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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nella persona della dott.ssa Manuela
Mari, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter c.p.c.; visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.2468/2023 R.G., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alessandrini Marrino;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentate, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Carnevali;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2023 ex art.281 decies c.p.c. ha Parte_1
promosso la presente causa nei confronti della . CP_1 Controparte_1
Il ricorrente allegava di essere proprietario di un immobile destinato a civile abitazione sito a Mondavio con annesso terreno recintato, che aveva subito dei danni a causa di smottamenti originatisi dalla SP 93. Precisava che tramite il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c.
n.2699/2022 RG era stato accertato che lo scivolamento della scarpata dipendeva da carenze costruttive e manutentive della strada provinciale, priva di opere idonee a consentire un corretto deflusso e smaltimento dell'acqua piovana;
il c.t.u. aveva indicato gli interventi necessari da eseguire sulla strada pagina 1 di 10 e aveva anche valutato i danni riscontrati nella proprietà di Il Parte_1
ricorrente concludeva chiedendo la condanna della Controparte_1
a risarcirgli i danni quantificati in euro 19.567,23 o nella diversa somma
[...]
ritenuta dal Tribunale, oltre alle spese per il compenso del c.t.u. e del proprio ctp per un totale di euro 8.800,84 e le spese legali. Chiedeva in ogni caso la condanna della ad eseguire le opere descritte dal Controparte_1
c.t.u. per una corretta regimazione delle acque piovane, in modo da evitare altri scivolamenti futuri della scarpata.
- Si costituiva la Provincia di , la quale eccepiva la nullità e Controparte_1
inammissibilità del ricorso, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in quanto risalenti a oltre 5 anni prima;
inoltre la convenuta contestava la quantificazione dei danni fatta da controparte. Concludeva per il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.
- Vista l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, veniva assegnato al ricorrente il termine per avviare la negoziazione assistita, ex art.3 D.L.
n.132/2024 e successive modifiche.
Verificata l'impossibilità di una definizione transattiva o conciliativa, la causa veniva istruita tramite assunzione di prova orale e veniva acquisito il fascicolo della consulenza tecnica preventiva n.2699/2022 RG Trib. Pesaro.
- Ciò premesso, in primo luogo va confermato quanto già disposto con l'ordinanza a verbale del 17.4.2024, con riferimento alle questioni preliminari poste dalla convenuta. Si è già detto che la condizione di procedibilità è stata assolta in corso di causa. I profili di nullità della vocatio in ius eccepiti dalla convenuta non sono fondati: l'avviso sulla necessità della difesa tecnica obbligatoria e l'avviso sulla possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello
Stato sono presenti nel ricorso a pag.15. Anche l'avviso sulle decadenze in cui incorre il convenuto nell'ipotesi di tardiva costituzione è stato inserito nel ricorso a pag.15 rispettando letteralmente la formula dell'art.163 comma 3 n.7 c.p.c. a cui l'art.281 undecies comma 1 c.p.c. rinvia;
ad abundantiam va rimarcato che non solo la convenuta si è tempestivamente costituita, ma ha anche mostrato di avere piena conoscenza del sistema delle decadenze processuali, pertanto non si è verificata alcuna lesione al diritto di difesa.
pagina 2 di 10 - Nel merito, non è contestato che sia proprietario di una Parte_1
abitazione con annesso terreno circostante, nel comune di Mondavio.
In particolare, come rilevato dal c.t.u. ing. nel proc. di Persona_1 consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. n.2699/2022 RG, “il fabbricato e la corte di pertinenza di proprietà sono ubicati in Parte_1
comune di Mondavio, via S. Isidoro 59 (dati catastali F 20 di Mondavio, mapp.
1). Il fabbricato è utilizzato come dimora del sig. che vi svolge anche Pt_1
l'attività di Bed & Breakfast denominato Villa “Lieta sosta”; la corte di pertinenza, di superficie pari a 2.456 mq, è utilizzata in parte come giardino.” (v. relazione peritale del c.t.u., pag.7).
Il c.t.u., all'esito di una verifica attenta ed approfondita, ha concluso che una porzione dello scoperto di è stata interessata da uno smottamento Parte_1
superficiale causato da eccessiva infiltrazione di acqua piovana, dovuta a carenze costruttive e manutentive della strada provinciale. Il c.t.u. nella “sintesi delle risposte” scrive: “Il fabbricato e l'area di pertinenza di proprietà Parte_1
sono confinanti, sul lato nord-ovest, con la strada Provinciale SP 93; la sede stradale scorre ad una quota più alta di 2 m circa rispetto alla proprietà ed Pt_1
è separata da una scarpata facente parte del copro stradale. La scarpata, in alcuni tratti, ha subito uno smottamento superficiale, legato a precipitazioni violenti e concentrate, che ha prodotto danneggiamenti alla proprietà Pt_1
(cedimento della nicchia contatori, ribaltamento di due alberi,…). Le cause del dissesto verificatosi sulla scarpata stradale sono dovute all'eccessiva infiltrazione d'acqua piovana nel rilevato stradale di modesta consistenza, favorita dalla presenza di fessure longitudinali nell'asfalto.” Nella relazione il c.t.u. spiega che “In generale ed anche nel caso in esame, lo scivolamento superficiale della scarpata, evidenziato anche dal cedimento subito dalla nicchia contatori, è avvenuto per l'abbondante e ripetuto deflusso dell'acqua piovana, proveniente dalla strada provinciale che, in quel tratto, corre in discesa verso la proprietà e che ha saturato il terreno riducendo la sua resistenza a Pt_1 taglio.” (pag.12 della relazione). Il c.t.u., dopo aver effettuato anche prove penetrometriche, ha escluso altre cause: “Le ispezioni dei luoghi, la relazione geologica e il PAI escludono la presenza di un versante in frana. Lo smottamento superficiale, localizzato in alcuni tratti della scarpata stradale,
pagina 3 di 10 avvenuto a suo tempo, ha avuto origine dall'area di sedime della confinante SP
93.”
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. vengono condivise e fatte proprie dal
Tribunale in quanto chiare, esaustive e congruamente motivate.
Il c.t.u. aggiunge che nella strada non sono presenti opere di contenimento delle acque di dilavamento, ma solo “un piccolo rialzo dell'asfalto lungo parte della proprietà con lo scopo di allontanare dalla scarpata l'acqua Pt_1 proveniente dalla sede stradale;
tale cordolino non è però sufficiente”.
Va ricordato che non è consentito al proprietario del fondo confinante – nel caso di specie , in qualità di ente proprietario e gestore Controparte_1
della strada - far riversare liberamente nel fondo altrui le acque di dilavamento che si formano per effetto di interventi di trasformazione del suolo - nel caso di specie la realizzazione del sedime stradale altera il naturale deflusso e il normale assorbimento dell'acqua piovana, che conseguentemente si infiltra e accumula in modo anomalo e dilava verso la proprietà del ricorrente posta più in basso, come spiegato dal c.t.u. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che “La norma di cui all'art. 913 cod. civ. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare, il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque.” (Cass. n.3268/1999, v. anche Cass. n.13097/2011). La giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare tale norma, ha chiarito che è in ogni caso necessario bilanciare i rispettivi interessi e contemperare le esigenze di sfruttamento del fondo di ciascun proprietario. Qualora risulti che la modifica dello scolo ha provocato un assoggettamento del fondo inferiore sensibilmente più gravoso rispetto all'originario deflusso naturale delle acque tra i fondi a dislivello, le modifiche – quand'anche necessarie per lo sfruttamento o la sistemazione dell'immobile a monte - assumono carattere di illiceità, ponendosi contro il generale divieto dell'art.913 c.c. e obbligano l'autore a restituire l'acqua al suo naturale deflusso, mediante l'esecuzione di opere che neutralizzino l'aggravamento, ripristinando nella originaria quantità ed intensità lo scolo naturale (v. Cass. n.5333/2000 in motivazione, Cass. n.7934/1997 in motivazione).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie per evitare scivolamenti futuri della scarpata nella proprietà del ricorrente è necessario che la parte convenuta esegua le opere indicate dal c.t.u.: “mantenere la pavimentazione stradale in buono stato e priva di fessurazioni e avvallamenti;
- realizzare una cunetta con cordolo idonea a contenere ed allontanare dalla scarpata l'acqua piovana;
- realizzare una contropendenza trasversale della carreggiata idonea a convogliare l'acqua da parte opposta della strada rispetto alla scarpata.” (v. conclusioni a pag. 19 della relazione peritale).
Pertanto la viene condannata ad eseguire gli Controparte_1
interventi descritti dal c.t.u. necessari per un corretto deflusso delle acque meteoriche.
- ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti dai manufatti Parte_1
esterni e dagli impianti accessori al suo immobile.
È provato che la nicchia dei contatori del ricorrente ha subito un cedimento a causa dello smottamento: lo ha riscontrato in loco il c.t.u. e lo ha dichiarato anche il teste (udienza dell'11.2.2025). Il danno è certo e Testimone_1
attuale.
Per il rifacimento della nicchia, che dovrà essere spostata in una zona sicura con una fondazione di profondità tale da non risentire dei movimenti superficiali della scarpata, il c.t.u. ha quantificato un costo di euro 4.323,00, Iva inclusa.
