Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
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L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 170
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039248/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO AN, N. IL 30/05/1973;
MA FR, N. IL 19/12/1972;
avverso SENTENZA del 28/04/2008 CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Baglione T., che ha concluso per l'anammissibilità del ricorso di UO e per il rigetto di quello proposto da MA;
Udito il difensore Avv. Santoro che nell'interesse di MA ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 maggio 2007 il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava UO SC colpevole dei delitti di tentato omicidio aggravato in danno di UI CO, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo con matricola abrasa, provento dì delitto, esplosione di colpi d'arma da fuoco lungo la pubblica via e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di otto anni di reclusione. Lo assolveva, invece, dai restanti delitti previsti dalla L. n. 497 del 1974, artt.10, 12, 14, artt. 572, 582, 612 e 646 c.p. a lui contestati ai capi da 6 a 10 della rubrica.
Assolveva CO MA dai delitti di concorso in tentato omicidio aggravato in danno di UI CO, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo con matricola abrasa, provento di delitto, esplosione di colpi d'arma da fuoco lungo la pubblica via per non avere commesso il fatto.
2. Il 28 aprile 2008 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado appellata da UO e dal pubblico ministero, dichiarava UO colpevole anche dei reati contestati ai capi 6, 7, 8, 9, 10 della rubrica e, ritenuta la continuazione fra i suddetti reati e quelli per cui era intervenuta condanna in primo grado, determinava la pena di otto anni di reclusione.
Dichiarava, inoltre, CO MA responsabile dei delitti di concorso in tentato omicidio aggravato in danno di UI CO, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo con matricola abrasa, provento di delitto, esplosione di colpi d'arma da fuoco lungo la pubblica via e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di cinque anni di reclusione.
Confermava nel resto la decisione di primo grado.
3. I giudici d'appello ritenevano provata la responsabilità di UO SC in ordine al delitto di tentato omicidio aggravato e ai connessi reati in precedenza specificati sulla base delle testimonianze rese dalle persone presenti al fatto e degli accertamenti medico-legali, atti tutti dai quali risultava che UO aveva esploso colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di CO, che viaggiava a bordo di un'auto, seduto a fianco del guidatore, in posizione pressoché parallela alla parte superiore del corpo della vittima designata, mirando contro parti vitali del corpo quali la testa o il tronco. Riteneva sussistente l'aggravante della premeditazione sul rilievo che l'imputato aveva portato con sè la pistola, aveva affiancato l'auto su cui si trovava RD, aveva aspettato il momento più opportuno per agire e, infine, aveva esploso colpi d'arma da fuoco contro parti vitali del corpo della vittima. Ritenevano provata la responsabilità di UO in ordine ai restanti delitti a lui contestati, per i quali in primo grado era intervenuta sentenza di assoluzione, sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa De HI e delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.
Con riferimento alla posizione di CO MA i giudici di secondo grado osservavano che il concorso nel delitto di tentato omicidio di CO e nei connessi reati contestati ai capi da 2 a cinque della rubrica era desumibile dall'essersi prestato ad accompagnare il coimputato alla ricerca della vittima che sapeva essere in compagnia della moglie di UO, nell'essere rimasto in compagnia del predetto per tutto il tempo della perlustrazione fino al momento dell'avvistamento dell'auto su cui viaggiava CO, nel non avere impedito l'esplosione, sia pure a suo dire subitanea, del colpo, nell'essere rimasto in compagnia del suo amico, dandosi con lui alla fuga, nel conoscere il luogo in cui quest'ultimo aveva occultato l'arma.
3. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti doglianze.
UO deduce: a) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla configurabilità del delitto di tentato omicidio;
b) manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione;
c) carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati ai capi da 6 a 10 della rubrica;
d) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per quanto attiene all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. MA lamenta: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso nel delitto di tentato omicidio aggravato, in assenza di qualsiasi contributo materiale o morale;
b) violazione di legge con riguardo all'omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente nell'immediatezza del fatto. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto da CO MA, avente carattere assorbente rispetto all'altro, è fondato. Nel concorso criminoso, abbandonate le tesi del "previo concerto" e della "reciproca" consapevolezza dell'altrui contributo, l'elemento soggettivo viene identificato nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione criminosa. Lo specifico connotato dell'elemento soggettivo del partecipe non modifica la fisionomia strutturale del dolo, trovando applicazione la regola generale secondo cui esso deve investire tutto quanto costituisce il fatto criminoso, aderendo e adattandosi al concreto atteggiarsi del processo esecutivo.
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226101; Cass., Sez. 1, 17 gennaio 2008, n. 5631, rv. 238648; Cass., Sez. 1, 8 novembre 2008, n. 4060, rv. 239196).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non appare conforme ai principi in precedenza enunciati. Invero la Corte d'appello di Napoli, ribaltando integralmente la pronunzia assolutoria di primo grado, ha ritenuto che la presenza di MA insieme con UO dapprima nella ricerca della vittima - che sapeva essere in compagnia della moglie di UO (cfr. dichiarazioni rese al gip il 28 luglio 2006 in sede di udienza di convalida, confermative delle precedenti rese ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto) - e, quindi, nelle successive fasi di perlustrazione dei luoghi e di avvistamento dell'auto su cui viaggiava CO costituissero una forma di agevolazione e di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, tenuto conto anche del fatto che egli non impedì in alcun modo l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, si dette alla ruga con l'amico ed era a conoscenza del luogo in cui questi occultava la pistola. Tale condotta, ad avviso dei giudici d'appello, poteva spiegarsi solo ammettendo il pieno e consapevole coinvolgimento dell'imputato nella vicenda omicidiaria. La sentenza impugnata ha valorizzato elementi meramente congetturali e di valenza probatoria non univoca ai fini dell'affermazione di penale responsabilità di MA, laddove difettano completamente riferimenti a dati fattuali, certi e obiettivi, idonei a inferirne logicamente, secondo una massima d'esperienza consolidata, il significato di una condotta partecipativa, senza la quale non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità di un imputato.
Le indicate carenze logiche e giuridiche della struttura della motivazione giustificano l'annullamento dell'impugnata sentenza di condanna, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
2. Il ricorso di UO non è fondato.
Relativamente alle prime due doglianze la Corte osserva quanto segue. La struttura del dolo risulta normativamente caratterizzata dall'elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione e dall'elemento di essenza volitiva della volizione dell'evento. La rappresentazione e la volizione debbono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento e nesso di causalità materiale-, e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta, come si desume dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nell'art. 47 c.p., comma 1 secondo cui siffatto errore, facendo venir meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente. Nei reati a forma libera, quale l'omicidio volontario, l'imputazione a titolo di dolo del fatto nel suo insieme postula che la volontà dell'ultimo atto sia effettiva.
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass., Sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511; Cass., Sez. 1, 7 giugno 1997, rv. 207824). La sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza illustrati, ha, con motivazione corretta, compiuta e logica, argomentato la sussistenza del dolo omicidiario sulla base della reiterazione dei colpi, della breve distanza da cui gli stessi vennero esplosi, del tipo di mezzo usato (una pistola marca "Beretta" cal. 22), della posizione reciproca tra aggressore e vittima, della traiettoria dei colpi, delle parti del corpo della vittime attinte dai colpi (testa e torace).
3. Parimenti privi di pregio è il terzo motivo di doglianza. La premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario ex art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e di lesione personale ex art. 585 c.p., comma 1, è contraddistinta da due elementi costitutivi: a) un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (elemento di natura cronologica); 2) la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La prova della premeditazione deve essere necessariamente tratta da fatti estrinseci e sintomatici, quali la causale, l'anticipata manifestazione del proposito, la predisposizione del mezzo letifero, la ricerca dell'occasione propizia, la violenza e la reiterazione dei colpi inferti.
Nel caso di specie la sentenza impugnata appare conforme ai principi giuridici costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato, quali elementi univocamente indicativi della premeditazione, la preventiva acquisizione di un'arma comune da sparo, la prolungata ricerca della vittima, la perlustrazione dei luoghi al fine di intercettare l'auto su cui viaggiava la vittima, l'appostamento, la ricerca del momento più propizio per l'aggressione armata.
4. Non fondata è anche la quarta censura, in quanto i giudici di merito, con motivazione logica e puntualmente correlata alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - hanno indicato le specifiche risultanze probatorie (deposizione della parte offesa De HI e risultanze delle indagini di polizia giudiziaria esperite), non contraddette ne' smentite da altre acquisizioni, su cui hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai delitti contestati ai capi da 6 a 10 della rubrica.
5. Non fondata, infine, è l'ultima doglianza, atteso che la sentenza impugnata, in adesione ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato quali elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, la gravita dei delitti, la particolare intensità del dolo che ha sorretto il delitto di tentato omicidio, i precedenti penali dell'imputato, il comportamento serbato dopo la commissione degli illeciti.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO MA e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Rigetta il ricorso di SC UO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009