Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento dell'ordinanza di convalida del G.i.p. deve essere disposto "con rinvio" nel caso di mancata concessione all'intimato del termine per l'esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato rispetto del termine, concesso con il provvedimento del Questore, per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve essere disposto "senza rinvio" nel caso di mancata osservanza da parte del P.M. del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed in quello di mancata osservanza da parte del G.i.p. del termine delle 48 ore successive per la pronuncia sulla convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2008, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/12/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1573
Dott. AN Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 22140/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NO DE ME AN, nato a [...] il [...];
e da AC IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 30 aprile 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 16 dicembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo NC;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari di Latina convalidò il provvedimento del questore di Latina che imponeva a D'NO De ME NC ed a AC IO l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia in occasione delle manifestazioni sportive in relazione alle quali gli era stato imposto il divieto di accesso nei luoghi del loro svolgimento.
Ha proposto ricorso per Cassazione D'NO De ME NC, a mezzo dell'avv. Aldo Scipione, deducendo:
1) violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 180 c.p.p., della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2 bis e 3, e violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine di 48 ore (indicato nel provvedimento del questore) per la presentazione di memorie e deduzioni difensive;
2) violazione dell'art. 125 c.p.p. e della L. 13 dicembre 1989, n.401, art. 6, e difetto di motivazione o motivazione contraddittoria o insufficiente sui presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento (necessità ed urgenza, pericolosità, attribuibilità delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi di legge) nonché sulla durata della misura.
AC IO ha a sua volta proposto separato ricorso per Cassazione, sempre a mezzo dell'avv. Aldo Scipione, fondato su motivi identici a quelli del ricorso di D'NO De ME NC. In prossimità della camera di consiglio il difensore avv. Aldo Scipione ha fatto pervenire in cancelleria dichiarazione di rinuncia alla notifica dell'avviso ex art. 611 c.p.p., relativamente alla posizione di AC IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato e va quindi accolto, conformemente alla richiesta del Procuratore generale, con conseguente assorbimento del secondo motivo, i cui profili, peraltro, sono per la gran parte anch'essi fondati in quanto l'ordinanza impugnata è totalmente mancante di motivazione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale nonché sulla congruità della durata e delle modalità della misura.
Va invero ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n.401 del 1989, art. 6, comma 3, (come modificato dalla L. n. 45 del 1995) nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. La Corte ha con tale decisione sottolineato l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, chiarendo che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge". Questo principio è stato recepito nella L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 bis (modificato dalla L. n. 377 del 2001) che ha previsto che nella notifica del provvedimento del questore sia inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida.
È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all'interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l'interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa.
La giurisprudenza si è di conseguenza consolidata nell'affermare il principio che nel procedimento in questione occorre assicurare all'interessato un termine adeguato per la presentazione al giudice delle proprie memorie e deduzioni scritte, e che va rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello di 48 ore entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida stessa (Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 3, 6.2.2007, n. 11467, Perlino, m. 235957; Sez. 3, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533; Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816). Nel caso di specie il provvedimento del questore, in conformità del dettato normativo, indicava appunto il termine di 48 ore dalla notifica per l'esercizio da parte dell'interessato della facoltà di presentazione di memorie e deduzioni. Il provvedimento impositivo fu notificato sia al D'NO De ME sia al AC il 28.4.2008 alle ore 10:00, mentre l'ordinanza impugnata è stata emessa il 30.4.2008, ad ora non specificata. Ne consegue che l'ordinanza è sicuramente affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto di difesa (Sez. 3,
6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816). E difatti, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dalla L. 12 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione. (Nel caso di specie, la Corte, nell'annuUare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziali)" (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712).
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata. Il Procuratore generale, con la sua requisitoria, ha chiesto che l'annullamento sia pronunciato senza rinvio, conformemente del resto ad un indirizzo giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 1, 12.12.2002, n. 5718, Damiano, m, 223406; Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 1, 17.10.2004, n. 45183, Faustini, m. 231024; Sez. 3, 6.7.2007, n. 35517, Carlini, m. 237406), che sembra peraltro convalidato anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712, cit, puntualmente richiamata dalla requisitoria del Procuratore generale) le quali hanno osservato che l'analogia tra il caso in esame e quello di misure coercitive è solo parziale, perché "nel caso dell'ordinanza del riesame, per impedire la perdita di efficacia della misura, è sufficiente, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10, l'intervento nei termini di una qualsiasi "decisione sulla richiesta di riesame", mentre, per impedire la perdita di efficacia della misura preventiva di cui in causa, è necessario che, nel termine previsto, intervenga un positivo controllo giurisdizionale di merito sul provvedimento del Questore".
