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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 39453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39453 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC RA - Presidente - Sent. n. sez. 1480/2025 CINZIA GI CC - 25/11/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 28908/2025 NI OR IL AS ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AB MI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che conclude per il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. Mercurelli che chiede l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 23325/2025 della Corte di cassazione, ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in data 06/11/2024, di applicazione della misura cautelare nei confronti di MI AB, in relazione ai reati di cui ai capi 60, 91 e 94, ed ha confermato nel resto l’ordinanza con la quale al predetto era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella veste di organizzatore (capo 111) e dei reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 70 e 85), oggetto di incolpazione provvisoria, in ordine ai quali ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39453 Anno 2025 Presidente: RA UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 25/11/2025 2 1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato al coindagato IA IC, non essendo stato adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro, sicchè il provvedimento era nullo e tale nullità si estendeva, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo, e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Roma per valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a IC IA fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. 1.3. Così definito il perimetro dell’annullamento, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai singoli reati fine contestati nei capi 70 e 85 e la partecipazione dell’indagato al contesto associativo finalizzato al narcotraffico (capo 111), con il ruolo di organizzatore, sulla scorta del materiale probatorio al netto della prova dichiarata inutilizzabile. Il Tribunale, dopo avere riepilogato lo svolgimento delle indagini, dal loro avvio nel 2021, che avevano disvelato una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti in Ardea/Aprilia, da parte di un gruppo di soggetti, e nel prosieguo, che avevano messo in luce il legame tra il primo gruppo ed altri soggetti, operanti in Roma, tra cui figuravano US, AB, RU e IA, soggetti tutti dediti all’attività di cessione di stupefacenti in modo sistematico ed organizzato, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo ai reati fine (capi 70 e 85) sia alla partecipazione del AB all’associazione dedita al narcotraffico, nelle veste di organizzatore sulla scorta di elementi indiziari tratti dalle videoriprese di telecamere installate sulla pubblica via in prossimità del box di Via Ottaviani, luogo di stoccaggio dello stupefacente, dai servizi di o.c.p., dal contenuto di conversazioni registrate in ambientale, sulla disponibilità di una pluralità di mezzi di trasporto appositamente modificati per occultare lo stupefacente, come avvenuto in occasione delle due importazioni di cocaina dall’Olanda (Kg. 2 di cocaina il 11/12/2021 e Kg. 8 di cocaina nel giugno 2022), elementi di prova da cui ha tratto anche la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo nella veste di organizzatore. Quanto al profilo cautelare, riconosciuto il pericolo di recidiva, il tribunale ha stimato adeguata la misura della custodia cautelare in carcere. 3 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo deduce l’inefficacia della misura cautelare per tardività, ex art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen., in subordine chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittima nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 2704 del 2020, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Premette la difesa che il Tribunale di Roma aveva ricevuto gli atti, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, il 30/06/2025, richiedendo al Pubblico ministero la trasmissione degli atti il 03/07/2025 e depositando il dispositivo della decisione l’11/07/2025, con comunicazione al difensore il 12/07/2025. In tal modo, osserva, la difesa, è stato seguito l’orientamento affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27104 del 2020, secondo il quale se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’indagato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, determinandosi nella sostanza un secondo procedimento incidentale ex art. 309 cod. proc. pen., con i termini di efficacia previsti dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Argomenta la difesa che né la norma di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., né altre norme operano alcun rinvio alla disciplina di cui all’art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicchè avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza è di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non è suscettibile di alcuna proroga. Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l’acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all’Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della 4 decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli;
allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, è preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento. In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perché trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l’unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio, con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall’art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato. Sostiene, pertanto, la difesa che l’orientamento minoritario in base al quale il termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione è conforme alla lettera della legge e garantisce i diritti della libertà del cittadino, della durata ragionevole del processo e il diritto di difesa. In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 27104 del 2020, costituente diritto vivente, perché rilevante nel caso in esame e perché fondata, in quanto in contrasto con l’art. 13 Cost., con l’art. 111 Cost., con l’art. 117 