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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1504/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MATTEI ANNA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Nelle more del giudizio, le parti hanno concordato di modificare alcune delle condizioni inizialmente pattuite, depositando una scrittura privata, datata 11/08/2025, con la quale hanno, in parte, variato i termini precedentemente indicati nel ricorso. Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione, con la precisazione che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti, pur se conviventi, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità della moglie.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 18/06/2000,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.34, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2000);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, come risultanti dal ricorso congiunto, con la precisazione di cui alla parte motiva e, come parzialmente modificati dalla scrittura privata dell'11/08/2025;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MATTEI ANNA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Nelle more del giudizio, le parti hanno concordato di modificare alcune delle condizioni inizialmente pattuite, depositando una scrittura privata, datata 11/08/2025, con la quale hanno, in parte, variato i termini precedentemente indicati nel ricorso. Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione, con la precisazione che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti, pur se conviventi, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità della moglie.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 18/06/2000,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.34, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2000);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, come risultanti dal ricorso congiunto, con la precisazione di cui alla parte motiva e, come parzialmente modificati dalla scrittura privata dell'11/08/2025;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino