Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 06.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 10858/2024
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Carandente Parte_1 C.F._1
Coscia, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro-tempore e Controparte_1
Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Moscariello, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 e ritualmente notificato all' resistente, il ricorrente CP_1
esponeva che:
- in data 27.09.22 inoltrava all' la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio CP_1
stato di cieco civile totale od assoluto al fine di conseguire l'indennità di accompagnamento;
- che nella seduta del 12.01.23 veniva riconosciuto dalla Commissione Medica, preposta all'accertamento della cecità, quale cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, come da verbale sanitario definito in data 08.03.23;
- che con procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 9455/23 R.G. ed incardinato sul ruolo del G.L. dott.ssa Correggia, impugnava il predetto verbale e chiedeva di accertare giudizialmente il proprio stato di cieco civile totale od assoluto in quanto affetto da: PERDITA
TOTALE DEL VISUS – OO Per_1 Parte_2
il ricorrente non cieco civile totale od assoluto;
I motivi di contestazione delle risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo, sono incentrati sul rilievo che il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie del sig. , ricorrendo in particolare una errata valutazione delle patologie sofferte “ … Parte_1
invero, le conclusioni della relazione peritale contrastano palesemente con il quadro patologico sofferto dal ricorrente e con la documentazione sanitaria prodotta, da cui emerge una condizione clinica ben più grave di quella descritta nel predetto elaborato, le cui conclusioni non appaiono non condivisibili. Infatti, il nominato C.T.U., dopo aver precisato che “La visita oculistica del 14/09/2022 documenta bilateralmente il motu manu, la normoescavazione del disco ottico e la degenerazione maculare essudativa;
l'esame OCT (23/01/2023) ha mostrato degenerazione maculare legata all'età bilaterale, con neovascolarizzazione di II tipo in fase prevalentemente fibrotica;
i potenziali PEV
(16/02/2023) hanno registrato a destra irregolare morfologia del potenziale e bilateralmente risposte di ampiezza significativamente ridotte, conclude il proprio elaborato affermando che “la comparazione dei dati soggettivi con quelli oggettivi (OCT e PEV) non consente di confermare il motu manu descritto;
pertanto, non si ritiene che il soggetto possa essere dichiarato cieco totale. Non sussistono, pertanto, i requisiti produttivi del diritto all'indennità di accompagnamento per ciechi totali”. Invero, come indicato nelle osservazioni trasmesse al C.T.U., sono considerati ciechi civili totali o assoluti, per definizione clinica e medico-legale, non solo le persone completamente prive della vista ma anche i soggetti con mera percezione dell'ombra e della luce, ovvero con “visus motu manu”, in quanto percepiscono il movimento della mano ma non sono in grado di contare le dita.
Come è noto, l'OCT o Tomografia Ottica a Radiazione Coerente è utile per la diagnosi ed il follow up di numerose patologie corneali e retiniche e nella diagnosi pre-operatoria; mentre i PEV permettono di studiare la conduzione dell'impulso nervoso lungo le vie ottiche dalla retina alla corteccia cerebrale, per cui le indicazioni più frequenti sono in caso di sospetta patologia che interessa l'S.N.C. (Sistema Nervoso Centrale). In considerazione di ciò, le suddette indagini strumentali - prodotte in atti - risultano fondamentalmente diagnostiche al fine di comprendere quali patologie, in particolare del S.N.C., sono responsabili dello stato visivo. Non essendo stato richiesto, in sede di c.t.u., ulteriore riscontro strumentale, quale ad esempio un esame campimetrico per valutare il campo visivo del paziente ovvero per individuare le zone della retina che non sono in grado di percepire la luce e di conseguenza il grado di cecità del paziente, resta il dato oggettivo che, alla visita effettuata il 14/9/2022 presso struttura pubblica ( ), è stato Controparte_2 indicato un “visus motu manu” ascrivibile allo stato di cieco civile totale o assoluto. Anche nella risposta alle osservazioni, il C.T.U. - precisando che “Il motu manu è rilievo clinico che non prescinde dalla collaborazione del soggetto;
diversamente, l'esame OCT ed i PEV costituiscono indagini oggettive e dunque di sicura valenza medico-legale. Non si è ritenuto di prescrivere altra documentazione in quanto quella versata in atti era già sufficiente ad esprimere il giudizio in esame.”
- riconosce sicura valenza agli esami strumentali prodotti in atti da cui emerge, oggettivamente, una condizione di cecità civile assoluta o totale. Tale stato provoca una profonda e marcata disorganizzazione della vita sociale con interferenza nei rapporti affettivo-relazionali e riduzione dell'autonomia personale con necessità di aiuto da parte dei familiari, sia nella cura ed igiene personale e sia nella somministrazione della necessaria e continua terapia farmacologica, e rende il ricorrente non autosufficiente nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana e bisognoso, pertanto, di assistenza continua da parte di terzi. Infatti, la gravità del predetto quadro patologico veniva ulteriormente certificata dallo specialista in oculistica dell' Ospedale del Controparte_3
Mare nell'esame OCT eseguito in data 27.03.24 in cui viene attestata la presenza di “Profilo foveale alterato in OO”, “Spessori retinici diminuiti in OO” e di “In OO alterazioni del profilo del complesso
EPR coriocapillare. In OO atrofia degli strati retinici esterni”. Tuttavia, nonostante la gravità del deficit visivo, il nominato C.T.U. ha negato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cieco totale od assoluto sulla scorta della presunta mancata collaborazione del ricorrente. Le predette considerazioni, oltre ad essere smentite dalle certificazioni specialistiche e dagli esami strumentali prodotti in atti, contrastano con la vita reale vissuta dal ricorrente, la cui deambulazione nonché cura ed igiene personale - si ribadisce - sono affidate ai più stretti familiari, senza il cui aiuto si ridurrebbe certamente ad una “larva umana”, non potendo autonomamente deambulare, prepararsi da mangiare, assumere farmaci, lavarsi e vestirsi. Sulla scorta delle predette considerazioni, pertanto, non può essere condiviso quanto rappresentato dal C.T.U. in quanto la condizione patologica sofferta dal ricorrente è grave a tal punto da ledere la propria autonomia, anche deambulatoria, e tale mancanza si esercita su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulta alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana in modo da rendere necessario un intervento assistenziale e continuativo da parte di terzi sia nella sfera individuale che in quella di relazione. Invero, come previsto dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 14/1992 e come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cass. 13362/03 – 8060/04 – 1268/05) anche l'incapacità a compiere un solo genere di atto quotidiano determina la non autosufficienza prevista dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Infine, con ordinanza n. 25225 del 27.11.14, la
Cassazione, nel ribadire che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana
(quali nutrirsi, lavarsi, vestirsi etc.) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione dei gravi disturbi della sfera intellettuale o di carenze intellettive o fisiche, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri (Cass. 3299/01 – 4664/93 – 667/02 – 4389/01 – 5017/02 – 28705/11), ha precisato ancora una volta che, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, è sufficiente che l'interessato non riesca a compiere gli atti della vita quotidiana per infermità sia di carattere psichico sia fisico. Va precisato, infine, che la capacità del malato di compiere gli atti quotidiani della vita deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire materialmente detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica ed anche l'impossibilità a compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità de loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (CASS. n. 13362/13, n. 1268/05). Sulla scorta delle predette considerazioni emerge, pertanto, il quadro patologico di un soggetto non deambulante autonomamente e non in grado di compiere da solo i comuni atti della vita quotidiana a causa della perdita totale della vista e comprova la sussistenza di un grave quadro patologico non suscettibile di miglioramento, come certificato dalla documentazione sanitaria di struttura pubblica prodotta in atti”.
CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito con memoria depositata in data 15.10.24, rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato il supplemento CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
***
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo al fascicolo ATP avente RG n. 9455/23.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica supplementare espletata in sede di opposizione, meritano piena condivisione. Il tecnico nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, anche successiva, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto.
All'esito del supplemento il CTU ha formulato le seguenti conclusioni “preso atto della documentazione già esplorata in sede di ATP (visita oculistica del 14/09/2022, esame OCT del
23/01/2023, PEV del 16/02/2023), nonché di quella successivamente esibita, si afferma di non aver dedotto ulteriori elementi di giudizio, di ribadire l'impossibilità di verificare la soggettività (motu manu), di ritenere le evidenze PEV non patognomoniche di cecità assoluta e, dunque, di non potersi pronunciare in ordine alla sussistenza della condizione di cieco totale”.
Il CTU, inoltre, a seguito delle note controdeduttive pervenute da parte ricorrente, precisava che “Le argomentazioni già risultano oggetto di valutazione e non aggiungono ulteriori elementi tecnici a quelli già espressi, anche mediante l'esibizione della documentazione clinica.
Specificamente, la scrivente riferisce che, relativamente alla OCT del 27/03/2024, pur atrofici gli strati retinici esterni, si rilevano soltanto alterati il profilo foveale e quello EPR e soltanto diminuiti gli spessori retinici. Si ribadisce, pertanto, quanto già valutato”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono pertanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi. Napoli, addì 06.03.2025
Il GL
Dott.ssa Marta Correggia