Cost. e, conseguentemente, con l’art. 5, comma 4, CEDU e con l’art. 9, comma 4, del Patto internazionale dei diritti civili e politici nella parte in cui stabilisce che il termine di 10 giorni entro il quale il tribunale del riesame in funzione di giudice del rinvio debba adottare la sua decisione dalla trasmissione degli atti e non quello di ricezione del fascicolo dalla Corte di Cassazione. L'introduzione di un maggior termine di deposito della decisione confliggerebbe anche con l'articolo 111 della costituzione col concetto stesso di giusto processo inteso come procedimento che abbia una durata ragionevole. In conclusione, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311 comma 5 bis cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede un termine certe predefinito per il deposito della decisione a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza emessa ex 309 cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 623, 627, 628 cod.proc.pen. omesso esame della memoria integrativa 5 depositata nel giudizio di rinvio all’udienza del 10/07/2025. Allega la difesa, ai fini di autosufficienza del ricorso, l’integrale contenuto della memoria depositata, riportata da pag. 13 a pag. 58 del ricorso per cassazione, e deduce l’omessa valutazione della stessa, non essendosi confrontato, il tribunale, quale giudice del rinvio, con le specifiche argomentazioni della difesa articolate nei motivi di riesame e ribadite con la memoria depositata, pur avendone dato atto nel corpo della motivazione. Nel merito, il giudice del rinvio, dopo avere annullato in parte l’ordinanza genetica quanto ai capi 60, 91 e 94, avrebbe confermato nel resto l’ordinanza con riguardo ai capi 111, 70 e 85, senza considerare che il parziale annullamento avrebbe compromesso alla radice la tenuta dell’intero quadro indiziario fondato, si ripete, sui dati della corrispondenza intercorsa tra l’IA con l’usuario dell’account di whattsapp, elementi ritenuti inutilizzabili. Ma non solo l’inutilizzabilità di tali dati avrebbe rilievo sotto altro e rilevante profilo, ovvero quello del riconoscimento vocale operato dal brig. Colbacchini, riconoscimento vocale diffusamente contrastato dal ricorrente con allegazione delle circostanze di fatto specificatamente indicate a pag. 67-93, con cui di denuncia anche il travisamento dei processi verbali di riascolto delle conversazioni (pag. 93). Argomenta il ricorrente che il tribunale del riesame avrebbe sostituito la motivazione del provvedimento genetico con una motivazione “nuova di zecca” fondata su fantomatici e non documentati altri riconoscimenti vocali operati dagli stessi ufficiali di pg. Tale operazione sarebbe stata resa in violazione dell'articolo 627 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce infatti al giudice del rinvio gli stessi poteri del giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato, ma ciò solo nel caso in cui esso fosse stato una sentenza e non dunque un'ordinanza. Tale disposizione andrebbe correlata a quella di cui all'articolo 623 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. che dispone che in caso di annullamento di un'ordinanza il giudice che l'ha pronunciata provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento. La combinazione di tali disposizioni porterebbe, dunque, ad escludere che il giudice del rinvio, a seguito di annullamento di un'ordinanza per difetto di motivazione, sia titolare degli stessi poteri del tribunale del riesame e quindi che, a differenza di quest'ultimo, possa integrare la motivazione carente del provvedimento genetico. In conclusione, il giudice del rinvio avrebbe confermato il giudizio di probabile responsabilità del ricorrente riproponendo per certi versi l'apparato motivazionale dell'ordinanza del riesame e di quella genetica, così incorrendo nel duplice vizio di violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente ed assoluto difetto di motivazione. Allo stesso modo avrebbe ritenuto la probabilità di responsabilità del 6 ricorrente anche in relazione ai capi 70, 85 e 111, fondata su parte del materiale probatorio proveniente dall'esame i dati registrati nella memoria del telefono, dati che sono stati ritenuti inutilizzabili e, per il resto, avrebbe reso una motivazione carente e manifestamente illogica. In altri termini, il giudice del rinvio avrebbe fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal Gip senza tenere in alcuno conto che essa era fondata in larghissima parte proprio sugli esiti di prova dichiarata inutilizzabile dalla sentenza rescindente. Quanto poi al capo 111, l'ordinanza impugnata non avrebbe spiegato, al pari del giudice della cautela, su quali basi, tenuto conto del contesto descritto e ricostruito, fosse stato possibile attribuire all'imputato la qualità di organizzatore dell’associazione che gli è stata attribuita, ruolo nuovamente fondato sui contenuti della corrispondenza informatica dell'IA che è stata dichiarata inutilizzabile. Infine, occorre osservare come i due dei cinque capi di imputazione erano stati consumati nell'arco di soli 40 giorni sicché, tenuto conto del breve lasso di tempo in cui sarebbero stati commessi i reati scopo, non sarebbe prospettabile la sussistenza e la partecipazione al sodalizio criminoso. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla motivazione circa l'applicazione della misura coercitiva più grave non avendo espresso il giudice del riesame alcun giudizio di adeguatezza della misura e ancora prima non avendo adeguatamente motivato anche in relazione alla sua scelta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato in data 03/11/2025, memoria scritta con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Successivamente in data 13/11/2025, il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’inefficacia della misura cautelare, è manifestamente infondato. La decisione del tribunale del riesame è intervenuta entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti del P.M. (trasmissione degli atti il 03/07/2025 e dispositivo della decisione l’11/07/2025, con comunicazione al difensore il 12/07/2025). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, Sprascio, non mass.), conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del 7 riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità procedente. In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben più ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, Di Grillo, non mass.). Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio;
conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione;
e 8 che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso (cfr. par. 5). Le Sezioni Unite hanno avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all’autorità procedente, non si è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e si è quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, non mass.). Né può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch'essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall'aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissione degli stessi da parte dell'autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l’aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Alla stregua delle argomentazioni esposte, nella condivisione dell’indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite, non vi sono i presupposti di cui all’art. 618 cod.proc.pen. per “riconsiderare” la questione e rimettere nuovamente la questione di diritto, già risolta, dalle Sezioni Unite Calella. La richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen. per come interpretato dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 13, 24, 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 5 comma 4 Cedu, e 9 Patto internazionale dei diritti civili nella parte in cui stabilisce che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve adottare la sua decisione, dalla trasmissione degli atti è manifestamente infondata. La questione prospettata, pur rilevante nel caso in esame, è manifestamente infondata, essendo sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma, secondo la prospettazione difensiva, non conforme ad una ragionevole durata del procedimento in materia de libertate, avendo la pronuncia delle Sezioni Unite riproposto in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all’autorità procedente e con 9 riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). Segnatamente, la Corte costituzionale, proprio con riguardo ai profili qui dedotti, nel ricostruire i segmenti procedurali del procedimento di riesame, aveva escluso, nella citata sentenza, l’incertezza dei termini del procedimento secondo una disciplina, quella di cui all’art. 309 comma 5 e 9 cod.proc.pen., che rendeva effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, stabilendo la sanzione dell’inefficacia della misura non solo per l'inosservanza del termine per la decisione, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale, cosicché l’indagato aveva la certezza di una decisione entro quindici giorni. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericità estrinseca. In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01). Ciò comporta, in disparte la circostanza che l’ordinanza impugnata dà atto della memoria ex art. 611 cod.proc.pen., che non basta allegarla, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, ma occorre anche individuare in quale parte si annid l’omessa valutazione. Per predicare l’omessa valutazione occorre individuare quale argomento difensivo svolto non sia stato considerato e disatteso neppure implicitamente dal complessivo tenore della motivazione. Sul punto il motivo è generico. Sul punto, come si avrà modo di dire, la censura che si incentra principalmente sul riconoscimento vocale del AB, non si confronta con la decisione risultando così priva di specificità estrinseca. 3. Più in generale, rileva, il Collegio, un profilo di inammissibilità correlato alla stessa modalità di redazione del ricorso per assenza di un ordinato e chiaro inquadramento delle questioni giuridiche e delle ragioni di critica della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha, da tempo, chiarito come sia inammissibile un ricorso che violi l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. 10 pen. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063). In particolare, si è chiarito che è inammissibile il ricorso che, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all'evidenza ridondanti, disattende il disposto dell'art. 581 comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive l'enunciazione dei motivi “con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Questa Corte di legittimità ha già osservato che "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Quesrci, in motivazione). Sulla stessa linea interpretativa si pone la successiva pronuncia Sez. 6., n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 secondo cui la eccessiva frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi, la sovrapposizione indistinta di fatti e di piani di indagine se rendono difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento e in tempi più recenti, sulla stessa linea interpretativa, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, Rv. 285800 – 01). Nel caso in esame, il ricorso per cassazione, che consta di 139 pagine, ed è articolato in tre motivi, riproduce nel corpo delle argomentazioni, parte di atti (memoria) copiati integralmente, parte del provvedimento genetico (si veda il riferimento indicato nei singoli capi di incolpazione alle pagine dell’ordinanza genetica) e parte del provvedimento annullato, esposizione che finisce per esorbitare dai canoni di sinteticità espositiva dei motivi. 11 3. Ciò premesso, in ogni caso, nel merito, il ricorso non è fondato quanto ai profili di violazione dell’art. 627, 628 cod.proc.pen. e alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi di incolpazione provvisoria 70, 85 e 111. 4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, è denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). E, quanto al giudizio in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, Mammoliti, non mass.). 5. Quanto al caso in esame, la sentenza di annullamento ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a IC IA fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. Ciò significa che è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall’analisi del telefono sequestrato ad 12 IC IA, il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti del AB MI. Conseguentemente, è corretta l’affermazione del Giudice del rinvio, ora contrastata dal ricorrente, secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell’ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, ma l’aveva devoluta al giudice del rinvio. Del resto, l’opzione propugnata dalla difensa secondo cui la sentenza di annullamento non avrebbe compiuto la c.d. prova di resistenza, in quanto aveva già ritenuto gli indizi non sufficienti, demandandone il rilievo (dell’insufficienza) al giudice del rinvio, non è coerente con la decisione di annullamento con rinvio assunta dalla Corte di cassazione. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rilievo dell’insufficienza del quadro indiziario da parte della Corte di cassazione avrebbe condotto alla diversa decisione di annullamento senza rinvio, mentre, al contrario, l’annullamento con rinvio ha espressamente demandato tale compito al giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 6. Nel caso in esame, poi, la valutazione compiuta dal giudice del rinvio che, si ricorda, ha escluso la gravità indiziaria dei capi di incolpazione n. 60,91,94 non essendo stata positivamente superata la prova di resistenza all’esito della dichiarazione di inutilizzabilità della messaggistica, dimostra la corretta decisione del tribunale nel compiere il giudizio di rinvio nei termini indicati dalla sentenza di annullamento. 7. Venendo, alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi 70, 85 (che riguardano le due importazioni di cocaina dall’Olanda) e in relazione al capo 111 – partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico quale organizzatore, l’ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di elevata probabilità di colpevolezza sulle video riprese e sulle conversazioni ambientali sull’auto dell’IA in uno con i servizi di o.c.p anche presso l’abitazione dello AB in Ostia. L’ordinanza impugnata, muovendo dai dati probatori raccolti che riguardano le due importazioni dall’Olanda (Kg. 2 di cocaina il 11/12/2021 e Kg. 8 di cocaina nel giugno 2022) che sono stati esposti a pag. 7 e ss., ha messo in evidenza come le due importazioni dall’Olanda rivelavano a monte una organizzazione di uomini e mezzi che poteva contare su diverse basi logistiche, ultima delle quali quella di via Ottaviani, diversi mezzi (auto e furgoni) appositamente modificati mediante la realizzazione di vani per occultare lo stupefacente, con distribuzione verticistica dei ruoli (il US gestore della base logistica di via Ottaviani, l’IA il corriere sia per l’importazione dall’esterno che per la cessione nel Lazio) al vertice della quale vi era il ricorrente, nella veste di organizzatore come delineato a pag. 8, 13 essendo non solo la persona che dava ordini al corriere, ma anche la persona che si occupava, con altri, alla modifica delle auto, cfr. pag. 17, e della logistica per le importazioni (si veda episodio di importazione del 15/06/2022 là dove il ricorrente seguiva il corriere a bordo della Nissan Juke, che era monitorata con GPS, a pag. 10). In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 02), fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro, situazione che, quanto al caso in esame, è esclusa dalla dimostrata esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre ai singoli reati scopo. Né a diversa conclusione si perviene con riguardo alla censura difensiva che si appunta sulla limitata durata dell’attività intercettativa. In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02). Infine, secondo assunto pacifico, organizzatore è anche colui che, rispetto al gruppo costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro. Dall’ordinanza impugnata emerge come il ricorrente apporti all'associazione un contributo primario che garantisce la piena funzionalità dell'organismo criminale e non già semplicemente paritetico a quello di ogni altro sodale, e la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 – 01). 8. Anche la censura, ora nuovamente riproposta, sul riconoscimento vocale non è fondata. L’ordinanza impugnata a pag. 19, ha argomentato che l’attribuzione della voce registrata nel corso delle ambientali al ricorrente è avvenuta Grazie ai numerosi ascolti e riascolti delle conversazioni da parte degli operanti in particolare 14 di coloro che avendo eseguito il controllo del 15 giugno 2022 hanno avuto modo, nella circostanza, di ascoltare la voce di AB MI. Secondo l’ordinanza impugnata, i risultati investigativi riportati nell'informativa conclusiva sono, dunque, il frutto, come attestato dagli investigatori nella premessa di numerosi ascolti e riascolti dell'intero compendio captivo, ascolti e riascolti che in quanto numerosi debbono ritenersi come tali ulteriori rispetto al riascolto cui hanno proceduto nel corso dell'indagine gli agenti di pg Politano, Di Rocco, Gigantino, ER e Colbacchini in sede di trascrizioni. Sulla base di tali ragioni, l'ordinanza impugnata è giunta, quindi, ad attribuire la voce dell'interlocutore dell'IA nel ricorrente AB, evidenziando al contempo che la difesa aveva articolato le censure limitando l'analisi a specifici verbali di trascrizione delle intercettazioni, così trascurando di considerare la rilevanza dell'informativa finale. Motivazione rispetto la quale la censura è ora nuovamente riproposta negli stessi termini e con argomenti già sottoposti ai giudici del riesame e da quei giudici disattesi con motivazione che in quanto logica non è censurabile in questa sede. 9. Il terzo motivo di ricorso risulta infondato poiché il ricorrente non considera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. seconda parte, in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e alla già ritenuta mancanza di elementi per superare la suddetta presunzione che neppure nel ricorso per cassazione vengono allegati. Peraltro, l’ordinanza impugnata ha anche positivamente argomentato la adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare di massimo rigore, unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva tenuto conto della sua capacità di importazione di rilevanti quantitativi di stupefacente e dei rapporti con i canali esteri di approvvigionamento, in un contesto nel quale l’attività delittuosa era anche in parte svolta al domicilio. 10. Il ricorso, essendo nel complesso infondato, va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 11. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/11/2025 15 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC RA
