Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
E N M O I Z A R T S I REPUBBLICA ITALIANA G E 1 6472 /0 1 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D E CORTE SUPR T N E REGOLAMENTO SEZIONE PRIMA S E COMPETENZA OFFICIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17369/00 Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE PROTO - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Cron.44534 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere - GIULIANI Consigliere - Ud. 05/03/2001 Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di REGGIO CALABRIA, Sezione Minori, con ordinanza del 07/07/00, nella causa iscritta al n° 715/2000 vertente tra Ө CA NT;
FALLANCA DOMENICA, CUZZOCREA ORLANDO;
- intimati udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo 2001 PROTO;
593 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in parziale accoglimento del regolamento proposto dal OL. Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale (id Reggio Calabria, dichiari la competenza del Tribunale di Reggio Calabria a disporre le misure necessarie per l'attuazione del provvedimento di affidamento della minore FI al padre, CA NO. Fatto Il sig. NO CA, ottenne, in sede di sepa- razione giudiziale, l'affidamento della figlia minore, FI. Dopo avere inutilmente notificato titolo e precetto ai nonni materni - ai quali la minore era sta- ta affidata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza cassata da questa Corte il 23 giugno 1998 ed avere vanamente adito, nell'ordine, il Pretore di il Д Reggio Calabria (quale giudice dell'esecuzione), Tribunale per i minorenni ed il Giudice tutelare della stessa città, il CA si rivolse alla Corte d'appello di Messina, che aveva confermato, in sede di rinvio, la pronuncia di affidamento già resa dal Tribunale di Reg- gio, chiedendo che fosse assicurata l'attuazione della pronuncia. Con sentenza in data 27-30 marzo 2000 la Corte di Messina declinò la propria competenza, indicando come 2 competente il giudice dell'esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria, adito dal CA con ricorso ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo giudice competente, ex artt.337 C.C. e 23 d.p.r. 616/77, il Giudice tutelare presso lo stesso Tribunale. Le parti private non hanno svolto attività proces- suale. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiara- zione di competenza del Tribunale di Reggio Calabria a disporre le misure necessarie per l'attuazione del provvedimento de quo. Diritto 1. Il regolamento d'ufficio richiesto dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria Q+ è ammissibile, alla stregua dell'indirizzo giurispru- denziale in materia (cfr. Cass.19 febbraio 1987, n.1789 e Cass.8 novembre 1989, n.4696).
2. A sostegno delle sue conclusioni il Pubblico Mi- nistero ha così argomentato. "Il problema del giudice competente a disporre le misure di attuazione del provvedimento di affidamento del minore è già stato sottoposto all'esame di questa Corte, che l'ha costantemente risolto nel senso della Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17369) 3 competenza alternativa del giudice dell'esecuzione о del giudice che ha emanato il provvedimento, a seconda che l'interessato si sia avvalso della normale procedu- ra di esecuzione forzata, notificando titolo e precet- into, ovvero abbia proceduto ad esecuzione coattiva via breve a mezzo dell'ufficiale giudiziario (cfr., da ultimo, Cass.3374/98). "Deve escludersi, in ogni caso, la competenza del Giudice tutelare, cui la legge demanda unicamente il compito "di vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni", che è cosa ben diversa dall'esecuzione coattiva delle sentenze. "Nel caso di specie, la originaria volontà del CA di procedere all'esecuzione forzata secondo le -regole ordinarie resa manifesta dall'avere egli noti- ᏁᏗ . ficato titolo e precetto agli attuali affidatari e dal ricorso al Pretore, giudice dell'esecuzione - deve ri- tenersi venuta meno, avendo lo stesso adito giudici di- versi da quello dell'esecuzione: nell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, Giudice d'appello nella causa di merito, senza ulteriormente procedere a notifica del precetto, e, quindi, mostrando chiaramente di voler agire in via breve. "Notifica, peraltro non ripetuta nemmeno prima di Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17369) adire il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria. "E del resto, о il ricorso al Giudice va inteso come riassunzione della do-dell'esecuzione manda proposta al Giudice del merito (....), con la con- seguenza che il ricorso stesso va interpretato come conferma della volontà di agire in via breve, ovvero va inteso come atto rivolto a provocare un intervento del giudice dell'esecuzione in una procedura formale di esecuzione forzata (...), ed allora il richiesto regola- mento dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in man- canza di una valida translatio iudicii, dovendo e po- tendo in questa ipotesi il giudice che si ritenga a sua volta incompetente pronunciare autonoma dichiara- zione di incompetenza". E, che il ricorso al giudice dell'esecuzione debba essere inteso come riassunzione della domanda proposta al giudice del merito, si evince - come argomenta anco- ra il Pubblico Ministero - dal suo riferimento alle precedenti vicende processuali, dalla sua proposizione al giudice dichiarato competente, e dal rispetto dei termini di cui all'art.50 c.p.c. In conclusione, considerando che la Corte d'appello di Messina si è limitata a confermare la decisione di primo grado, deve essere dichiarato competente il Tri- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17369) 5 -bunale di Reggio Calabria che ha pronunciato la sen- tenza della cui attuazione si discute a disporre le misure necessarie per l'attuazione del provvedimento di affidamento della figlia minore, FI, al padre, NO CA. Nessun provvedimento deve essere adottato per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria a disporre le misure necessarie per l'attuazione del provvedimento di affidamento della fi- glia minore, FI, al padre, NO CA. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 5 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pro Vincenzo Baldassarre Vincenatal Vinay Baldenure CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti Ju n Tau E # 10 MAG 2001. N O I IL CANCELLIERE Z A R Juse Veriund T S I G E R A D E T N E S E Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17369) 6