Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore con cui si dispone la comparizione periodica alla polizia per il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore (decorrente dalla notifica del provvedimento) per la presentazione di memorie e deduzioni al G.i.p., non comporta la perdita d'efficacia delle prescrizioni imposte con il provvedimento annullato ma obbliga il destinatario, "medio tempore", alla loro osservanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2008, n. 26136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26136 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/04/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00431
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 027260/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SENATORE ALFONSO, N. IL 09/10/1981;
avverso ORDINANZA del 29/05/2007 GIP TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 29 maggio 2007 il Giudice per le indagini preliminari di Salerno convalidava il provvedimento emesso il 24 maggio 2007, con il quale il Questore della Provincia di Salerno vietava l'accesso agli stadi della provincia di Salerno e del territorio nazionale, il transito e la sosta nei luoghi interessati alla sosta e al transito di coloro che assistono alle manifestazioni sportive per il periodo di due anni, ad Alfonso Senatore, indagato, in concorso con altri, oltre che in ordine ai reati di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'Autorità di P.S., di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, di interruzione di un pubblico servizio, istigazione a delinquere, radunata sediziosa, accensioni ed esplosioni pericolose e blocco stradale, anche per la violazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 e successive modifiche (per fatti verificatisi il 13 maggio 2007 in occasione dell'incontro di calcio tra le compagnie sportive della Cavese e della Salernitana, disputatosi presso lo stadio S. Lamberti di Cava de Tirreni).
Con il medesimo provvedimento, convalidato, dal GIP il Questore imponeva all'indagato, ai sensi del citato art. 6, comma 2 della citata legge, di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di Cava dè Tirreni, trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio che doveva essere disputato dalla squadra della Cavese, anche fuori sede.
Ha proposto ricorso per cassazione il Senatore, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c) sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. 13 dicembre 1989, art. 6, comma 2 bis e comma 3 e successive modificazioni per eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per interloquire nel procedimento presentando memorie e deduzioni e della conseguente violazione del diritto alla difesa. Deduce il ricorrente che il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di convalida del provvedimento del Questore della Provincia di Salerno il 29 maggio 2007 alle ore 13, 50 e la convalida era intervenuta in pari data e depositata in cancelleria il 30 maggio 2007 alle ore 08,40.
Inoltre tra la notifica del provvedimento del questore al destinatario del provvedimento e la convalida era decorso un termine inferiore a quello minimo necessario per approntare una difesa. In ordine al motivo il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. per tutte Cass. Pen. Sez. 3, sent. 16 marzo 2007, n. 11467, Perlino) secondo cui in ordine all'esigenza di assicurare all'interessato un margine temporale adeguato per presentare al giudice le proprie deduzioni, la relativa verifica deve essere effettuata in correlazione al momento della notifica all'interessato del provvedimento del questore e non al momento della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero. Va quindi considerata illegittima la convalida del G.I.P. intervenuta prima della scadenza di un termine ragionevole concesso all'indagato per presentare le proprie difese.
Tale termine, che non è stato legislativamente previsto ma che risponde all'esigenza di non vanificare il diritto di difesa di cui alla citata legge, art. 6, comma 2 bis, è stato rapportato dalla giurisprudenza di questa Corte a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento o a quello di 48 ore entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida stessa. In proposito il Collegio ritiene che, in considerazione dell'attuale sistema processuale, caratterizzato dalla parità di strumenti tra accusa e difesa, debba farsi riferimento al termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento al destinatario, corrispondente a quello che ha il pubblico ministero per richiedere la convalida. In proposito questa Corte ha precisato (v. Cass. Pen. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2008, n. 2471, Castellano) che "l'art. 111 Cost., comma 2, inserito della L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost.),- nello stabilire che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità - ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, peraltro già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (da ultimo Corte cost. n. 26 del 2007). Sicché se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se presentare o no la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore) per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". Nel caso in esame il provvedimento del Questore è stato notificato al Senatore il 29 maggio 2007 alle ore 06,30 e il provvedimento di convalida è stato depositato il cancelleria il 30 maggio 2007 alle ore 8,40.
Non risulta quindi rispettato il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'indagato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura, il terzo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito alla pericolosità dell'interessato, il quarto, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in merito all'attribuibilità delle singole condotte e alla sussistenza dei presupposti sostanziali per remissione del provvedimento, il quinto, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla necessità di affiancare al divieto di accesso di cui alla L. n.401 del 1989, art. 6, comma 1 anche l'obbligo prescrittivo di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 ed il sesto, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, ex artt. 3 e 10 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del G.I.P. in relazione alla congruità della stessa.
Va quindi annullato il provvedimento impugnato.
Il disposto annullamento non comporta come conseguenza la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte al ricorrente con il provvedimento del questore le quali dovranno, quindi, medio tempore continuare ad essere osservate. Il provvedimento di convalida è infatti intervenuto nel termine di quarantotto ore dalla richiesta di convalida da parte del procuratore della repubblica, anch'essa tempestivamente inoltrata, sicché è stato rispettato il termine massimo complessivo di 96 ore, il cui superamento comporta la perdita di efficacia del provvedimento del questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3.
Deve quindi disporsi l'annullamento con rinvio per nuovo esame al GIP presso il Tribunale di Salerno al quale l'interessato potrà presentare le sue difese.
P.Q.M.
Annulla con rinvio al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008