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che conclude per il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. Mercurelli che chiede l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 23325/2025 della Corte di cassazione, ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in data 06/11/2024, di applicazione della misura cautelare nei confronti di MI AB, in relazione ai reati di cui ai capi 60, 91 e 94, ed ha confermato nel resto l’ordinanza con la quale al predetto era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella veste di organizzatore (capo 111) e dei reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 70 e 85), oggetto di incolpazione provvisoria, in ordine ai quali ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39453 Anno 2025 Presidente: RA UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 25/11/2025 2 1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato al coindagato IA IC, non essendo stato adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro, sicchè il provvedimento era nullo e tale nullità si estendeva, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo, e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Roma per valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a IC IA fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. 1.3. Così definito il perimetro dell’annullamento, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai singoli reati fine contestati nei capi 70 e 85 e la partecipazione dell’indagato al contesto associativo finalizzato al narcotraffico (capo 111), con il ruolo di organizzatore, sulla scorta del materiale probatorio al netto della prova dichiarata inutilizzabile. Il Tribunale, dopo avere riepilogato lo svolgimento delle indagini, dal loro avvio nel 2021, che avevano disvelato una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti in Ardea/Aprilia, da parte di un gruppo di soggetti, e nel prosieguo, che avevano messo in luce il legame tra il primo gruppo ed altri soggetti, operanti in Roma, tra cui figuravano US, AB, RU e IA, soggetti tutti dediti all’attività di cessione di stupefacenti in modo sistematico ed organizzato, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo ai reati fine (capi 70 e 85) sia alla partecipazione del AB all’associazione dedita al narcotraffico, nelle veste di organizzatore sulla scorta di elementi indiziari tratti dalle videoriprese di telecamere installate sulla pubblica via in prossimità del box di Via Ottaviani, luogo di stoccaggio dello stupefacente, dai servizi di o.c.p., dal contenuto di conversazioni registrate in ambientale, sulla disponibilità di una pluralità di mezzi di trasporto appositamente modificati per occultare lo stupefacente, come avvenuto in occasione delle due importazioni di cocaina dall’Olanda (Kg. 2 di cocaina il 11/12/2021 e Kg. 8 di cocaina nel giugno 2022), elementi di prova da cui ha tratto anche la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo nella veste di organizzatore. Quanto al profilo cautelare, riconosciuto il pericolo di recidiva, il tribunale ha stimato adeguata la misura della custodia cautelare in carcere. 3 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo deduce l’inefficacia della misura cautelare per tardività, ex art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen., in subordine chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittima nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 2704 del 2020, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Premette la difesa che il Tribunale di Roma aveva ricevuto gli atti, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, il 30/06/2025, richiedendo al Pubblico ministero la trasmissione degli atti il 03/07/2025 e depositando il dispositivo della decisione l’11/07/2025, con comunicazione al difensore il 12/07/2025. In tal modo, osserva, la difesa, è stato seguito l’orientamento affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27104 del 2020, secondo il quale se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’indagato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, determinandosi nella sostanza un secondo procedimento incidentale ex art. 309 cod. proc. pen., con i termini di efficacia previsti dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Argomenta la difesa che né la norma di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., né altre norme operano alcun rinvio alla disciplina di cui all’art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicchè avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza è di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non è suscettibile di alcuna proroga. Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l’acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all’Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della 4 decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli;
allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, è preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento. In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perché trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l’unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio, con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall’art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato. Sostiene, pertanto, la difesa che l’orientamento minoritario in base al quale il termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione è conforme alla lettera della legge e garantisce i diritti della libertà del cittadino, della durata ragionevole del processo e il diritto di difesa. In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 27104 del 2020, costituente diritto vivente, perché rilevante nel caso in esame e perché fondata, in quanto in contrasto con l’art. 13 Cost., con l’art. 111 Cost., con l’art. 117 Cost. e, conseguentemente, con l’art. 5, comma 4, CEDU e con l’art. 9, comma 4, del Patto internazionale dei diritti civili e politici nella parte in cui stabilisce che il termine di 10 giorni entro il quale il tribunale del