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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2678/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11942/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000612904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2932/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella di pagamento, notificata il 26.03.2025 dell'importo di € 507,57, comprensivo di sanzioni e interessi e altri oneri, dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione, nella sua qualità di agente della riscossione per la provincia di Salerno, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica e/o tassa di possesso, riferita all' anno 2019, ricorre il contribuente Ricorrente_1, munito di assistenza tecnica,nei confronti di ADER e della Regione Campania.
Deduce la nullità dell' impugnata cartella di pagamento, in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificate nell'indicazione del prospetto.
Sostiene poi che la cartella di pagamento è priva di specificità, non risultando alcuna indicazione analitica delle singole voci che le compongono ed esiste solamente un costante riferimento a codici conosciuti soltanto dagli addetti ai lavori e non chiariti al contribuente.
Deduce ulteriori vizi di ordine formale, fra cui la mancata indicazione dell'Autorità cui ricorrere
Si chiede- previa concessione dellla sospensione- di accogliere il ricorso annullando l'atto impugnato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER a mezzo proprio funzionario, che in primis eccepisce che tutte le doglianze relativamente alla notifica dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici alla cartella di pagamento vanno ascritte unicamente all'ente impositore RE MP, già convenuta nel presente giudizio.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione.
Controdeduce quanto al contenuto della cartella che essa è pienamnete rispondente alla disciplina di legge.
Si chiede di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ADER; nel merito dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione si è costituita a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del
1992.
Deduce che l'atto di accertamento prodromico è stato notificato entro i termini di prescrizione, precisamente in data 12 agosto 2022 per compiuta giacenza.
Precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, che dispone che, nei casi di mancato recapito all'indirizzo del destinatario, non è prevista la spedizione di una raccomandata informativa contenente l'avviso di giacenza/deposito presso l'Ufficio postale.
In riferimento poi alle doglianze sollevate dal contribuente che non attengono all'attività di accertamento, la Regione Campania, quale Ente impositore eccepisce la propria carenza di legittimazione passive.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza odierna la causa viene introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti resistenti hanno provato la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento, avverso il quale non è stata proposta impugnazione.
Trova quindi necessaria applicazione la sanzione di inammissibilità per vizi di merito dell'imposizione.
Quanto alle contestazioni sollevate concernenti lo specifico atto qui opposto, esse appaiono del tutto infondate e pretestuose e quindi non meritevolidi accoglimento, con particolare riguardo all'asserita mancata indicazione dell'Autorità cui ricorrere giudizialmente, che è perfettamente indicata a pag. 3 della cartella opposta.
Restano assorbite le altre questioni sollevate.
Le spese giudiziali vanno liquidate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 250,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11942/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000612904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2932/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella di pagamento, notificata il 26.03.2025 dell'importo di € 507,57, comprensivo di sanzioni e interessi e altri oneri, dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione, nella sua qualità di agente della riscossione per la provincia di Salerno, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica e/o tassa di possesso, riferita all' anno 2019, ricorre il contribuente Ricorrente_1, munito di assistenza tecnica,nei confronti di ADER e della Regione Campania.
Deduce la nullità dell' impugnata cartella di pagamento, in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificate nell'indicazione del prospetto.
Sostiene poi che la cartella di pagamento è priva di specificità, non risultando alcuna indicazione analitica delle singole voci che le compongono ed esiste solamente un costante riferimento a codici conosciuti soltanto dagli addetti ai lavori e non chiariti al contribuente.
Deduce ulteriori vizi di ordine formale, fra cui la mancata indicazione dell'Autorità cui ricorrere
Si chiede- previa concessione dellla sospensione- di accogliere il ricorso annullando l'atto impugnato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER a mezzo proprio funzionario, che in primis eccepisce che tutte le doglianze relativamente alla notifica dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici alla cartella di pagamento vanno ascritte unicamente all'ente impositore RE MP, già convenuta nel presente giudizio.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione.
Controdeduce quanto al contenuto della cartella che essa è pienamnete rispondente alla disciplina di legge.
Si chiede di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ADER; nel merito dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione si è costituita a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del
1992.
Deduce che l'atto di accertamento prodromico è stato notificato entro i termini di prescrizione, precisamente in data 12 agosto 2022 per compiuta giacenza.
Precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, che dispone che, nei casi di mancato recapito all'indirizzo del destinatario, non è prevista la spedizione di una raccomandata informativa contenente l'avviso di giacenza/deposito presso l'Ufficio postale.
In riferimento poi alle doglianze sollevate dal contribuente che non attengono all'attività di accertamento, la Regione Campania, quale Ente impositore eccepisce la propria carenza di legittimazione passive.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza odierna la causa viene introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti resistenti hanno provato la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento, avverso il quale non è stata proposta impugnazione.
Trova quindi necessaria applicazione la sanzione di inammissibilità per vizi di merito dell'imposizione.
Quanto alle contestazioni sollevate concernenti lo specifico atto qui opposto, esse appaiono del tutto infondate e pretestuose e quindi non meritevolidi accoglimento, con particolare riguardo all'asserita mancata indicazione dell'Autorità cui ricorrere giudizialmente, che è perfettamente indicata a pag. 3 della cartella opposta.
Restano assorbite le altre questioni sollevate.
Le spese giudiziali vanno liquidate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 250,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti