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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
2034/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 2034/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2034/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA AT, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (Na), alla Via San PA Belsito,
n. 79;
-attore contro (c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
SC ZO, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Saviano (Na), al Corso V. Emanuele,
n. 144/146;
-convenuto nonché
(c.f.: ), in persona del legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_2
p.t.
-convenuto contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
e l' al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, di natura
[...] CP_3 patrimoniale e non, conseguenti al sinistro verificatosi in data 29.04.2021, alle ore 08.30 circa, allorquando l'attrice, mentre saliva la rampa di scale di accesso al complesso delle case popolari gestite dall' ( , in alla Via San Controparte_2 CP_3 CP_1
Benedetto n. 3, rovinava al suolo a causa “della rottura improvvisa del margine di un gradino della scala, che presentava condizione di manutenzione pessima” (unico varco di accesso al fabbricato in
Via San Benedetto), riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Si è costituito in giudizio il convenuto ed ha contestato l'an ed il quantum dell'avversa CP_1 pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito in giudizio l' e, pertanto, ne è stata Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva rinviata all' udienza del 16.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini della qualificazione della fattispecie, si osserva che - venendo in rilievo una domanda risarcitoria per sinistro verificatosi in ragione del cattivo stato di manutenzione dei gradini della rampa di scale collocata su un tratto di strada pubblica - l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero alla responsabilità da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale (fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n.
16015 del 2018; Trib. Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
Come di recente affermato dalla giurisprudenza di merito “la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Trib.
Crotone, sent. n. 1143 del 2020).
In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato
"anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., n.11096/2020).
Ebbene - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, parte attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate;
viceversa, il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di un fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità.
Quanto alle modalità di verificazione del sinistro, occorre richiamare le risultanze dell'istruttoria orale espletata e, in particolare, le deposizioni rese dai due testi escussi i quali, con dichiarazioni univoche e concordanti, hanno confermato la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione.
In particolare, il teste , figlia dell'attrice, escusso all'udienza del 04.06.2024, presente Tes_1 al momento dei fatti, ha riferito di aver assistito personalmente al sinistro, descrivendo le modalità di caduta della “le scale sulle quali è caduta mia madre erano fatiscenti, tutte rovinate con Pt_1 calcinacci laterali, anche il muretto dove si appoggiano le mani era molto rovinato, in tutto dovrebbero essere 7 o 8 scalini, ma mia madre è riuscita a salire solo il terzo e poi è caduta, perché si è sgretolato il gradino sotto al piede”; ha poi aggiunto: “preciso che quando mia madre ha appoggiato il piede il gradino si è sgretolato proprio, e lei è caduta all' indietro;
mia madre saliva i gradini appoggiando una mano sul muretto, preciso che non c'è un passamano in quel punto;
mia madre è caduta all' indietro e si è fatta male il braccio sinistro, ha avuto una frattura scomposta, perché ha appoggiato il braccio dietro;
ha avuto anche escoriazioni al ginocchio e all' altro braccio;
l'abbiamo portata all' ospedale di Nola”.
Il secondo teste, , escusso alla medesima udienza, ha descritto in maniera analoga Testimone_2 la dinamica del sinistro: “la signora stava salendo le scale, e al terzo scalino si è trovata a Pt_1 terra;
saliva appoggiandosi con la mano sinistra al muretto, quando poi arrivata al terzo scalino è caduta;
preciso che la signora è caduta al terzo scalino, che si è rotto al suo passaggio;
è caduta all' indietro ed è caduta sul braccio sinistro, che si è rotto”.
D'altra parte, la presenza dell'insidia in oggetto appare corroborata anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attrice (v. rilievi fotografici allegati all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., I termine), sottoposta ai testi in visione e riconosciuta come punto del sinistro, dalle quali emerge il cattivo stato di manutenzione in cui versava la scalinata, oltre che la mancanza di un apposito passamano.
Ed inoltre, sempre dalla predetta documentazione fotografica, è evidente che solamente a seguito del sinistro la rampa di scale veniva transennata, impedendone il passaggio al pubblico.
Pertanto, dalla complessiva istruttoria espletata, si evince che – secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto l'insidia non era percepibile né evitabile con l' ordinaria diligenza;
sulla scorta di tali emergenze processuali, pertanto, si ritiene che l'attore abbia fornito la prova su di sé CP_ incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte dell' convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto al fine di escludere la responsabilità del custode, nè di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c..
Quanto alla individuazione del convenuto responsabile del sinistro (avendo l' attrice evocato sia il che l' , lo stesso va individuato nel Comune di , non avendo lo stesso CP_1 CP_3 CP_1 contestato specificamente la titolarità del bene in questione (rampa di scale pubblica) e non essendovi, in atti, elementi dai quali poter ritenere provata la titolarità della rampa di scale, esterna ai fabbricati, in capo all' CP_3
Il convenuto pertanto, quale ente proprietario della rampa di scale ove è avvenuto il sinistro CP_1
è, quindi, tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, la cui derivazione causale dal sinistro in oggetto è stata confermata dal ctu nominato in corso di giudizio.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia (v. Corte cost. 233/2003;
Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il c.t.u. dott.ssa la Persona_1 quale, all' esito della visita della perizianda e dell'esame della documentazione medica in atti, ha rappresentato che lesioni riportate dalla danneggiata consistono in “postumi di frattura scomposta, intra-articolare, epifisaria distale di radio a sinistra, trattata incruentemente, con limitazione dei movimenti articolari di circa ½”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 5%, con un periodo di I.T.T. di 7 giorni, I.T.P. al 75% di 30 giorni e I.T.P. al 50% di 20 giorni.
Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Ciò premesso, per quanto attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024
(non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la complessiva somma di euro 9.810,50, calcolata alla attualità, di cui euro 5.268,00 per l'invalidità permanente ed euro
4.542,50 per l'invalidità temporanea (di cui euro 805,00 per ITT, euro 2.587,50 per ITP al 75% ed euro 1.150,00 per ITP al 50% ).
Quanto al pregiudizio di carattere patrimoniale, vanno riconosciute all'attrice le spese mediche sostenute e documentate nella misura richiesta, pari ad euro 500,00 (pag. 8 dell' atto di citazione), avendo il ctu riconosciuto un importo superiore a quello richiesto, per un totale di euro 10.310,50.
Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive, non essendovi stata in conseguenza dell'evento alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa e non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza di circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione.
Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da intendersi omnicomprensivo delle varie voci (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) che assumono natura meramente descrittiva;
pertanto, il cd. “danno morale” (più correttamente, la personalizzazione del danno), non
è una voce autonomamente risarcibile, e le eventuali peculiari caratteristiche del caso concreto (in passato considerate rilevanti ai fini del cd. danno morale) possono essere apprezzate solo sotto il profilo della personalizzazione del danno ed al fine di rendere il più possibile integrale il risarcimento, sempre che l'attore abbia svolto una adeguata attività assertiva e probatoria che giustifichi la liquidazione di un ulteriore aumento, in via personalizzata, del credito risarcitorio.
Ed infatti, la determinazione della percentuale di invalidità e la sua liquidazione tenuto conto dell'età della vittima appare di per sé indicativa del pregiudizio di natura non patrimoniale che subisca ogni soggetto di pari età che riporti un pari grado di menomazione, apparendo necessario, ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione, che vengano adeguatamente allegate e provate – nel corso del giudizio – ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, nella fattispecie concreta, il danneggiato abbia riportato delle conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al pregiudizio patito da analogo soggetto di analoga età.
Nella fattispecie, appare evidente l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale voce di danno, in presenza di una attività assertiva generica ed in totale mancanza di riscontri probatori sul punto (che consentisse, cioè, di ravvisare in capo alla danneggiata profili di sofferenza diversi ed ulteriori rispetto a quelli riportati da altro soggetto, della stessa età, che subisca lo stesso danno); pertanto, l'importo liquidato appare congruo rispetto al danno riconosciuto.
Le somme indicate sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (29 aprile 2021), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, come da nota spese, redatta in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 (che trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore, stante la natura unitaria dell'incarico conferito al professionista: Cass., S.U. 12.10.2012 n. 17406), tenuto conto della misura in cui la domanda ha trovato accoglimento, della complessità e delle attività difensive svolte, con attribuzione al difensore antistatario.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato Controparte_5
non costituito.
[...]
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto nella misura liquidata CP_1 con separato decreto del 25 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: -accoglie la domanda proposta nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 10.310,50, oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
-condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. PA AT, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in euro 254,00 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e
CPA come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con l' CP_3
-pone le spese di ctu definitivamente a carico del nella misura liquidata con Controparte_1 decreto in corso di causa.
Nola, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 2034/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2034/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA AT, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (Na), alla Via San PA Belsito,
n. 79;
-attore contro (c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
SC ZO, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Saviano (Na), al Corso V. Emanuele,
n. 144/146;
-convenuto nonché
(c.f.: ), in persona del legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_2
p.t.
-convenuto contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
e l' al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, di natura
[...] CP_3 patrimoniale e non, conseguenti al sinistro verificatosi in data 29.04.2021, alle ore 08.30 circa, allorquando l'attrice, mentre saliva la rampa di scale di accesso al complesso delle case popolari gestite dall' ( , in alla Via San Controparte_2 CP_3 CP_1
Benedetto n. 3, rovinava al suolo a causa “della rottura improvvisa del margine di un gradino della scala, che presentava condizione di manutenzione pessima” (unico varco di accesso al fabbricato in
Via San Benedetto), riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Si è costituito in giudizio il convenuto ed ha contestato l'an ed il quantum dell'avversa CP_1 pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito in giudizio l' e, pertanto, ne è stata Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva rinviata all' udienza del 16.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini della qualificazione della fattispecie, si osserva che - venendo in rilievo una domanda risarcitoria per sinistro verificatosi in ragione del cattivo stato di manutenzione dei gradini della rampa di scale collocata su un tratto di strada pubblica - l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero alla responsabilità da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale (fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n.
16015 del 2018; Trib. Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
Come di recente affermato dalla giurisprudenza di merito “la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Trib.
Crotone, sent. n. 1143 del 2020).
In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato
"anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., n.11096/2020).
Ebbene - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, parte attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate;
viceversa, il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di un fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità.
Quanto alle modalità di verificazione del sinistro, occorre richiamare le risultanze dell'istruttoria orale espletata e, in particolare, le deposizioni rese dai due testi escussi i quali, con dichiarazioni univoche e concordanti, hanno confermato la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione.
In particolare, il teste , figlia dell'attrice, escusso all'udienza del 04.06.2024, presente Tes_1 al momento dei fatti, ha riferito di aver assistito personalmente al sinistro, descrivendo le modalità di caduta della “le scale sulle quali è caduta mia madre erano fatiscenti, tutte rovinate con Pt_1 calcinacci laterali, anche il muretto dove si appoggiano le mani era molto rovinato, in tutto dovrebbero essere 7 o 8 scalini, ma mia madre è riuscita a salire solo il terzo e poi è caduta, perché si è sgretolato il gradino sotto al piede”; ha poi aggiunto: “preciso che quando mia madre ha appoggiato il piede il gradino si è sgretolato proprio, e lei è caduta all' indietro;
mia madre saliva i gradini appoggiando una mano sul muretto, preciso che non c'è un passamano in quel punto;
mia madre è caduta all' indietro e si è fatta male il braccio sinistro, ha avuto una frattura scomposta, perché ha appoggiato il braccio dietro;
ha avuto anche escoriazioni al ginocchio e all' altro braccio;
l'abbiamo portata all' ospedale di Nola”.
Il secondo teste, , escusso alla medesima udienza, ha descritto in maniera analoga Testimone_2 la dinamica del sinistro: “la signora stava salendo le scale, e al terzo scalino si è trovata a Pt_1 terra;
saliva appoggiandosi con la mano sinistra al muretto, quando poi arrivata al terzo scalino è caduta;
preciso che la signora è caduta al terzo scalino, che si è rotto al suo passaggio;
è caduta all' indietro ed è caduta sul braccio sinistro, che si è rotto”.
D'altra parte, la presenza dell'insidia in oggetto appare corroborata anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attrice (v. rilievi fotografici allegati all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., I termine), sottoposta ai testi in visione e riconosciuta come punto del sinistro, dalle quali emerge il cattivo stato di manutenzione in cui versava la scalinata, oltre che la mancanza di un apposito passamano.
Ed inoltre, sempre dalla predetta documentazione fotografica, è evidente che solamente a seguito del sinistro la rampa di scale veniva transennata, impedendone il passaggio al pubblico.
Pertanto, dalla complessiva istruttoria espletata, si evince che – secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto l'insidia non era percepibile né evitabile con l' ordinaria diligenza;
sulla scorta di tali emergenze processuali, pertanto, si ritiene che l'attore abbia fornito la prova su di sé CP_ incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte dell' convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto al fine di escludere la responsabilità del custode, nè di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c..
Quanto alla individuazione del convenuto responsabile del sinistro (avendo l' attrice evocato sia il che l' , lo stesso va individuato nel Comune di , non avendo lo stesso CP_1 CP_3 CP_1 contestato specificamente la titolarità del bene in questione (rampa di scale pubblica) e non essendovi, in atti, elementi dai quali poter ritenere provata la titolarità della rampa di scale, esterna ai fabbricati, in capo all' CP_3
Il convenuto pertanto, quale ente proprietario della rampa di scale ove è avvenuto il sinistro CP_1
è, quindi, tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, la cui derivazione causale dal sinistro in oggetto è stata confermata dal ctu nominato in corso di giudizio.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia (v. Corte cost. 233/2003;
Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il c.t.u. dott.ssa la Persona_1 quale, all' esito della visita della perizianda e dell'esame della documentazione medica in atti, ha rappresentato che lesioni riportate dalla danneggiata consistono in “postumi di frattura scomposta, intra-articolare, epifisaria distale di radio a sinistra, trattata incruentemente, con limitazione dei movimenti articolari di circa ½”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 5%, con un periodo di I.T.T. di 7 giorni, I.T.P. al 75% di 30 giorni e I.T.P. al 50% di 20 giorni.
Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Ciò premesso, per quanto attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024
(non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la complessiva somma di euro 9.810,50, calcolata alla attualità, di cui euro 5.268,00 per l'invalidità permanente ed euro
4.542,50 per l'invalidità temporanea (di cui euro 805,00 per ITT, euro 2.587,50 per ITP al 75% ed euro 1.150,00 per ITP al 50% ).
Quanto al pregiudizio di carattere patrimoniale, vanno riconosciute all'attrice le spese mediche sostenute e documentate nella misura richiesta, pari ad euro 500,00 (pag. 8 dell' atto di citazione), avendo il ctu riconosciuto un importo superiore a quello richiesto, per un totale di euro 10.310,50.
Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive, non essendovi stata in conseguenza dell'evento alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa e non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza di circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione.
Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da intendersi omnicomprensivo delle varie voci (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) che assumono natura meramente descrittiva;
pertanto, il cd. “danno morale” (più correttamente, la personalizzazione del danno), non
è una voce autonomamente risarcibile, e le eventuali peculiari caratteristiche del caso concreto (in passato considerate rilevanti ai fini del cd. danno morale) possono essere apprezzate solo sotto il profilo della personalizzazione del danno ed al fine di rendere il più possibile integrale il risarcimento, sempre che l'attore abbia svolto una adeguata attività assertiva e probatoria che giustifichi la liquidazione di un ulteriore aumento, in via personalizzata, del credito risarcitorio.
Ed infatti, la determinazione della percentuale di invalidità e la sua liquidazione tenuto conto dell'età della vittima appare di per sé indicativa del pregiudizio di natura non patrimoniale che subisca ogni soggetto di pari età che riporti un pari grado di menomazione, apparendo necessario, ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione, che vengano adeguatamente allegate e provate – nel corso del giudizio – ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, nella fattispecie concreta, il danneggiato abbia riportato delle conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al pregiudizio patito da analogo soggetto di analoga età.
Nella fattispecie, appare evidente l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale voce di danno, in presenza di una attività assertiva generica ed in totale mancanza di riscontri probatori sul punto (che consentisse, cioè, di ravvisare in capo alla danneggiata profili di sofferenza diversi ed ulteriori rispetto a quelli riportati da altro soggetto, della stessa età, che subisca lo stesso danno); pertanto, l'importo liquidato appare congruo rispetto al danno riconosciuto.
Le somme indicate sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (29 aprile 2021), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, come da nota spese, redatta in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 (che trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore, stante la natura unitaria dell'incarico conferito al professionista: Cass., S.U. 12.10.2012 n. 17406), tenuto conto della misura in cui la domanda ha trovato accoglimento, della complessità e delle attività difensive svolte, con attribuzione al difensore antistatario.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato Controparte_5
non costituito.
[...]
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto nella misura liquidata CP_1 con separato decreto del 25 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: -accoglie la domanda proposta nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 10.310,50, oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
-condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. PA AT, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in euro 254,00 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e
CPA come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con l' CP_3
-pone le spese di ctu definitivamente a carico del nella misura liquidata con Controparte_1 decreto in corso di causa.
Nola, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito