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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 796/2025 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Sez. II^ Civile, nella persona del Magistrato Dott.ssa AR EL
RI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 796 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 4.3.2025 e definita all'esito della trattazione orale all'udienza del
04/12/2025 da;
) domiciliato elettivamente presso l'indirizzo CP_1 C.F._1 pec dell'Avv. CRESPI MASSIMILIANO GIOVANNI che lo rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto; pagamento somma
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore “ Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
(C.F. .IVA ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Marnate (21050 - VA), alla Via S. Antonio n.
61 e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di appalto di cui in narrativa, con conseguente condanna di alla restituzione in favore del Sig. Controparte_2 CP_1
dell'importo di € 16.000,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla
[...] data del dovuto al saldo. In via istruttoria: con riserva di meglio dedurre e articolare, anche
a seguito del comportamento processuale di controparte, entro i limiti di preclusione dettati dal rito. − In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha evocato in giudizio avanti il CP_1
Tribunale di Busto Arsizio la società in persona del legale rappresentante al fine CP_2 di ottenere la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti e la condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo di euro 16.000,00, oltre interessi, quale somma dallo stesso corrisposta in adempimento del predetto contratto.
Pur a fronte di rituale notifica via pec all'indirizzo risultante dalla visura camerale prodotta in atti, non si costituiva in giudizio;
conseguentemente ne va dichiarata la CP_2 contumacia.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla trattazione orale, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4/12/2025. La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
La domanda è fondata e merita di essere accoltaavendo parte attrice integralmente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Occorre evidenziare che il creditore che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999,
n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, il sig. a sostegno della propria domanda ha dedotto: CP_1
- di aver sottoscritto in data 23.9.2022 un contratto d'appalto con la società per il CP_2 rifacimento della copertura del tetto del proprio immobile. Il contratto debitamente sottoscritto è stato prodotto in giudizio dal sig. quale documento nr.
1. In tale CP_1 contratto si prevedevano quali obbligazioni poste a carico della convenuta quelle di smaltimento della copertura del tetto costituita da listelli porta tegole e tegole, smaltimento materiale di risulta, smaltimento della gronda del tetto, fornitura e posa di nuovi travetti di legno sagomati e posa di perlina piallata di legno abete, la fornitura e posa di nuovi travi di falsa, di assito di legno, di nuova copertura in tegole di cotto rosso, di nuovo manto termico. - che il costo totale è stato convenuto in euro 29.850,00 oltre iva al 10% con cessione del credito del 50%. Costo a carico del sig. euro 14.925,00 oltre IVA al 10%; Pt_1
- che l'inizio lavori veniva concordato entro il termine di 60/90 giorni dalla disponibilità della liquidità della cessione;
- di aver provveduto in data 28.10.2022 ad effettuare il pagamento di euro 16.000,00 a mezzo bonifico bancario a fronte della fattura nr. 40 del 10.10.2022 emessa dalla CP_2
- che, tuttavia, non veniva eseguito alcun lavoro da parte della convenuta.
A sostegno delle proprie allegazioni l'attore ha prodotto:
- quale doc. 1 il contratto d'appalto regolarmente sottoscritto;
- quale documento nr. 4 la fattura nr. 40/2022 emessa dalla convenuta;
- quale documento nr. 3 la copia della contabile di bonifico effettuato dall'attore in data
28.10.2022 per l'importo di euro 16.000,00.
Le allegazioni dell'attore trovano riscontro, anche, nella comunicazione e-mail inviata dalla convenuta all'attore in data 27 marzo 2024 e prodotta quale documento nr. 7.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto dunque prova documentale sufficiente per la dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte che non risulta aver dato seguito al contratto d'appalto ormai risalente al 23.9.2022.
La convenuta non ha inteso resistere alla domanda della ricorrente ma, con ciò, non offrendo alcuna prova liberatoria che ai sensi dell'art. 1218 c.c. gravitava sulla stessa ove allegato il contratto e dedotto l'inadempimento.
La mancata totale esecuzione della prestazione oggetto di contratto, a fronte del pagamento del prezzo previsto a carico di parte ricorrente, costituisce grave inadempimento che legittima e giustifica la risoluzione del contratto.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda attrice, va dichiaro risolto il contratto e la convenuta va condannata alla restituzione del corrispettivo percepito.
Sulla somma vanno aggiunti, come richiesti, gli interessi moratori ex art. 1284, ultimo comma,
c.c. dalla data del deposito del presente ricorso e fino al saldo. Non è dovuta la rivalutazione automatica trattandosi di debito di valuta.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di causa, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'applicazione dei parametri minimi in €. 2.540,00 per compenso, €. 267,00 per spese ed anticipazioni, oltre spese generali IVA e
CP come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da : CP_1 - dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 23.9.2022 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a CP_2 CP_1
l'importo di euro 16.000,00 oltre interessi al tasso di mora ex art. 1284, ultimo comma,
c.c. dal 4.3.2025 al saldo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a CP_2 favore di dell'importo di euro 2.540,00 per compenso, euro 267,00 per CP_1 spese ed anticipazioni, oltre spese generali IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AR EL RI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Sez. II^ Civile, nella persona del Magistrato Dott.ssa AR EL
RI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 796 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 4.3.2025 e definita all'esito della trattazione orale all'udienza del
04/12/2025 da;
) domiciliato elettivamente presso l'indirizzo CP_1 C.F._1 pec dell'Avv. CRESPI MASSIMILIANO GIOVANNI che lo rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto; pagamento somma
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore “ Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
(C.F. .IVA ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Marnate (21050 - VA), alla Via S. Antonio n.
61 e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di appalto di cui in narrativa, con conseguente condanna di alla restituzione in favore del Sig. Controparte_2 CP_1
dell'importo di € 16.000,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla
[...] data del dovuto al saldo. In via istruttoria: con riserva di meglio dedurre e articolare, anche
a seguito del comportamento processuale di controparte, entro i limiti di preclusione dettati dal rito. − In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha evocato in giudizio avanti il CP_1
Tribunale di Busto Arsizio la società in persona del legale rappresentante al fine CP_2 di ottenere la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti e la condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo di euro 16.000,00, oltre interessi, quale somma dallo stesso corrisposta in adempimento del predetto contratto.
Pur a fronte di rituale notifica via pec all'indirizzo risultante dalla visura camerale prodotta in atti, non si costituiva in giudizio;
conseguentemente ne va dichiarata la CP_2 contumacia.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla trattazione orale, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4/12/2025. La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
La domanda è fondata e merita di essere accoltaavendo parte attrice integralmente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Occorre evidenziare che il creditore che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999,
n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, il sig. a sostegno della propria domanda ha dedotto: CP_1
- di aver sottoscritto in data 23.9.2022 un contratto d'appalto con la società per il CP_2 rifacimento della copertura del tetto del proprio immobile. Il contratto debitamente sottoscritto è stato prodotto in giudizio dal sig. quale documento nr.
1. In tale CP_1 contratto si prevedevano quali obbligazioni poste a carico della convenuta quelle di smaltimento della copertura del tetto costituita da listelli porta tegole e tegole, smaltimento materiale di risulta, smaltimento della gronda del tetto, fornitura e posa di nuovi travetti di legno sagomati e posa di perlina piallata di legno abete, la fornitura e posa di nuovi travi di falsa, di assito di legno, di nuova copertura in tegole di cotto rosso, di nuovo manto termico. - che il costo totale è stato convenuto in euro 29.850,00 oltre iva al 10% con cessione del credito del 50%. Costo a carico del sig. euro 14.925,00 oltre IVA al 10%; Pt_1
- che l'inizio lavori veniva concordato entro il termine di 60/90 giorni dalla disponibilità della liquidità della cessione;
- di aver provveduto in data 28.10.2022 ad effettuare il pagamento di euro 16.000,00 a mezzo bonifico bancario a fronte della fattura nr. 40 del 10.10.2022 emessa dalla CP_2
- che, tuttavia, non veniva eseguito alcun lavoro da parte della convenuta.
A sostegno delle proprie allegazioni l'attore ha prodotto:
- quale doc. 1 il contratto d'appalto regolarmente sottoscritto;
- quale documento nr. 4 la fattura nr. 40/2022 emessa dalla convenuta;
- quale documento nr. 3 la copia della contabile di bonifico effettuato dall'attore in data
28.10.2022 per l'importo di euro 16.000,00.
Le allegazioni dell'attore trovano riscontro, anche, nella comunicazione e-mail inviata dalla convenuta all'attore in data 27 marzo 2024 e prodotta quale documento nr. 7.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto dunque prova documentale sufficiente per la dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte che non risulta aver dato seguito al contratto d'appalto ormai risalente al 23.9.2022.
La convenuta non ha inteso resistere alla domanda della ricorrente ma, con ciò, non offrendo alcuna prova liberatoria che ai sensi dell'art. 1218 c.c. gravitava sulla stessa ove allegato il contratto e dedotto l'inadempimento.
La mancata totale esecuzione della prestazione oggetto di contratto, a fronte del pagamento del prezzo previsto a carico di parte ricorrente, costituisce grave inadempimento che legittima e giustifica la risoluzione del contratto.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda attrice, va dichiaro risolto il contratto e la convenuta va condannata alla restituzione del corrispettivo percepito.
Sulla somma vanno aggiunti, come richiesti, gli interessi moratori ex art. 1284, ultimo comma,
c.c. dalla data del deposito del presente ricorso e fino al saldo. Non è dovuta la rivalutazione automatica trattandosi di debito di valuta.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di causa, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'applicazione dei parametri minimi in €. 2.540,00 per compenso, €. 267,00 per spese ed anticipazioni, oltre spese generali IVA e
CP come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da : CP_1 - dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 23.9.2022 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a CP_2 CP_1
l'importo di euro 16.000,00 oltre interessi al tasso di mora ex art. 1284, ultimo comma,
c.c. dal 4.3.2025 al saldo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a CP_2 favore di dell'importo di euro 2.540,00 per compenso, euro 267,00 per CP_1 spese ed anticipazioni, oltre spese generali IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AR EL RI