CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
Massime • 1
In tema di trattamento sanzionatorio, non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente effettuata anche ai fini della determinazione della pena, ove sia stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e valutata in termini di subvalenza nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, diversamente, si farebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" del generale criterio di graduazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo edittale previsto per il reato per cui si procede).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2023, n. 20277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20277 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA 12 MAG 2023 IL FUNZIONA DIZIARIO Luana avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
uditi i difensori del ricorrente, avv. RA GL e Carlo Polidori, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. sul ricorso proposto da LA IA, nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 3 Num. 20277 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 maggio 2022, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall'imputato IA LA e confermato la sentenza che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e 20.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80 t.u. stup. per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente in ingente quantità (oltre 20 Kg. di cocaina pura). 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto, in momenti diversi, due distinti ricorsi per cassazione. 3. Con l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. Angelo Staniscia si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si rappresenta, in particolare, che, a fronte della doglianza con cui si lamentava la contraddittorietà della motivazione resa sul punto dal primo giudice - il quale, pur dando atto del favorevole giudizio sulla non rilevante capacità a delinquere dell'imputato, aveva fissato la pena base in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale - la sentenza impugnata, nel confermare la decisione, aveva illegittimamente valorizzato il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e la duplice diminuzione della pena operata per le circostanze attenuanti generiche e per la diminuzione connessa alla scelta del rito. Mentre quest'ultima non poteva essere presa in considerazione, trattandosi di beneficio processuale previsto dalla legge, l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto non poteva essere valorizzato ai fini della quantificazione della pena base, in quanto già considerato nel giudizio di bilanciamento delle circostanze. 4. Dopo che tale ricorso era stato fissato per la decisione avanti alla Settima sezione di questa Corte - essendo nel frattempo stati depositati motivi nuovi a firma dell'avv. Angelo Staniscia, con cui ulteriormente si lamentava che i giudici di merito non avessero preso in considerazione il fatto che dal 2013 l'imputato svolge lecita attività imprenditoriale - è pervenuto in cancelleria, in data 18 ottobre u.s., ulteriore ricorso, tempestivamente proposto, a firma dell'avv. RA GL. 4.1. Con il primo motivo di tale ricorso si deducono violazione di legge sostanziale (art. 69 cod. pen.) e processuale (art. 521 cod. proc. proc. pen.), nonché dell'art. 3 Cost., per omesso esercizio del potere-dovere di riqualificare il fatto contestato come violazione dell'art. 73 t.u. stup. tout court, piuttosto che 2 come reato aggravato ex art. 80 t.u. stup., essendo tale aggravante stata elisa dal giudizio di bilanciamento operato ai sensi dell'art. 69 cod. pen. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, avendo la Corte territoriale confermato un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale senza rendere specifica motivazione e senza considerare i favorevoli elementi di giudizio in ricorso indicati (l'intimidazione subita dall'imputato, il ruolo da lui svolto nella vicenda, il comportamento processuale collaborativo, l'incensuratezza, le particolari condizioni personali di salute e di difficoltà economica della sua società, che lo avevano indotto a commettere il reato). 5. All'udienza dello scorso 2 dicembre, la Settima sezione ha restituito gli atti a questa Terza sezione penale e si è dunque proceduto a fissare l'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo, per ragioni di opportunità, dal primo motivo del ricorso proposto dall'avv. GL, deve rilevarsene l'inammissibilità per manifesta infondatezza. 1.1. Non v'è dubbio che la corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione riguardi tanto il reato quanto le eventuali circostanze aggravanti. La struttura dell'imputazione formulata dal pubblico ministero (cfr. art. 407-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ma avente contenuto identico al previgente art. 405, comma 1, cod. proc. pen.) si ricava, infatti, dalle disposizioni che individuano il contenuto dell'atto di esercizio dell'azione penale. Vengono in particolare in rilievo la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto di citazione diretta a giudizio, atti nei quali è agevole ravvisare la descrizione dell'imputazione nella «enunciazione...del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (artt. 417, lett. b, e 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). 1.2. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che l'art. 521 cod. proc. pen. mira soltanto ad assicurare - come chiarisce la rubrica - la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sicché, con riguardo alle circostanze aggravanti, il potere del giudice di dare la corretta definizione giuridica dei fatti contestati in imputazione si limita alla possibilità di escludere circostanze aggravanti ritenute insussistenti ovvero di riqualificare in termini giuridici diversi quelle erroneamente contestate. 