Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
In tema di procedura di convalida del provvedimento del questore che interdica l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche ed imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve essere riconosciuto all'interessato, ai fini della presentazione al giudice di memorie o deduzioni scritte, un termine non inferiore a quello di ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento, salvo che non sia stato esplicitamente assegnato un termine maggiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 35517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35517 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/07/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 801
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 3204/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Perugia in data 19/12/06;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Cons. Dott. GRASSI;
udito il P.M., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
La Corte Suprema di Cassazione:
OSSERVA
Con provvedimento del 19/12/06 il Questore di Perugia imponeva a TO NI, per due anni, sia il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale ed all'estero, durante lo svolgimento di incontri di calcio di Coppa Italia, Coppa Internazionale, amichevoli e di campionato, sia l'obbligo di presentazione alla Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima in occasione degli incontri ufficiali di calcio dell'Ancona, entro venti minuti dall'inizio e venti minuti dal termine di ogni gara. Ciò in conseguenza del fatto che il predetto, in occasione dell'incontro di calcio Perugia - Ancona, disputatosi l'8/10/06 presso lo stadio "Renato Curi", era stato identificato fra coloro che avevano partecipato a violenti scontri con le Forze dell'Ordine ed era stato visto colpire con un bastone un Agente di P.S.. Il provvedimento in questione veniva notificato all'interessato alle ore 10 del 20/12/06 con espressa menzione del fatto che entro quarantotto ore avrebbe potuto presentare memorie difensive presso il competente ufficio giudiziario.
Su richiesta del P.M. in data 21/12/06, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia convalidava il detto provvedimento con ordinanza dello stesso giorno, avverso la quale il NI ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per violazione dei propri diritti di difesa e difetto assoluto di motivazione.
Deduce in particolare, il ricorrente, la nullità dell'ordinanza di convalida sia perché, essendo trascorso, fra la data di emissione di essa - 21/12/06 - e la notifica a lui del provvedimento del Questore 20/12/06 - un lasso di tempo inferiore a quello di quarantotto ore espressamente assegnatogli per presentare eventuale memoria difensiva, gli era stato impedito di esercitare il suo diritto di difesa, sia perché la convalida deve considerarsi priva di motivazione, essendosi il G.I.P. limitato ad affermare, su modulo a stampa, l'esistenza dei "presupposti di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, poiché trattasi di persona denunciata per avere preso parte attiva a episodi di violenza verificatisi in occasione di manifestazioni sportive".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
A mente della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 bis, il provvedimento con cui il Questore impone a taluno, oltre al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione periodica in un Ufficio di Polizia, deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida, la quale deve intervenire, pena la perdita di efficacia della misura, entro quarantotto ore dalla richiesta fattane dal P.M. che, a sua volta, deve inoltrarla nel termine di quarantotto ore dalla notifica, all'intimato, del provvedimento del Questore.
Questa Corte ha già statuito che ai fini del possibile esercizio dei diritti di difesa attraverso la presentazione al Giudice per le indagini preliminari di memorie o deduzioni scritte, all'interessato deve essere riconosciuto un termine non inferiore a quello di ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento del Questore, a meno che al soggetto non sia stato esplicitamente assegnato un termine maggiore.
Nel caso in specie, con l'atto di notifica del provvedimento del Questore, intervenuta alle ore 10 del 20/12/06, al NI era stato espressamente assegnato un termine di quarantotto ore per la presentazione al G.I.P. di eventuale memoria difensiva. Ciononostante, l'ordinanza di convalida venne emessa il 21/12/06, stesso giorno della richiesta del P.M., vale a dire prima dello spirare del detto termine di quarantotto ore, il che ha comportato una violazione dei diritti di difesa, con conseguente nullità dell'ordinanza di convalida e perdita di efficacia della misura di prevenzione in cui si concreta l'obbligo di presentazione alla Autorità di Polizia (v. conf. Cass. sez. 1^ pen., 6/5/04, n. 24587;
15/10/03, n. 41693; 9/5/03, n. 30312; 12/12/02, n. 5715 e 12/12/02, n. 3761).
Ne deriva che l'ordinanza impugnata, fra l'altro motivata su modulo a stampa e priva della necessaria valutazione sulla congruità della misura in relazione alla pericolosità del soggetto, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente perdita di efficacia dell'obbligo di presentazione periodica alla Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima imposto a TO NI dal Questore di Perugia con provvedimento notificatogli il 20/12/06.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 21/12/06 e dichiara cessata l'efficacia dell'obbligo di presentazione periodica alla Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima imposto a TO NI dal Questore di Perugia con provvedimento allo stesso notificato il 20/12/06.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007