Articolo 4 della Legge 1 febbraio 2010, n. 19
Articolo 3Articolo 5
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23 febbraio 2010
Art. 4. (Ente competente al rilascio del certificato assicurativo) 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ente abilitato individuato ai sensi del comma 1, disciplina le modalita' di richiesta e di rilascio del certificato di cui al citato comma 1, fissa l'importo dello stesso e regola gli eventuali aggiornamenti di tale importo.

Entrata in vigore il 23 febbraio 2010
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