Da ciò le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che "se tale intervento risulti inficiato da vizi che avrebbero precluso in radice il valido passaggio all'esame del merito da parte del GIP, la loro rilevazione, facendo venir meno in toto e ab origine l'espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un eventuale annullamento con rinvio si risolverebbe nell'abilitare il GIP a svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitivamente precluso dall'intervenuto decorso del termine". Nel caso invece si tratti di c.d. errores in judicando e, in particolare, di vizi di motivazione, sussistono i presupposti per il legittimo passaggio all'esame del merito "e, quindi, tale esame è stato validamente intrapreso, anche se poi, nel suo concreto svolgimento ed esito, si è rivelato viziato. In questo caso l'esame stesso va sì rifatto, e in maniera esente dal precedente errore, ma ciò nell'alveo di un fisiologico prosieguo di una procedura ritualmente sviluppatasi. In tal senso si può correttamente parlare di rinvio in funzione "prosecutoria". In questa seconda ipotesi, dunque, l'annullamento per vizio di motivazione andrà pronunciato con rinvio al GIP, che "andrà legittimamente a svolgere la sua nuova (ma non "prima", agli effetti che qui interessano) valutazione di merito". Il Procuratore generale ha quindi evidentemente ritenuto che nella specie si trattasse dell'assenza di un presupposto legittimante lo stesso passaggio all'esame nel merito, il quale quindi non risultava validamente intrapreso nei termini di legge, con la conseguente necessità di un annullamento senza rinvio.
Ritiene però il Collegio di non dover seguire questo orientamento e questa richiesta del Procuratore generale e di aderire invece al diverso orientamento secondo cui la mancata concessione all'intimato di un termine ragionevole per esercitare il diritto di difesa o il mancato rispetto del termine concesso con il provvedimento del questore comporta invece un annullamento con rinvio dell'ordinanza del GIP (Sez. 3, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533; Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816). E ciò perché l'impossibilità per il GIP di procedere ad un nuovo giudizio di convalida del provvedimento del questore e la necessità quindi di un annullamento senza rinvio si determina solo allorché sia superato il termine massimo di 48 ore dalla notifica concesso al PM per chiedere la convalida o il termine delle successive 48 ore concesso al GIP per l'emissione del provvedimento di convalida. Nel caso di specie, invece, l'ordinanza di convalida è stata emessa nel rispetto dei suddetti termini massimi anche se in violazione del diritto di difesa non essendo stato rispettato il termine minimo concesso all'intimato per il deposito di memorie e deduzioni. Per brevità, si richiamano inoltre le considerazioni svolte dalle decisioni appena ricordate nonché dalle decisioni nel medesimo senso emesse da questo Collegio in data odierna in casi del tutto analoghi al presente. È peraltro anche opportuno ricordare che la citata sentenza delle Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712, dopo avere affermato il principio che l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura in questione non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, ne' l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura, sicché deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo, ha tuttavia anche precisato "che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio".
Hanno invero osservato le Sezioni Unite che la questione "dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida affetta da vizio di motivazione, va tenuta distinta da quella relativa alla sorte della esecutività del provvedimento nel periodo intercorrente fra l'annullamento e il nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio¯, ed hanno quindi evidenziato che nei casi in cui, come quello in esame, si tratti di un unico provvedimento immediatamente incidente sulla libertà personale soggetto a diretto ricorso per Cassazione ed in cui sia escluso l'effetto sospensivo del ricorso "non c'è dubbio che l'intervento rescindente della Suprema Corte toglie al titolo annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale".
Questa precisazione rafforza la conclusione cui il Collegio è giunto nel deliberare l'annullamento con rinvio anziché senza rinvio. E difatti, in tal modo, da un lato si permette al giudice di rimediare alla commessa violazione del diritto di difesa concedendo all'intimato il termine per presentare deduzioni ed osservazioni senza travolgere anche il provvedimento del questore, e da un latro lato, però, si evita che medio tempore, il provvedimento limitativo della libertà personale possa continuare ad avere esecuzione pur non essendo stato regolarmente convalidato dal giudice nel termine di legge (è peraltro evidente che la sospensione della esecutività riguarda soltanto il provvedimento che impone l'obbligo di presentarsi ad un ufficio di polizia, e non anche il provvedimento che impone il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, che non incide sulla libertà personale e non deve essere convalidato dal GIP).
L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al tribunale di Latina nei confronti di entrambi gli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009