Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15604 del 2025, proposto da MA AK, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
3d Service S.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dalle Amministrazioni sull’istanza del ricorrente, finalizzata alla conclusione del procedimento, nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni convenute di concludere il procedimento con il rilascio di un provvedimento espresso, nominando, ove occorra, un Commissario ad acta per il caso dell’ulteriore inadempimento delle amministrazioni inerti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria del 4 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- con memoria depositata in data 4 febbraio 2026 il ricorrente ha reso noto che, con comunicazione prot. M_IT PR_RMSUI 00005679 del 15 gennaio 2026, la Prefettura di Roma ha convocato le parti per il giorno 3 febbraio 2026, e che in detta sede è stato sottoscritto il contratto di soggiorno, con ciò dichiarando il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata;
- con nota depositata in data 13 febbraio 2026 la Prefettura ha confermato di aver convocato le parti in data 3 febbraio 2026 e di aver rilasciato in detta sede il “modello 209”, per la richiesta da parte ricorrente del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione della intervenuta attività procedimentale da parte dell’Amministrazione resistente, culminata, come dichiarato da parte ricorrente con la memoria del 4 febbraio 2026 in atti, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso.
- sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IM | NI IO |
IL SEGRETARIO