Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
L'indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all'art. 12 della legge n. 143 del 1991, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il codice segreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16572 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BR - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 745
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032152/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA ED N. IL 18/10/1978;
avverso SENTENZA del 20/04/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 aprile 2005 ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 14.1.2003 con la quale HI IU ND e AB ED sono stati condannati alla pena di giustizia per i seguenti reati: a) delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p., per essersi impossessati, agendo in concorso fra loro a fine di profitto, di cinque carte di credito, telefono cellulare, documenti ed effetti personali, sottraendo il tutto a BR OL mediante introduzione nelle pertinenze dell'abitazione della p.o. (in Cuneo il 17.4.2002); b) delitto di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 e art. 110 c.p. per aver indebitamente utilizzato,
in concorso fra di loro, una delle carte di credito di cui a capo precedente, inserendola - al fine di prelievo contanti - nella macchina bancomat gestita in Cuneo dalla Banca Nazionale del Lavoro. Contro la sentenza della corte territoriale AB ED ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge. In particolare, deduce il ricorrente che il D.L. n. 143 del 1991, art. 12 punisce l'indebita utilizzazione di una carta di credito che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni ed il termine "utilizzo" deve intendersi riferito ad un'azione idonea al prelevamento ovvero all'acquisto mentre nella concreta fattispecie l'introduzione della carta nel bancomat non accompagnata dalla digitazione del "codice pin" era azione inidonea al provocare il prelievo di denaro contante. Pertanto il ricorrente non poteva essere punito ai sensi dell'art. 49 c.p. per la inidoneità dell'azione al conseguimento del profitto. In ogni caso la condotta sarebbe punibile come tentativo.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.
Da tempo, infatti, le Sezioni unite hanno chiarito che la consumazione del reato previsto dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 convertito con L. 5 luglio 1991, n. 197 si realizza con l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento e non richiede l'effettivo conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo (Sez. U, Sentenza n. 22902 del 2001). La predetta norma, infatti, non richiede che la transazione giunga a buon fine (Sez. 1^, Sentenza n. 42888 del 2004).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006