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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8811 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 12/09/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 26008 del R.g. dell'anno 2022 promossa da:
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. Galdieri in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
– Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. P. Potenza – A. Armentano in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra parte ricorrente e la parte convenuta è intercorso un rapporto Controparte_3 di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1/08/17 al 20/01/18 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva Controparte_3 di euro 645,15 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18/04/25 al soddisfo. dichiara che tra parte ricorrente e la parte convenuta è intercorso un rapporto Controparte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 23/01/18 al 30/06/20 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma Controparte_2 complessiva di euro 3.955,77 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18/04/25 al soddisfo. Rigetta ogni altra domanda. Compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/09/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 12/09/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 26008 del R.g. dell'anno 2022 promossa da:
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. Galdieri in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
– Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. P. Potenza – A. Armentano in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra parte ricorrente e la parte convenuta è intercorso un rapporto Controparte_3 di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1/08/17 al 20/01/18 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva Controparte_3 di euro 645,15 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18/04/25 al soddisfo. dichiara che tra parte ricorrente e la parte convenuta è intercorso un rapporto Controparte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 23/01/18 al 30/06/20 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma Controparte_2 complessiva di euro 3.955,77 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18/04/25 al soddisfo. Rigetta ogni altra domanda. Compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/09/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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