. 12 preleggi, sotto la lente dell'interprete vi sarebbe solo la disposizione di cui all'art. 11, comma 13 quater, e non anche la norma previgente (D.L. n. 74 del 2012, art. 6, conv. in L. n. 122 del 2012). In definitiva, essendo l'art. 11, comma 13 quater, ritagliato dal D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, in L. n. 122 del 2012, ha più fondamento dal punto di vista dell'interpretazione letterale - sullo specifico rilievo che, quanto al rito penale, il legislatore "tacuit" - ritenere che la disposizione abbia inciso solo sul comma 4, dal quale ha pedissequamente ripreso le note letterali, e non su tutto il regime del decorso dei termini, che invece il legislatore aveva opportunamente differenziato per riti e non solo per oggetto, con la conseguenza che sarebbe contra tenorem rationes proprio l'interpretazione che presupporrebbe un ritorno schizofrenico alla irrilevanza dei riti, ossia dei processi, nonostante che il legislatore avesse ab origine tenuto distinte le tipologie processuali. Con tutta evidenza l'art. 11, comma 13 quater, è solo parzialmente identico dall'art. 6, comma 4, perché il legislatore ha voluto, rispetto alla iniziale portata espansiva del comma 4 depurarlo, escludendo la proroga per determinate materie (gli adempimenti contrattuali ed i termini perentori convenzionali, e legali sostanziali), che coincidono con le parti della precedente disposizione successivamente non riportate dall'art. 11, comma 13 quater, atteso che i termini perentori legali, dei quali pure non vi è cenno, rientrano a pieno titolo in quelli decadenziali. L'interpretazione dunque fornita dal provvedimento impugnato deve ritenersi corretta con la conseguenza che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11, comma 13 quater, conv. in L. 7 dicembre 2012, n. 213,
nella parte in cui dispone che "per i soggetti di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, conv. in L. 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione" non si applica al processo penale i cui effetti - quanto alla sospensione dei processi, alla sospensione di termini stabiliti per le indagini preliminari, a quelli per proporre querela ed alla sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento dell'attività difensiva e per la proposizione di reclami ed impugnazioni - si sono esauriti alla data del 31 dicembre 2012 giacché (per la originaria differenziazione dei riti con discipline reciprocamente autosufficienti sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, conv. in L. 1 agosto 2012, n. 122) l'art. 11, comma 13 quater, non contiene alcun riferimento al processo penale.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015