Decreto cautelare 25 luglio 2020
Ordinanza cautelare 12 settembre 2020
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Maria Distilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS-, notificato in data 11.04.2020, con il quale il Prefetto di Vibo Valentia, sulla scorta dalla proposta avanzata dalla Questura di Vibo Valentia con Nota Prot. n. -OMISSIS- del 29.10.2019, ha disposto nei confronti del ricorrente “il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi” ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. n. 773 del 18.06.31) e dell'art. 6, ultimo comma, della legge N. 152/22.05.1975.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 04.03.2020 che, sulla scorta dalla proposta avanzata dalla Questura di Vibo Valentia con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.10.2019, gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., essendo stato rinvenuto in talune occasioni in compagnia di persone penalmente pregiudicate (nel gennaio e maggio 2015 e nel gennaio 2017).
Deduce l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la propria condizione di incensurato, nonché la mancata indicazione di fatti, circostanze e accadimenti conclamati, da cui desumere che le frequentazioni siano non occasionali ma volontarie e che vi sia “concreto pericolo che le armi possedute possano entrare nella materiale disponibilità di persone pericolose”.
Resiste il Ministero dell’interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è infondato.
Come già ritenuto in sede cautelare, la normativa in materia di porto d’armi risponde all’esigenza di proteggere la collettività dal pericolo dell’uso delle stesse, per cui tutti i provvedimenti in materia, essendo preordinati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, hanno il carattere dell’urgenza, dovendo rispondere ad esigenze di particolare celerità, con la conseguenza che in questi casi può anche essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 01/06/2017, n. 689).
Per altro, la non occasionale frequentazione di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia rappresenta una circostanza che vale di per sé ad escludere la piena affidabilità del soggetto che chiede di essere autorizzato al porto delle armi e a giustificare il diniego di rilascio dello stesso (cfr. Tar Napoli, n. 5517/2015).
Un siffatto apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze e che consiste nel valutare la complessiva personalità del richiedente, verificando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata, in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
A ciò si aggiunga che il ricorrente è già stato destinatario di un provvedimento inibitorio del porto di armi, ossia del decreto del Questore di Vibo Valentia n. -OMISSIS-, di reiezione dell’istanza di rinnovo di porto di fucile per i medesimi fatti.
Orbene, il fatto di non averlo impugnato, pregiudica l’esito dell’odierno ricorso.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Katiuscia Papi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.