Sentenza 28 aprile 2025
Massime • 1
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 16364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16364 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento