Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
È illegittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, ove essa intervenga in un termine inferiore a quello indicato nel provvedimento medesimo. (Nella specie, in cui nel provvedimento notificato all'interessato, quest'ultimo era stato avvisato che aveva facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice entro 48 ore dalla notificazione, avvenuta alle ore 13.05 del 25 marzo 2002, la convalida era stata disposta il 27 marzo 2002 ad ora non precisata e quindi identificata in orario di ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dai sigg.:
Dott. GIOVANNI D'URSO Presidente
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere
Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere
Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere
Dott. LIVIO PEPINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA GA, nato il [...];
avverso l'ORDINANZA 27 marzo 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore generale dott. GIOVANNI PALOMBARINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Con provvedimento 16 marzo 2002, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge n. 401/1989 e notificato all'interessato il 25 marzo successivo alle ore 13.05, il Questore di Roma ha disposto, nei confronti di DA GA, il divieto di accedere, in occasione di manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi ove esse si svolgono e alle aree contigue, imponendogli altresì la prescrizione di presentarsi presso il Commissariato di zona trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima del termine di ogni incontro di calcio disputato dalla Roma in qualsiasi stadio, in Italia o all'estero.
A seguito di tempestiva richiesta del pubblico ministero, formulata il 26 marzo 2002, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nella stessa giornata del 27 marzo ad ora imprecisata ha convalidato le prescrizioni anzidette. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso il D. per plurime violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente deduce, in particolare: a) illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 13 della Costituzione, dell'art. 6 co. 2 legge n. 401/1989 nella parte in cui non prevede che il potere del questore di imporre obblighi di presentazione sia subordinato a ragioni eccezionali di necessità e urgenza;
b) violazione di legge per essere la convalida intervenuta prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento del questore di Roma per la presentazione di memorie o deduzioni al giudice delle indagini preliminari;
c) illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24, co.
2. Costituzione, dell'art. 6 co. 3 legge n. 401/1989 nella parte in cui non prevede la concessione di un termine certo a favore del destinatario del provvedimento del questore per esercitare la facoltà di depositare memorie o deduzioni;
d) omessa motivazione della richiesta di convalida del pubblico ministero;
e) illegittimità del provvedimento del questore per mancata indicazione del periodo di tempo nel quale vige l'obbligo di presentazione;
f) illegittimità del provvedimento del questore per mancata specificazione delle competizioni calcistiche cui si riferiscono il divieto e l'obbligo di firma, per la previsione di presentazione presso il commissariato di polizia anche in occasione di competizioni disputate all'estero e, in ogni caso, per la previsione di doppia presentazione anche in caso delle competizioni suddette;
g) totale mancanza di motivazione del provvedimento del questore e dell'ordinanza di convalida in punto pericolosità.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
In calce al provvedimento del questore è apposta l'indicazione che detto provvedimento "verrà comunicato al Procuratore della Repubblica entro 48 ore dalla notifica e che entro il predetto termine l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al gip". Orbene, la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a seguito dei rilievi di cui alla sentenza 23 maggio 1997 n. 144 della Corte costituzionale, ha ripetutamente precisato che la convalida deve ritenersi legittimamente intervenuta solo quando sia stato concesso al destinatario del provvedimento un termine congruo, a partire dalla notifica, per la presentazione di memorie o deduzioni, senza di che c'è violazione del diritto di difesa "non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale" (così, per tutte, Cass., sez. l, 6 ottobre - 29 novembre 2000, C., riv. 217294). L'argomentazione si attaglia, mutatis mutandis, alla fattispecie in esame. Non può, infatti, ragionevolmente richiedersi all'interessato di reperire un difensore, sottoporgli il caso e ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale in un termine inferiore a quello indicatogli nel provvedimento notificato. E ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, essendo la notifica del provvedimento del questore intervenuta il 25 marzo 2002 alle ore 13.05 e la convalida il 27 marzo (ad ora imprecisata e, dunque, da intendersi come orario di ufficio).
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza, limitatamente alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 2 legge n. 401/1989 (per le quali soltanto è prevista la convalida) senza necessità di esame degli altri motivi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 FEBBRAIO 2003.