riesame in funzione di giudice del rinvio debba adottare la sua decisione dalla trasmissione degli atti e non quello di ricezione del fascicolo dalla Corte di Cassazione. L'introduzione di un maggior termine di deposito della decisione confliggerebbe anche con l'articolo 111 della costituzione col concetto stesso di giusto processo inteso come procedimento che abbia una durata ragionevole. In conclusione, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311 comma 5 bis cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede un termine certe predefinito per il deposito della decisione a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza emessa ex 309 cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 623, 627, 628 cod.proc.pen. omesso esame della memoria integrativa 5 depositata nel giudizio di rinvio all’udienza del 10/07/2025. Allega la difesa, ai fini di autosufficienza del ricorso, l’integrale contenuto della memoria depositata, riportata da pag. 13 a pag. 58 del ricorso per cassazione, e deduce l’omessa valutazione della stessa, non essendosi confrontato, il tribunale, quale giudice del rinvio, con le specifiche argomentazioni della difesa articolate nei motivi di riesame e ribadite con la memoria depositata, pur avendone dato atto nel corpo della motivazione. Nel merito, il giudice del rinvio, dopo avere annullato in parte l’ordinanza genetica quanto ai capi 60, 91 e 94, avrebbe confermato nel resto l’ordinanza con riguardo ai capi 111, 70 e 85, senza considerare che il parziale annullamento avrebbe compromesso alla radice la tenuta dell’intero quadro indiziario fondato, si ripete, sui dati della corrispondenza intercorsa tra l’IA con l’usuario dell’account di whattsapp, elementi ritenuti inutilizzabili. Ma non solo l’inutilizzabilità di tali dati avrebbe rilievo sotto altro e rilevante profilo, ovvero quello del riconoscimento vocale operato dal brig. Colbacchini, riconoscimento vocale diffusamente contrastato dal ricorrente con allegazione delle circostanze di fatto specificatamente indicate a pag. 67-93, con cui di denuncia anche il travisamento dei processi verbali di riascolto delle conversazioni (pag. 93). Argomenta il ricorrente che il tribunale del riesame avrebbe sostituito la motivazione del provvedimento genetico con una motivazione “nuova di zecca” fondata su fantomatici e non documentati altri riconoscimenti vocali operati dagli stessi ufficiali di pg. Tale operazione sarebbe stata resa in violazione dell'articolo 627 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce infatti al giudice del rinvio gli stessi poteri del giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato, ma ciò solo nel caso in cui esso fosse stato una sentenza e non dunque un'ordinanza. Tale disposizione andrebbe correlata a quella di cui all'articolo 623 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. che dispone che in caso di annullamento di un'ordinanza il giudice che l'ha pronunciata provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento. La combinazione di tali disposizioni porterebbe, dunque, ad escludere che il giudice del rinvio, a seguito di annullamento di un'ordinanza per difetto di motivazione, sia titolare degli stessi poteri del tribunale del riesame e quindi che, a differenza di quest'ultimo, possa integrare la motivazione carente del provvedimento genetico. In conclusione, il giudice del rinvio avrebbe confermato il giudizio di probabile responsabilità del ricorrente riproponendo per certi versi l'apparato motivazionale dell'ordinanza del riesame e di quella genetica, così incorrendo nel duplice vizio di violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente ed assoluto difetto di motivazione. Allo stesso modo avrebbe ritenuto la probabilità di responsabilità del 6 ricorrente anche in relazione ai capi 70, 85 e 111, fondata su parte del materiale probatorio proveniente dall'esame i dati registrati nella memoria del telefono, dati che sono stati ritenuti inutilizzabili e, per il resto, avrebbe reso una motivazione carente e manifestamente illogica. In altri termini, il giudice del rinvio avrebbe fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal Gip senza tenere in alcuno conto che essa era fondata in larghissima parte proprio sugli esiti di prova dichiarata inutilizzabile dalla sentenza rescindente. Quanto poi al capo 111, l'ordinanza impugnata non avrebbe spiegato, al pari del giudice della cautela, su quali basi, tenuto conto del contesto descritto e ricostruito, fosse stato possibile attribuire all'imputato la qualità di organizzatore dell’associazione che gli è stata attribuita, ruolo nuovamente fondato sui contenuti della corrispondenza informatica dell'IA che è stata dichiarata inutilizzabile. Infine, occorre osservare come i due dei cinque capi di imputazione erano stati consumati nell'arco di soli 40 giorni sicché, tenuto conto del breve lasso di tempo in cui sarebbero stati commessi i reati scopo, non sarebbe prospettabile la sussistenza e la partecipazione al sodalizio criminoso. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla motivazione circa l'applicazione della misura coercitiva più grave non avendo espresso il giudice del riesame alcun giudizio di adeguatezza della misura e ancora prima non avendo adeguatamente motivato anche in relazione alla sua scelta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato in data 03/11/2025, memoria scritta con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Successivamente in data 13/11/2025, il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’inefficacia della misura cautelare, è manifestamente infondato. La decisione del tribunale del riesame è intervenuta entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti del P.M. (trasmissione degli atti il 03/07/2025 e dispositivo della decisione l’11/07/2025, con comunicazione al difensore il 12/07/2025). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, Sprascio, non mass.), conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del 7 riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità procedente. In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben più ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, Di Grillo, non mass.). Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio;
conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione;
e 8 che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso (cfr. par. 5). Le Sezioni Unite hanno avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all’autorità procedente, non si è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e si è quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, non mass.). Né può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch'essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall'aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissione degli stessi da parte dell'autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l’aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Alla stregua delle argomentazioni esposte, nella condivisione dell’indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite, non vi sono i presupposti di cui all’art. 618 cod.proc.pen. per “riconsiderare” la questione e rimettere nuovamente la questione di diritto, già risolta, dalle Sezioni Unite Calella. La richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 comma 5 bis cod.proc.pen. per come interpretato dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 13, 24, 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 5 comma 4 Cedu, e 9 Patto internazionale dei diritti civili nella parte in cui stabilisce che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve adottare la sua decisione, dalla trasmissione degli atti è manifestamente infondata. La questione prospettata, pur rilevante nel caso in esame, è manifestamente infondata, essendo sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma, secondo la prospettazione difensiva, non conforme ad una ragionevole durata del procedimento in materia de libertate, avendo la pronuncia delle Sezioni Unite riproposto in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all’autorità procedente e con 9 riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). Segnatamente, la Corte costituzionale, proprio con riguardo ai profili qui dedotti, nel ricostruire i segmenti procedurali del procedimento di riesame, aveva escluso, nella citata sentenza, l’incertezza dei termini del procedimento secondo una disciplina, quella di cui all’art. 309 comma 5 e 9 cod.proc.pen., che rendeva effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, stabilendo la sanzione dell’inefficacia della misura non solo per l'inosservanza del termine per la decisione, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale, cosicché l’indagato aveva la certezza di una decisione entro quindici giorni. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericità estrinseca. In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01). Ciò comporta, in disparte la circostanza che l’ordinanza impugnata dà atto della memoria ex art. 611 cod.proc.pen., che non basta allegarla, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, ma occorre anche individuare in quale parte si annid l’omessa valutazione. Per predicare l’omessa valutazione occorre individuare quale argomento difensivo svolto non sia stato considerato e disatteso neppure implicitamente dal complessivo tenore della motivazione. Sul punto il motivo è generico. Sul punto, come si avrà modo di dire, la censura che si incentra principalmente sul riconoscimento vocale del AB, non si confronta con la decisione risultando così priva di specificità estrinseca. 3. Più in generale, rileva, il Collegio, un profilo di inammissibilità correlato alla stessa modalità di redazione del ricorso per assenza di un ordinato e chiaro inquadramento delle questioni giuridiche e delle ragioni di critica della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha, da tempo, chiarito come sia inammissibile un ricorso che violi l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. 10 pen. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063). In particolare, si è chiarito che è inammissibile il ricorso che, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all'evidenza ridondanti, disattende il disposto dell'art. 581 comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive l'enunciazione dei motivi “con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Questa Corte di legittimità ha già osservato che "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Quesrci, in motivazione). Sulla stessa linea interpretativa si pone la successiva pronuncia Sez. 6., n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 secondo cui la eccessiva frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi, la sovrapposizione indistinta di fatti e di piani di indagine se rendono difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento e in tempi più recenti, sulla stessa linea interpretativa, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, Rv. 285800 – 01). Nel caso in esame, il ricorso per cassazione, che consta di 139 pagine, ed è articolato in tre motivi, riproduce nel corpo delle argomentazioni, parte di atti (memoria) copiati integralmente, parte del provvedimento genetico (si veda il riferimento indicato nei singoli capi di incolpazione alle pagine dell’ordinanza genetica) e parte del provvedimento annullato, esposizione che finisce per esorbitare dai canoni di sinteticità espositiva dei motivi. 11 3. Ciò premesso, in ogni caso, nel merito, il ricorso non è fondato quanto ai profili di violazione dell’art. 627, 628 cod.proc.pen. e alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi di incolpazione provvisoria 70, 85 e 111. 4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, è denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). E, quanto al giudizio in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, Mammoliti, non mass.). 5. Quanto al caso in esame, la sentenza di annullamento ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a IC IA fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. Ciò significa che è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall’analisi del telefono sequestrato ad 12 IC IA, il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti del AB MI. Conseguentemente, è corretta l’affermazione del Giudice del rinvio, ora contrastata dal ricorrente, secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell’ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, ma l’aveva devoluta al giudice del rinvio. Del resto, l’opzione propugnata dalla difensa secondo cui la sentenza di annullamento non avrebbe compiuto la c.d. prova di resistenza, in quanto aveva già ritenuto gli indizi non sufficienti, demandandone il rilievo (dell’insufficienza) al giudice del rinvio, non è coerente con la decisione di annullamento con rinvio assunta dalla Corte di cassazione. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rilievo dell’insufficienza del quadro indiziario da parte della Corte di cassazione avrebbe condotto alla diversa decisione di annullamento senza rinvio, mentre, al contrario, l’annullamento con rinvio ha espressamente demandato tale compito al giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 6. Nel caso in esame, poi, la valutazione compiuta dal giudice del rinvio che, si ricorda, ha escluso la gravità indiziaria dei capi di incolpazione n. 60,91,94 non essendo stata positivamente superata la prova di resistenza all’esito della dichiarazione di inutilizzabilità della messaggistica, dimostra la corretta decisione del tribunale nel compiere il giudizio di rinvio nei termini indicati dalla sentenza di annullamento. 7. Venendo, alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi 70, 85 (che riguardano le due importazioni di cocaina dall’Olanda) e in relazione al capo 111 – partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico quale organizzatore, l’ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di elevata probabilità di colpevolezza sulle video riprese e sulle conversazioni ambientali sull’auto dell’IA in uno con i servizi di o.c.p anche presso l’abitazione dello AB in Ostia. L’ordinanza impugnata, muovendo dai dati probatori raccolti che riguardano le due importazioni dall’Olanda (Kg. 2 di cocaina il 11/12/2021 e Kg. 8 di cocaina nel giugno 2022) che sono stati esposti a pag. 7 e ss., ha messo in evidenza come le due importazioni dall’Olanda rivelavano a monte una organizzazione di uomini e mezzi che poteva contare su diverse basi logistiche, ultima delle quali quella di via Ottaviani, diversi mezzi (auto e furgoni) appositamente modificati mediante la realizzazione di vani per occultare lo stupefacente, con distribuzione verticistica dei ruoli (il US gestore della base logistica di via Ottaviani, l’IA il corriere sia per l’importazione dall’esterno che per la cessione nel Lazio) al vertice della quale vi era il ricorrente, nella veste di organizzatore come delineato a pag. 8, 13 essendo non solo la persona che dava ordini al corriere, ma anche la persona che si occupava, con altri, alla modifica delle auto, cfr. pag. 17, e della logistica per le importazioni (si veda episodio di importazione del 15/06/2022 là dove il ricorrente seguiva il corriere a bordo della Nissan Juke, che era monitorata con GPS, a pag. 10). In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 02), fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro, situazione che, quanto al caso in esame, è esclusa dalla dimostrata esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre ai singoli reati scopo. Né a diversa conclusione si perviene con riguardo alla censura difensiva che si appunta sulla limitata durata dell’attività intercettativa. In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02). Infine, secondo assunto pacifico, organizzatore è anche colui che, rispetto al gruppo costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro. Dall’ordinanza impugnata emerge come il ricorrente apporti all'associazione un contributo primario che garantisce la piena funzionalità dell'organismo criminale e non già semplicemente paritetico a quello di ogni altro sodale, e la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 – 01). 8. Anche la censura, ora nuovamente riproposta, sul riconoscimento vocale non è fondata. L’ordinanza impugnata a pag. 19, ha argomentato che l’attribuzione della voce registrata nel corso delle ambientali al ricorrente è avvenuta Grazie ai numerosi ascolti e riascolti delle conversazioni da parte degli operanti in particolare 14 di coloro che avendo eseguito il controllo del 15 giugno 2022 hanno avuto modo, nella circostanza, di ascoltare la voce di AB MI. Secondo l’ordinanza impugnata, i risultati investigativi riportati nell'informativa conclusiva sono, dunque, il frutto, come attestato dagli investigatori nella premessa di numerosi ascolti e riascolti dell'intero compendio captivo, ascolti e riascolti che in quanto numerosi debbono ritenersi come tali ulteriori rispetto al riascolto cui hanno proceduto nel corso dell'indagine gli agenti di pg Politano, Di Rocco, Gigantino, ER e Colbacchini in sede di trascrizioni. Sulla base di tali ragioni, l'ordinanza impugnata è giunta, quindi, ad attribuire la voce dell'interlocutore dell'IA nel ricorrente AB, evidenziando al contempo che la difesa aveva articolato le censure limitando l'analisi a specifici verbali di trascrizione delle intercettazioni, così trascurando di considerare la rilevanza dell'informativa finale. Motivazione rispetto la quale la censura è ora nuovamente riproposta negli stessi termini e con argomenti già sottoposti ai giudici del riesame e da quei giudici disattesi con motivazione che in quanto logica non è censurabile in questa sede. 9. Il terzo motivo di ricorso risulta infondato poiché il ricorrente non considera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. seconda parte, in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e alla già ritenuta mancanza di elementi per superare la suddetta presunzione che neppure nel ricorso per cassazione vengono allegati. Peraltro, l’ordinanza impugnata ha anche positivamente argomentato la adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare di massimo rigore, unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva tenuto conto della sua capacità di importazione di rilevanti quantitativi di stupefacente e dei rapporti con i canali esteri di approvvigionamento, in un contesto nel quale l’attività delittuosa era anche in parte svolta al domicilio. 10. Il ricorso, essendo nel complesso infondato, va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 11. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/11/2025 15 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC RA