Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2008, n. 377
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Sentenza 16 dicembre 2008

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento dell'ordinanza di convalida del G.i.p. deve essere disposto "con rinvio" nel caso di mancata concessione all'intimato del termine per l'esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato rispetto del termine, concesso con il provvedimento del Questore, per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve essere disposto "senza rinvio" nel caso di mancata osservanza da parte del P.M. del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed in quello di mancata osservanza da parte del G.i.p. del termine delle 48 ore successive per la pronuncia sulla convalida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2008, n. 377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 377
    Data del deposito : 16 dicembre 2008

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