Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
La sentenza con la quale il Giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., e può dare luogo solo a conflitto di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 18/10/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1429
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 34639/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Como il 23/11/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni di legge.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di SE SA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Como ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dei reati addebitati alla stessa SE ed a AF IN (rispettivamente, lesioni personali e percosse, in danno l'una dell'altra) nell'ambito del processo n. 395/2010 di quell'ufficio; la ragione dell'incompetenza deriva, stando alla pronuncia impugnata, dal rilievo che nella vicenda emergerebbero altresì gli estremi del delitto di violazione di domicilio in capo all'odierna ricorrente, con la conseguente necessità di disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como. La difesa reputa abnorme la decisione de qua, atteso che il giudicante - d'ufficio, e senza sollecitazioni di parte - avrebbe tratto gli elementi indicativi del reato ex art. 614 cod. pen. dalla lettura della querela sporta dalla AF, come esplicitato in motivazione, a dispetto della possibilità di valutare il contenuto di detta querela ai soli fini della verifica della procedibilità. Inoltre, l'incompetenza avrebbe potuto dichiararsi solo con riguardo agli addebiti formalmente contestati, in ipotesi anche a seguito di ulteriori iniziative del P.M. nei corso del giudizio, ma non relativamente a reati in astratto desumibili dagli atti, per i quali sarebbe stata semmai rituale una ordinanza di restituzione del fascicolo al titolare dell'azione penale (limitata ai fatti da intendere nuovi, con invito a procedere ex art. 518 del codice di rito) e senza determinare "una inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari per il reato già suo iudice e di propria competenza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il gravame è inammissibile, essendo stato presentato avverso un provvedimento non suscettibile di essere impugnato per mezzo di ricorso per cassazione. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che "la sentenza con la quale il Giudice di pace dichiara la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione giusta il disposto dell'art. 568 c.p.p., comma 1 in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Pertanto, detta sentenza può dare luogo solo a conflitto ove il Tribunale, individuato dal Giudice di pace come competente, ritenesse di non dover condividere la tesi sostenuta dallo stesso Giudice di pace. Nè, diversamente, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione della sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento "abnorme", non essendo invocabile la relativa nozione, in forza della quale deve definirsi abnorme (solo) l'atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi del procedimento" (Cass., Sez. 4, n. 46559 del 05/10/2004, Deli, Rv 230400). Lo strumento di cui all'art. 28 cod. proc. pen. ben potrebbe essere invocato dal giudice ritenuto competente e che intenda esprimere diverso avviso, una volta che - ad esempio - il P.M. individuato nel dispositivo della sentenza impugnata si determinasse ad emettere decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico con riguardo ai soli reati già contestati, e non anche alla ricordata ipotesi di violazione di domicilio: situazione che, in ogni caso, dimostrerebbe all'evidenza l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie una irreversibile stasi del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014