Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 10730
CASS
Sentenza 18 febbraio 2009

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In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Commentari2

  • 1Nunca más: la Corte d’Assise di Roma condanna i vertici dei regimi
    Camilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Assise di Roma ha pronunciato otto condanne all'ergastolo nei confronti di alcune tra le più alte cariche al potere nell'America latina tra gli anni '70 e '80, ritenuti responsabili per le morti di numerosi cittadini italiani oppositori al regime, annoverabili tra le fila dei desaparecidos. Accanto alle condanne sono state pronunciate sei sentenze di non luogo a procedere per intervenuta morte di alcuni imputati nelle more del processo, oltre a diciannove assoluzioni nei confronti di soggetti che all'epoca ricoprivano posizioni intermedie all'interno della scala gerarchica, nei …

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  • 2Concorso morale di persone nel reato
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 10730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10730
Data del deposito : 18 febbraio 2009

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