Conseguentemente allo spostamento della nicchia andranno eseguiti anche lo spostamento dei contatori NE, per cui NE ha preventivato l'importo di euro
249,73 compresa Iva e lo spostamento del contatore dell'acqua, per cui
[...] ha preventivato l'importo di euro 279,40 compresa Iva. Parte_2
Conseguentemente allo spostamento della nicchia dovrà essere eseguito anche il riallaccio del contatore dell'acqua alle utenze, per cui è stato preventivato l'importo di euro 594,00 inclusa Iva, ritenuto congruo dal c.t.u. e dovrà essere eseguito anche il riallaccio della linea elettrica al nuovo contatore, per cui il c.t.u. ha stimato congruo l'importo di euro 440,00 Iva inclusa. Il c.t.u. ha motivatamente escluso le maggiori cifre indicate dal ricorrente;
si rimanda alla risposta chiara ed esaustiva data dal c.t.u. nella relazione peritale finale (v. allegato denominato “Repliche in risposta alle osservazioni delle parti”).
pagina 5 di 10 È provato il danneggiamento della recinzione: lo ha riscontro in loco il c.t.u. e lo ha dichiarato anche il teste (udienza dell'11.2.2025). Per Testimone_1
quanto riguarda i costi per effettuare la riparazione, il c.t.u. ha precisato che non
è necessaria l'intera sostituzione della recinzione, ma sarà sufficiente un intervento di ripristino della verticalità di alcuni paletti;
il costo dell'intervento di ripristino è stato quantificato dal c.t.u. in complessivi euro 550,00 Iva inclusa. Il
c.t.u., con congrua motivazione, ha escluso il maggior importo indicato dal ricorrente;
si rimanda alla risposta contenuta nella relazione peritale finale (v. allegato denominato “Repliche in risposta alle osservazioni delle parti”).
Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno per la perdita di un pino.
È provato che a causa dello smottamento un pino presente nella proprietà del ricorrente si sia inclinato a terra: lo ha dichiarato il teste il Testimone_1
quale si occupa da anni della manutenzione del giardino e ha provveduto personalmente alla rimozione della pianta (udienza dell'11.2.2025). Tuttavia il ricorrente non ha provato quale esborso abbia sostenuto per la rimozione dell'albero già effettuata;
nei suoi atti non ha neppure dedotto quale importo abbia pagato per tale intervento. In mancanza di fattura o di altro documento o di altra prova idonea a dimostrare se e quanto abbia pagato per far Parte_1
eseguire la rimozione della pianta ed eventualmente per sostituirla, non può essere accolta la domanda di risarcimento. Al mancato assolvimento dell'onere probatorio di una spesa già sostenuta non può supplire la valutazione fatta dal c.t.u. ha chiesto anche il risarcimento di una fattura di euro 423,50, Parte_1
risalente al lontano 2013, per lavori di scavo, rinterro e posa di un tubo per lo spostamento della linea idrica. Tuttavia il ricorrente non ha provato che si sia trattato di un intervento eseguito per riparare danni provocati da uno smottamento originato dalla strada provinciale. Lo stesso dicasi per la fattura di euro 474,38, parimenti risalente al lontano 2013, riguardante anch'essa lo spostamento della linea idrica;
anche rispetto a questa fattura, il ricorrente non ha provato che si sia trattato di un intervento eseguito per riparare danni provocati da uno smottamento originato dalla strada provinciale.
In conclusione i danni risarcibili di cui è stata fornita la prova ammontano complessivamente ad euro 6.436,13.
pagina 6 di 10 Va respinta l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio formulata dalla convenuta, la quale ha sostenuto che i danni risalirebbero a più di 5 anni prima rispetto all'inizio della causa.
Va osservato che in data 30.11.2022 ha presentato il ricorso ex Parte_1
art.696 bis c.p.c. per far accertare che nella sua proprietà si era verificato uno smottamento cagionato da carenze della strada provinciale gestita dalla e per quantificare i danni. È documentato infatti Controparte_1
che, nonostante avesse segnalato già da parecchi anni alla Parte_1
e alla Regione Marche che la sua proprietà era attinta da dilavamenti CP_1
e smottamenti, nessuno degli enti si era assunto la responsabilità. In data
11.8.2023 il c.t.u. ha depositato la relazione peritale. In data 27.12.2023 Pt_1
ha promosso la presente causa di merito.
[...]
Va applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato, esercitando l'ordinaria diligenza, anche tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, possa essere in grado di avere consapevolezza non solo del danno ma anche del nesso causale tra il danno e la condotta riconducibile ad un determinato soggetto. In altre parole, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha una sufficiente conoscenza tecnico-scientifica delle cause del danno e della loro imputabilità eziologica (il principio generale è chiaramente espresso nella pronuncia della Corte di Cassazione n.4115/2022 “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Controparte_2
dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal
[...]
giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico- scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche;
incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto
pagina 7 di 10 coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, senza indicare la misura della non straordinarietà dell'evento atmosferico e
l'evidenza dei vizi progettuali e delle manchevolezze manutentive, di cui la parte danneggiata avrebbe dovuto avere conoscenza con l'ordinaria diligenza).”; conforme Cass. n.2146/2021).
Tornando al caso di specie, solo nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva – promosso nel 2022 e concluso nel 2023 - ha Parte_1
avuto contezza che gli smottamenti dipendevano da carenze costruttive e manutentive della strada provinciale e non da movimenti naturali degli strati profondi del sottosuolo (il c.t.u. ha escluso frane di versante, in quanto dalle verifiche geologiche era risultato che il sottosuolo possedeva buone caratteristiche geotecniche). La parte convenuta non ha indicato in quale momento anteriore avrebbe percepito che gli smottamenti Parte_1
dipendevano da carenze costruttive e manutentive della strada provinciale, ma si è limitata genericamente ad eccepire che la situazione di cedimento permaneva da decenni.
Deve escludersi quindi che alla data di proposizione della presente causa fosse maturato il termine quinquennale di prescrizione del credito risarcitorio.
Per tutti i motivi sopra esposti la Provincia Urbino viene condannata CP_1
a rifondere a il danni quantificati in euro 6.436,13, oltre interessi Parte_1
legali dalla presente pronuncia al saldo.
- Le spese di lite vengono regolate come segue.
Considerato l'accoglimento parziale delle domande svolte dal ricorrente, la viene condannata a rifondergli i ¾ delle spese di Controparte_1
causa. La liquidazione viene fatta come in dispositivo, ex DM n.55/2014, in base al valore accertato della controversia e al contenuto della attività difensiva svolta. Le spese di causa vengono compensate per il resto.
Il compenso del c.t.u., già liquidato nel procedimento n.2699/2022 RG, pari a complessivi euro 4.259,63 e il costo delle prove penetrometriche e dello studio geologico eseguiti durante l'accertamento tecnico pari a complessivi euro
2.525,40 (doc.5, 6, 7, 8 del ricorrente) vengono posti interamente a carico della parte convenuta.
pagina 8 di 10 Il ricorrente ha chiesto che gli siano rifuse le spese legali del procedimento di consulenza tecnica preventiva per un totale quantificato dallo stesso in Pt_1
euro 3.557,46 e il costo del consulente tecnico di parte per un importo di complessivi euro 2.015,81. La convenuta si è opposta e ha eccepito che non vi
è prova degli effettivi pagamenti.
In proposito va ricordato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva finalizzato alla composizione della lite previsto dall'art.696 bis c.p.c. è chiaro e consolidato:
“Come già chiarito da questa Corte, le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis cod. proc. civ. non hanno natura giudiziale.
Difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n.
26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975). Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del
02/02/2018; Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).“ (v. Cass. n.30584/2023 in motivazione).
Nel caso di specie il ricorrente, nonostante la tempestiva contestazione della convenuta, ha documentato unicamente un esborso di euro 384,30 pagato al suo ctp con un bonifico (doc. 9 del ricorrente). Non ha provato, né ha chiesto di provare, l'esecuzione di altri pagamenti, né verso il ctp o l'ausiliario (il doc.10 e il doc.11 non provano un pagamento), né al difensore.
Applicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra esposto, la convenuta viene condannata a rimborsare al ricorrente l'importo di euro 384,30 per il costo del ctp documentato dalla parte, oltre interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.2468/2023 R.G., promossa pagina 9 di 10 da
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentate;
Controparte_1
CONVENUTA
ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a eseguire le opere nel tratto della SP93 che qui interessa, descritte dal c.t.u. nella relazione depositata nel proc. ex art.696 bis c.p.c.
n.2699/2022 RG, precisamente:
“mantenere la pavimentazione stradale in buono stato e priva di fessurazioni e avvallamenti;
- realizzare una cunetta con cordolo idonea a contenere ed allontanare dalla scarpata l'acqua piovana;
- realizzare una contropendenza trasversale della carreggiata idonea a convogliare l'acqua da parte opposta della strada rispetto alla scarpata.”
2) condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a risarcire a i danni alla proprietà quantificati in Parte_1
complessivi euro 6.436,13, oltre euro 384,30 per il costo del ctp, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a rifondere a i 3/4 delle spese della presente causa Parte_1 che vengono liquidate per l'intero in euro 545,00 per contributo unificato e bollo ed euro 5.077,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
spese della presente causa compensate per il resto;
4) pone a carico della il compenso del c.t.u. Controparte_1
liquidato nel proc. n.2699/2022 RG e le spese vive della indagine geologica ivi svolta.
Pesaro, 12 marzo 2025.
Il Giudice Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente pagina 10 di 10