Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
Nel procedimento di convalida del divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 Legge 401/89, è necessario che il Gip convalidi il divieto de quo non prima del termine eventualmente indicato dal Questore nel suo provvedimento per la presentazione di memorie o comunque non prima del termine di 48 ore previsto per la richiesta di convalida da parte del P.M.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 17899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17899 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 944
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030667/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EI DA N. IL 10/10/1980;
avverso ORDINANZA del 11/03/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 11/03/2003 il G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito della richiesta del P.M., ha convalidato il provvedimento del Questore, con il quale, ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 e succ. mod., veniva fatto divieto a DE IE per la durata di anni tre di accedere a tutti gli stadi ove si terranno competizioni calcistiche della "Lazio", con obbligo, tra l'altro, di presentazione al Commissariato di P.S. designato trenta minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo degli incontri di calcio ovunque disputati dalla squadra della "Lazio".
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza della motivazione, rilevando da un lato che, poiché il provvedimento del Questore era stato convalidato prima della scadenza del termine di 48 ore dalla sua notifica, non era stata data la possibilità all'interessato di presentare memorie e deduzioni al G.I.P. come prescritto dalla sentenza n. 144/1997 della Corte Costituzionale, e deducendo dall'altro che era stata omessa ogni motivazione in ordine alla esistenza degli elementi posti a fondamento della convalida. Il ricorso è fondato.
Va premesso che con sentenza 144/1997 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 3 della L. 401/1989 (come modificato dalla L. 45/1995 riguardante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche) nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Nella motivazione la suddetta Corte - ritenendo fondata l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire - ha chiarito che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge". Tale principio è stato recepito dal Legislatore, che con la L. 377/2001 al comma 2 bis ha previsto che nella notifica del provvedimento del Questore sia inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida.
Ciò premesso va rilevato che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all'interessato con la norma predetta, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il Pubblico Ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l'interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa.
Orbene nel caso di specie - a parte la considerazione che il provvedimento di convalida è stato redatto su di un modulo prestampato dove è riportata una motivazione del tutto apparente - è assorbente la circostanza che il provvedimento del Questore, notificato al DE alle ore 12, 15 del 10/03/2003, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero è stato convalidato dal G.I.P. nella mattinata del giorno successivo, nonostante che dallo stesso provvedimento del Questore risulti che l'interessato entro il termine di 48 ore dalla notifica "ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al G.I.P.". Ne consegue che, poiché la convalida è avvenuta prima dei termine di 48 ore fissato nello stesso provvedimento del Questore al fine della presentazione di memorie o deduzioni al G.I.P., appare evidente la lesione del diritto di difesa dell'interessato lai sensi dell'art.. 178 lett. c) c.p.p.. Infetti nel caso di specie è ravvisabile l'inosservanza di una disposizione (art. 6 co. 2 bis L. 401/1989 come modificato dalla L. 377/2001) concernente l'intervento dell'interessato nel procedimento di convalida, inosservanza che, essendo stata ritualmente eccepita, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida.
È appena il caso di rilevare che l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, che è richiesto solo nel caso di prescrizione dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge citata, non esplica alcun effetto sulle altre prescrizioni imposte con il provvedimento del Questore ai sensi del comma primo dello stesso art. 6 legge citata, trattandosi in tal caso di prescrizioni aventi natura amministrativa per le quali non è richiesto il provvedimento di convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004