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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
1) La Sig.ra Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Matteo Moroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino Italiano
(C.F. ) C.F._2
e residente in [...] con l'Avv. Matteo Moroni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in BE (VA) il 19 giugno 2011 (anno 2011, atto n. 10, parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 26/09/2022 omologato con decreto n. cronol. 15273/2022 del 30/09/2022
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] residente in [...]
29 (C.F. , cittadino Italiano;
C.F._3
nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_4
(C.F. ), cittadino Italiano;
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, di proprietà esclusiva del NO , verrà assegnata con tutti Parte_2 gli arredi alla madre, NOa , in ragione del collocamento Parte_1 prevalente dei due figli;
2) Il NO contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente alla Parte_2 NOa un contributo di €750,00 (settecentocinquanta) per ciascun figlio Parte_1
e dunque complessivi €1.500,00 (millecinquecento). Tale somma viene rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla cessazione della convivenza ed è pari a 762,75€ (settecentosessantadue,75) dall'ottobre 2023 ovvero a 1525,5 (millecinquecento, 5) complessivi. Le parti danno atto che l'ASSEGNO UNICO previsto dalle norme vigenti sarà incassato integralmente dalla NOa . Il padre inoltre sosterrà il 50% delle Parte_1 spese straordinarie degli stessi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In deroga a quanto previsto dal punto precedente saranno al contrario a carico al 100% del sig.
le seguenti spese straordinarie, spese che in ogni caso dovranno essere approvate Parte_2 specificamente da entrambi i genitori, ed in particolare:
- spese per viaggi studio in Italia e all'Estero (comprese le spese da sostenersi per l'anno, ovvero un periodo inferiore, da trascorrere all'estero dei figli durante il liceo e/o l'università)
- spese per conseguimento delle patenti di guida (corsi e lezioni)
- spese universitarie nonché gli eventuali master e/i corsi post universitari in Italia e all'estero, compresi gli alloggi presso la sede universitaria fuori dalla provincia di Milano
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (messaggio sms o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Il sig. si impegna a mantenere e sopportare i costi dell'assicurazione sanitaria Parte_2 in essere per i figli e per la NOa sino al termine della Parte_1 convivenza dei figli in casa con la madre e comunque fino al prossimo 31.12.2032.
4) Il NO si impegna a versare alla NOa Parte_2 Parte_1
l'importo annuale fisso dell'INPS COMMERCIANTI come dovuta dalla stessa in quanto titolare di partita IVA ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano, impegno che cesserà non appena la NOa
troverà un lavoro continuativo come dipendente ovvero come Parte_1 libera professionista. La NOa si impegna sin d'ora a prodigarsi per trovare un posto di lavoro adeguato;
in ogni caso la NOa provvederà a far fronte Parte_1 personalmente al pagamento dell'INPS dal momento in cui il NO verserà la somma Parte_2 di cui al successivo punto 6)
5) La NOa rimarrà nella abitazione di via della Moscova 29 Parte_1 fino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti e/o non si trasferiranno stabilmente all'estero per ragioni di scuola e/o lavoro;
i costi di gestione ordinaria (utenze etc) della abitazione saranno di competenza della NOa fino a che rimarrà nell'unità Parte_1 immobiliare;
le spese ordinarie e straordinarie condominiali saranno invece a carico del NO Pt_2
tale situazione avrà comunque termine entro il 31.12.2032 al compimento del 26esimo
[...] compleanno dei figli.
6) A titolo di assegno divorzile, Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
la somma, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in
[...] un'unica soluzione, dei diritti della Sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
5 comma 8 della l. n. 898/1970, di euro 700.000,00 (settecentomila). Le parti danno atto che tale somma risulta essere stata versata con bonifico bancario in data 01 ottobre 2024 dal conto corrente allo stesso intestato presso MEDIOBANCA PRIVAT BANKING, bonifico effettuato ed avente CRO
n. 0000028537345112480160. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , da effettuarsi a tacitazione Parte_2 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, di avente causa o comunque connessa Parte_1 alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti, non hanno nulla a pretendere reciprocamente;
le parti danno comunque atto che l'importo versato di € 700.000,00
(settecentomila) ai sensi della normativa vigente non è sottoposto a tassazione e pertanto risulta essere netto per la NOa inoltre il sig. verserà i Parte_1 Parte_2 contributi INPS per conto della sig.ra fino a tutto il 2024 Parte_1 compreso e garantirà di lasciare indenne la stessa da ogni pagamento di imposte eventualmente dovute e liquidate in ragione del versamento dell'assegno di mantenimento del coniuge come versato dal gennaio a settembre 2024.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in BE (VA) il 19 giugno
2011 (anno 2011, atto n. 10, parte II serie C) tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
1) La Sig.ra Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Matteo Moroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino Italiano
(C.F. ) C.F._2
e residente in [...] con l'Avv. Matteo Moroni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in BE (VA) il 19 giugno 2011 (anno 2011, atto n. 10, parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 26/09/2022 omologato con decreto n. cronol. 15273/2022 del 30/09/2022
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] residente in [...]
29 (C.F. , cittadino Italiano;
C.F._3
nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_4
(C.F. ), cittadino Italiano;
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, di proprietà esclusiva del NO , verrà assegnata con tutti Parte_2 gli arredi alla madre, NOa , in ragione del collocamento Parte_1 prevalente dei due figli;
2) Il NO contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente alla Parte_2 NOa un contributo di €750,00 (settecentocinquanta) per ciascun figlio Parte_1
e dunque complessivi €1.500,00 (millecinquecento). Tale somma viene rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla cessazione della convivenza ed è pari a 762,75€ (settecentosessantadue,75) dall'ottobre 2023 ovvero a 1525,5 (millecinquecento, 5) complessivi. Le parti danno atto che l'ASSEGNO UNICO previsto dalle norme vigenti sarà incassato integralmente dalla NOa . Il padre inoltre sosterrà il 50% delle Parte_1 spese straordinarie degli stessi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In deroga a quanto previsto dal punto precedente saranno al contrario a carico al 100% del sig.
le seguenti spese straordinarie, spese che in ogni caso dovranno essere approvate Parte_2 specificamente da entrambi i genitori, ed in particolare:
- spese per viaggi studio in Italia e all'Estero (comprese le spese da sostenersi per l'anno, ovvero un periodo inferiore, da trascorrere all'estero dei figli durante il liceo e/o l'università)
- spese per conseguimento delle patenti di guida (corsi e lezioni)
- spese universitarie nonché gli eventuali master e/i corsi post universitari in Italia e all'estero, compresi gli alloggi presso la sede universitaria fuori dalla provincia di Milano
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (messaggio sms o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Il sig. si impegna a mantenere e sopportare i costi dell'assicurazione sanitaria Parte_2 in essere per i figli e per la NOa sino al termine della Parte_1 convivenza dei figli in casa con la madre e comunque fino al prossimo 31.12.2032.
4) Il NO si impegna a versare alla NOa Parte_2 Parte_1
l'importo annuale fisso dell'INPS COMMERCIANTI come dovuta dalla stessa in quanto titolare di partita IVA ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano, impegno che cesserà non appena la NOa
troverà un lavoro continuativo come dipendente ovvero come Parte_1 libera professionista. La NOa si impegna sin d'ora a prodigarsi per trovare un posto di lavoro adeguato;
in ogni caso la NOa provvederà a far fronte Parte_1 personalmente al pagamento dell'INPS dal momento in cui il NO verserà la somma Parte_2 di cui al successivo punto 6)
5) La NOa rimarrà nella abitazione di via della Moscova 29 Parte_1 fino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti e/o non si trasferiranno stabilmente all'estero per ragioni di scuola e/o lavoro;
i costi di gestione ordinaria (utenze etc) della abitazione saranno di competenza della NOa fino a che rimarrà nell'unità Parte_1 immobiliare;
le spese ordinarie e straordinarie condominiali saranno invece a carico del NO Pt_2
tale situazione avrà comunque termine entro il 31.12.2032 al compimento del 26esimo
[...] compleanno dei figli.
6) A titolo di assegno divorzile, Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
la somma, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in
[...] un'unica soluzione, dei diritti della Sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
5 comma 8 della l. n. 898/1970, di euro 700.000,00 (settecentomila). Le parti danno atto che tale somma risulta essere stata versata con bonifico bancario in data 01 ottobre 2024 dal conto corrente allo stesso intestato presso MEDIOBANCA PRIVAT BANKING, bonifico effettuato ed avente CRO
n. 0000028537345112480160. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , da effettuarsi a tacitazione Parte_2 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, di avente causa o comunque connessa Parte_1 alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti, non hanno nulla a pretendere reciprocamente;
le parti danno comunque atto che l'importo versato di € 700.000,00
(settecentomila) ai sensi della normativa vigente non è sottoposto a tassazione e pertanto risulta essere netto per la NOa inoltre il sig. verserà i Parte_1 Parte_2 contributi INPS per conto della sig.ra fino a tutto il 2024 Parte_1 compreso e garantirà di lasciare indenne la stessa da ogni pagamento di imposte eventualmente dovute e liquidate in ragione del versamento dell'assegno di mantenimento del coniuge come versato dal gennaio a settembre 2024.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in BE (VA) il 19 giugno
2011 (anno 2011, atto n. 10, parte II serie C) tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG