Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2678
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata ricezione avviso di accertamento

    Le parti resistenti hanno provato la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento, avverso il quale non è stata proposta impugnazione. Pertanto, si applica la sanzione di inammissibilità per vizi di merito dell'imposizione.

  • Rigettato
    Cartella di pagamento priva di specificità

    Le contestazioni sollevate concernenti lo specifico atto opposto appaiono del tutto infondate e pretestuose.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'Autorità cui ricorrere

    L'Autorità cui ricorrere giudizialmente è perfettamente indicata a pag. 3 della cartella opposta.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    Le parti resistenti hanno provato la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento, avverso il quale non è stata proposta impugnazione. Pertanto, si applica la sanzione di inammissibilità per vizi di merito dell'imposizione.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva della Regione Campania

    Le parti resistenti hanno provato la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento, avverso il quale non è stata proposta impugnazione. Pertanto, si applica la sanzione di inammissibilità per vizi di merito dell'imposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2678
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2678
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo