Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Perruzza e Paolo Di Gravio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Perruzza in Balsorano, via Case Paglicce n. 14;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Dipartimento Agricoltura - Servizio Competitività - Ufficio Sostegno Investimenti e Aziende Agricole presso la Giunta della Regione Abruzzo n. -OMISSIS- avente ad oggetto “PSR Abruzzo 2014/2020 - anno 2017 - Bando Pubblico Sottomisura Mis 4.1. ‘Sostegno a investimenti nelle aziende agricole’ - Tipologia di intervento 4.1.1 ‘Sostegno agli investimenti delle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività’ - Comunicazione ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. DISPOSIZIONE DI DECADENZA CON CONNESSA ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO n. -OMISSIS- - Richiedente: -OMISSIS- CUP: -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa SA RI;
Uditi i difensori della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Il ricorrente, beneficiario del sostegno economico concessogli nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, ha domandato l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del Dipartimento Agricoltura - Servizio Competitività - Ufficio Sostegno Investimenti e Aziende Agricole presso la Giunta della Regione Abruzzo, con la quale è stata disposta la decadenza dal predetto beneficio per mancato rispetto dell’impegno relativo alla presentazione di una polizza fideiussoria sostitutiva, a garanzia delle risorse pubbliche erogate a titolo di anticipazione.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare del termine (primo motivo), della motivazione (secondo motivo) e delle garanzie partecipative (terzo motivo) nonché per contraddittorietà con gli atti successivi alla sua adozione (quarto motivo).
Ha resistito al ricorso la Regione Abruzzo ed ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla revoca dei finanziamenti pubblici, ove questa sia determinata dalla mancata osservanza degli obblighi che ne condizionano l’erogazione.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Abruzzo nella memoria difensiva depositata il 3 luglio 2024, è fondata.
In materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti eurounitari rileva l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione del petitum sostanziale, fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, risultante dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto giuridico, indipendentemente dalla prospettazione fornitane dalle parti.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie che hanno ad oggetto il ritiro di finanziamenti o di sovvenzioni pubbliche, disposto a causa dell’inadempimento, nella fase esecutiva del rapporto, degli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento attributivo del beneficio, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla denominazione dello strumento (revoca sanzionatoria, decadenza, risoluzione del rapporto di sovvenzione) in concreto utilizzato (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6; Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 6 luglio 2023, n. 19160; 22 giugno 2017, n. 15638; 7 gennaio 2013, n. 150; 6 luglio 2023, n. 19160; Consiglio di Stato, sezione III, 31 maggio 2018, n. 3293).
Le controversie che riguardano la decadenza da una sovvenzione pubblica per un preteso inadempimento del beneficiario successivo al provvedimento di concessione interessano la fase esecutiva del rapporto, nella quale viene meno ogni apprezzamento discrezionale delle ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l’erogazione della sovvenzione. In tale fase, la situazione giuridica soggettiva del beneficiario della sovvenzione è, dunque, il diritto soggettivo al mantenimento del finanziamento erogato, devoluta, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, al giudice ordinario.
La decadenza dal beneficio economico è stata dichiarata dalla Regione Abruzzo ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 14.3 e 18, lettera b), del bando pubblico per l’attivazione della misura M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, intervento 4.1.1 - Sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività, in base al quale la domanda di pagamento dell’anticipazione, non corredata dalla garanzia sostitutiva che il beneficiario si è impegnato a presentare, comporta la decadenza dal beneficio economico.
La decadenza dal beneficio economico è stata, pertanto, adottata dalla Regione Abruzzo sulla scorta di una presunta violazione dell’impegno assunto dal ricorrente al momento della richiesta di pagamento dell’anticipazione del finanziamento, di presentare una polizza fideiussoria a garanzia dell’intero importo dell’anticipazione, in conformità allo schema predisposto dall’organismo pagatore (AGEA) ed entro un determinato termine (da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2020), e a restituire, in caso di mancato rispetto di detto impegno, le somme erogategli a titolo di anticipazione, oltre interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la presente controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che essa attiene al mancato rispetto, nella fase di esecuzione, degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipazione del contributo ammesso al beneficio.
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia.
La complessità del procedimento per l’erogazione del contributo in oggetto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Indica quale giudice munito della giurisdizione il Tribunale Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Nulla per le spese all’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
SA RI, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA RI | MA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.