Sentenza 13 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2002, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 3 6 6 7 /02 PREMA DI CASSAZIONELA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6290/99 Consigliere 8863/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Cron. 8634 Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLINI VITO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BEVIONE ROBERTO;
- intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 08863/99 proposto da: 4718 BEVIONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato BROCCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio in dell'avvocato BELLINI VITO c/o GHERA EOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHERA EDOARDO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3036/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 25/03/98 R.G.N. 701/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Milano BE VI premesso che quale dipendente dell'Amministrazione delle OS e Telegrafi era stato in data 4 dicembre 1996, a seguito di comunicazione del Presidente delle OS, collocato a riposo ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva e premesso che non aveva ancora raggiunto i 65 anni di età chiedeva l'annullamento del recesso - con conseguenziale applicazione dell'art. 18 stat. lav. nonchè l'indennità sostitutiva di preavviso. Il Pretore di Milano con sentenza del 20 febbraio 1997 accoglieva la domanda attrice. RB A seguito di gravame da parte della s.p.a. OS TA, il Tribunale di Milano con sentenza del 25 marzo 1998 confermava la sentenza del Pretore e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in primo luogo che nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 non era dato rinvenire un intento di delegificazione tale da attribuire alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge regolanti il rapporto lavorativo, che prevedono solo la giusta causa о il giustificato motivo come ragioni legittimanti il licenziamento. Precisava ancora il Tribunale che il 1 VI vantava un diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 65 anni di età ed evidenziava in particolare che mentre la necessità dell'opzione si spiegava per i dipendenti privati in generale con la considerazione che non vi era per essi un termine finale del rapporto di lavoro al 65° anno di età, per i dipendenti dell'ente OS l'opzione non trovava, invece, alcun spazio applicativo in quanto costoro godevano già di un regime di stabilità generalmente ancorato all'età anagrafica (65 anni di età). Nessun argomento poteva poi trarsi dal c.d. contratto di programma invocato dall'Ente OS per essere questo privo di alcuna efficacia diretta sui rapporti di lavoro tra i singoli dipendenti e lo OL stesso ente. Avverso tale sentenza la s.p.a. OS TA (già Ente OS TA) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso BE VI che spiega ricorso incidentale condizionato. La s.p.a. OS TA ha depositato controricorso al ricorso incidentale del VI e note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale 2 per essere stati proposti ambedue contro le medesima sentenza.
1. OSCon il primo motivo di ricorso la s.p.a. TA deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 6,7 e 8 legge 29 gennaio 1994 n. 71, agli artt. 12,14 e 15 disp. prel. cod. civ. Lamenta in particolare la ricorrente che la sentenza impugnata si basa sulla premessa che al rapporto di lavoro del personale dell'E.P.I.(ora OS TA s.p.a.) si applica la normativa "privatistica" e, quindi, quella del codice civile e delle leggi riguardanti particolari "aspetti" del rapporto stesso, e tra questi anche il licenziamento. Ed invero, si era in presenza di una ipotesi di delegificazione in quanto specifiche norme di legge attribuivano al contratto collettivo la forza di legge, devolvendo appunto alla contrattazione collettiva funzioni normative ed attribuendo in siffatta maniera ai contratti collettivi delegati una efficacia erga omnes. Più specificamente l'art. 6, comma 6, 1. n. 471 aveva attribuito al contratto collettivo il potere di modificare i trattamenti anteriormente vigenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro, sicchè detto contratto si poneva non quale fonte derogatrice in peius della 3 disciplina legale ma quale fonte sostitutiva, della precedente disciplina legale, di carattere speciale anche per ciò che atteneva alla materia della risoluzione del rapporto. In altri termini, il contratto collettivo in virtù del rinvio espressamente disposto dal legislatore si rispetto alla legge generale, e quindi anchecollocava -in relazione alla disciplina dell'art. 2118 c.c. nella posizione di norma speciale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento all'art. 2118 C.C. in combinato disposto con l'art. 1353 c.c. nonchè agli artt. 1-3 1. n. Gaule Voley 604/1966 e art. 6 1. n. 71/94. In particolare deduce la ricorrente che la previsione della clausola del contratto integrativo configurava non un licenziamento ma una ipotesi di risoluzione automatica (o di stabilità relativa) del rapporto di lavoro. Detta clausola doveva considerarsi del tutto legittima perchè la risoluzione del rapporto era prevista come (il effetto di una condizione risolutiva espressa raggiungimento dell anzianità contributiva di 40 anni), che si configurava quale evento futuro ed incerto(art.1353 predeterminato c.c.) e che si concretizzava in un fatto ed oggettivo. Inoltre la nuova disciplina privatistica non aveva 4 innovato per quanto attiene alla risoluzione del rapporto a quella precedente sicchè non poteva parlarsi nel caso di specie di lesione di un diritto acquisito dal lavoratore da parte della contrattazione collettiva. Ed invero, la clausola risolutiva non aveva fatto altro che conservare e trasferire nel contesto del rapporto di diritto privato e della delegificazione una ipotesi di collocamento a riposo già prevista nel precedente stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione delle OS e delle Telecomunicazioni. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione ed interpretazione di norme di Guildden diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento all' all'art. 4 della 1. 20 maggio 1990 n. 108 ed all'art. 6 1. 22 febbraio 1982 n. 54, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5) in riferimento all'erroneo apprezzamento degli atti di causa nonchè alla interpretazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. In particolare sostiene che, in virtù del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, 1. n. 108/90 e dell'art. 6 1. n. 54/82, il diritto del lavoratore il quale avendo raggiunto il 60° anno di età, abbia già maturato i pensionistici minimi - al perfezionamento requisiti dell'anzianità contributiva massima sia tutelato inderogabilmente nei confronti del potere datoriale di licenziamento, di tal che il recessO non può essere ad nutum ma soltanto giustificato. Il raggiungimento dell'anzianità contributiva restituisce al datore di allora la lavoro il diritto di recesso ad nutum. Ed clausola risolutiva, oltretutto stipulata non a livello individuale ma a livello collettivo, doveva ritenersi alvalida proprio perchè ricollegava la risoluzione medesimo requisito contributivo garantito inderogabilmente dall'art. 6 1. n. 54. Anche sotto tale aspetto risultava, quindi, evidente l'errore del Tribunale allorquando, sulla falsa premessa dell'esistenza di una Gund like norma inderogabile a tutela del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto sino a 65 anni di età, ha ritenuto non necessario l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, omettendo ogni motivazione sul punto. Per ai più sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in un grave vizio di motivazione su un punto decisivo in riferimento alla interpretazione della clausola risolutiva in esame non essendosi preoccupata minimamente di stabilire quale fosse il significato letterale e logico (art. 1363 c.c.) dell'accordo integrativo e, a monte, del contratto collettivo nazionale e, tanto meno di indagare quale fosse effettiva volontà delle parti, e ciò nonostantela 6 l'esplicita dichiarazione delle finalità risanatorie e di tutela dell'occupazione ivi enunciate.
2. L'esame dei motivi del ricorso va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle decisione del Tribunale,critiche alla nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "OS TA") in virtù- di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, 487, convertito con modificazioni in legge 29 n. a partire dalla data di efficacia gennaio 1994, n. 71 dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per 7 azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre Guellte 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio delia normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura dei soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli 8 obblighi sia dettata da una normativa particolare.
6. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi ai diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna inuicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalia comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione au incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie delia ccstituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. 9 Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto -siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. “contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con 10 specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 33). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non queili posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga ommes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di фильм diverso livello. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del 8. servizio postale lavorano sulla base ai un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavorc si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini deila soluzione della questione in esame le 11 disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento deila prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga ali applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.1. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il Gouldbe personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione dei servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, essenzialmente nel consensol'autonomia privata si estrinseca all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltamo deñia possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina 12 interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative Guidebole pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuaïa soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per 13 eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. 0 condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la patruizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta GU ID negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulia materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità dei collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 a 2119 c.c, ritenendo nulia, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal 14 preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite al fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione GU Vide dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15. Conclusivamente, ai contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al 15 verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c. c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno سلناGarde bile 1999, n. 8501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 810). 16.. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento deila massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte dei datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili tenuto conto della specialità della 16 disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della del qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittioiie) nullità parziale del contratio né la norma - dell'art. 3 della legge n. 504 dei 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dla ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto 2 di ottenere il risarcimento del danno); é ET peraltro saiva l'applicabilità di entrambe ie norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass. sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, , conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti ai compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nelia prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nuità della clausola collettiva che tale estinzione 17 contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. 18. Ma, regiudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dai rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore ai lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui Gaudellu all'art. 14 c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. 19. Pertanto, l'alternativa cui innanzi si fatto riferimento in concreto non sussisteva, sicché il giudice del merito, in violazione del principio di diritto come innanzi precisato, ha qualificato recesso la mera partecipazione, in funzione ricognitiva, delia cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva. Del resto che il Tribunale abbia voluto considerare licenziamento il provvedimento datoriale si evince chiaramente dalla parte motivazionale deila sua decisione e dalla conferma dell'ordine disposto dal primo giudice, di reintegra nel posto di lavoro, costituente conseguenza tipica dell'applicazione dei disposto dell'art. 18 stat. lav. Su questo punto, nella parte in cui contesta di avere determinato 18 l'estinzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento (termine che designa il recesso dal rapporto di lavoro), le argomentazioni della società risultano, pertanto, fondate. 20. Dall'erroneo inquadramento della fattispecie è derivata, dunque, la falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, delle conseguenze proprie dell'art. 18 1. 300/1970, nel teso novellato dalla 1. 108/1990. Tale norma detta una disciplina ampiamente derogatoria delle regole comuni della responsabilità contrattuale, con la previsione dell'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e di un danno forfettariamente determinato nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione (che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere indipendentemente dalia sussistenza dei requisiti della colpa e del danno: Gunsholde cfr. Corte Cost., sentenza n. 420 del 1998), oitre il danno ulteriore commisurato al mancato pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione (cfr. Cass. 21 settembre 1998, n. 9464); lo stesso art. 18 attribuisce ai dipendente, vittorioso nel giudizio, 1 diritto potestativo di scegliere fra ia reintegrazione ed il pagamento di un'indennità. 21. Notevolmente divergenti, come già osservato, sono le regole da applicare quando, come nella fattispecie, non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto del lavoratore al ripristino della sua fattualità, non si tratta pero dell'ordine di reintegrazione;
se, non diversamente da quanto prescrive l'art. 18, ai lavoratore che non abbia eseguito la prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non 19 la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge solo per specifiche ipotesi: es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). 22. Vanno perciò cassate, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, le statuizioni (ricoliegate alla qualificazione dell'atto della società come licenziamento) della sentenza impugnata suiia domanda proposta dal lavoratore, domanda che deve essere nuovamente valutata nel giudizio di rinvio in applicazione del principio di diritto secondo cui la cessazione delle prestazioni lavorative non determinata da un negozio di recesso Gun deliber posto in essere dal datore ai lavoro, ma dall'adeguamento del comportamento alla ritenuta cessazione automatica del rapporto (rapporto che, invece, deve ritenersi non estinto), non consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 1. 300/1970, comportando l'operatività delle regole comuni della responsabilità contrattuale. 23. L'inconfigurabilità neiia fattispecie di un licenziamento preclude l'esame di tutte le questioni che necessariamente presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto, e cioè: se la mancanza di uno stato di bisogno dei lavoratore connessa al diritto di conseguire una prestazione previdenziale ai massimi livelli, valutata in sede collettiva, possa costituire una giustificazione dei recesso, almeno nell'area sottratta al regime di stabilità legale dei rapporti di lavoro;
se nei confronti del lavoratore interessato fosse consentita l'intimazione di recesso ad nutum, 20 avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione;
se la legittimità del recesso fosse condizionata all'esercizio dell'opzione prevista dagli art. 6, comma 1, 1. 407/1990 e art. 1, comma 2, d.lgs. 503/1992; se, nel caso di specie, fosse stato o meno il licenziamento impugnato nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e se potesse avere fondamento la pretesa del lavoratore all'indennità ai preavviso ed alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto. 24. Le argomentazioni sinora svolte e la natura delle conseguenze risarcitorie, che si è visto essere ricollegate alla invalidità della clausola del contratto integrativo, inducono a rigettare il ricorso incidentale condizionato con il quale il VI ha chiesto l'indennità sostitutiva di preavviso. 25. Per concludere, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione lolve mentre va rigettato quello incidentale. La sentenza impugnata va, dunque, cassata ed alla stegua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, ia causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. 26. Il giudice di riavio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolarione delle spese dei giudizio di cassazione, alla 21 Corte di Appello Così deciso in Il Presidente di Brescia. Roma 14 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Guide Volen Phillieене IL CANCELLIERE Depositato in Cancellaria oggi, 13 MAR 2002....... IL CANCELLIERE I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I 'A S . D E L N P L A S E T I 3 S D N 7 - O I G P S -8 O N IM 1 A E 1 S D A I E D E , A G E O T O G R T T E N S IT E L I S IR G E E A D R L L O E D 22