3 Per contro, laddove il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno previsto dall'art. 69 cod. pen. si risolva nel senso della ritenuta prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate in imputazione e ritenute sussistenti, queste ultime non debbono certo essere escluse con riqualificazione giuridica del reato contestato come non aggravato ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen.: il fatto è stato correttamente qualificato in imputazione, tuttavia, in conseguenza del giudizio di bilanciamento in concreto effettuato, viene elisa (non già la sussistenza, ma) la mera efficacia di inasprimento sanzionatorio di regola connessa alla circostanza aggravante. In tal caso, del resto, la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui si discute ben può continuare a produrre effetti diversi, come l'individuazione di un più lungo termine di prescrizione del reato, posto che l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia a tal fine incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057). 2. Passando all'esame della doglianza proposta nel ricorso a firma dell'avv. Staniscia circa la valorizzazione, nella determinazione della pena, della quantità di stupefacente oggetto della condotta illecita pur a fronte dell'elisione dell'effetto d'inasprimento sanzionatorio della circostanza aggravante dell'ingente quantità, reputa il Collegio che la stessa non sia fondata. 2.1. Ed invero, il bilanciamento in termini di subvalenza della circostanza prevista dall'art. 80, comma 2, t.u. stup. non impedisce che, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. - con particolare riguardo al profilo della gravità del pericolo alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico (cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073) - il giudice possa tenere conto del quantitativo di stupefacente oggetto dell'illecita condotta. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, anche di recente ribadito, la circostanza aggravante in esame - applicabile ai reati previsti dall'art. 73 t.u. stup. quando gli stessi riguardino «quantità ingenti di sostanze stupefacente e psicotrope» - postula che si superi un peso individuato in base a criteri basati su un multiplo della quantità di principio attivo riferita al valore massimo tabellarmente detenibile. In particolare, secondo l'insegnamento della Sezioni unite, detta circostanza non è di norma ravvisabile quando, trattandosi di droghe c.d. "pesanti", la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, 4 Biondi, Rv. 253150; di recente, v. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). La ratio della previsione è quella di aggravare il trattamento sanzionatorio - con aumento di pena dalla metà a due terzi - con riguardo a condotte idonee ad incrementare il pericolo per la salute pubblica (così, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216666). Secondo il richiamato diritto vivente, detta situazione ricorre quando lo stupefacente oggetto della condotta illecita sia non solo significativo od elevato, ciò che può altrimenti trovare adeguata risposta sanzionatoria negli ordinari, ampi, limiti edittali di pena alla luce dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (tra cui quello codificato nel primo comma, n. 2), ma sia addirittura qualificabile cbme ingente secondo i criteri di cui sopra si è dato conto, vale a dire, presenti "accenti di eccezionalità" rispetto ai quantitativi di regola illecitamente trattati (così, in motivazione, Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi Rv. 253150, richiamando la precedente sentenza resa nel caso Primavera e aa.). Qualora ricorra detta circostanza, non elisa da circostanze di opposto segno, l'aumento di pena è obbligatorio. Laddove, per contro, tale maggior disvalore penale sia in concreto annullato dal giudizio di bilanciamento (in termini di equivalenza o subvalenza) rispetto a circostanze attenuanti di opposto segno, l'effetto è quello di paralizzare l'obbligatorio incremento di pena. Nulla vieta, tuttavia, di fare in tal caso riferimento alla quantità più o meno elevata dello stupefacente oggetto dell'illecita condotta ai fini del giudizio sulla (diversa) gravità del reato, pena l'interpretati° abrogans di uno tra i principali criteri che in via generale presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo ed il massimo edittale quando si tratti di reati della specie di quello per cui si procede. 2.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, del resto, ciò non si traduce nella violazione del principio del divieto di bis in idem in materia di trattamento sanzionatorio. Va in primo luogo osservato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può addirittura tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425) e detto principio è stato affermato anche con riguardo te criterio della gravità della condotta (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, HI e aa., Rv. 264378). Deve osservarsi, in secondo luogo, che nel caso in esame non si è valutato due volte, a carico dell'imputato, lo stesso elemento, per illegittimamente 5 duplicarne gli effetti sul piano del trattamento sanzionatorio, poiché la quantità di stupefacente detenuto è stata a tal fine considerata una sola volta. Quand'anche, poi, si volesse seguire l'impostazione del ricorrente circa il fatto che il giudizio di subvalenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità impedirebbe una sua nuova considerazione, ancorché diversa, ai fini della determinazione della pena, dovrebbe semmai ritenersi che il rispetto del principio del ne bis in idem in tal modo inteso impedisca di poter valorizzare ai fini sanzionatori soltanto ciò che integra la circostanza aggravante, vale a dire soltanto il quantitativo di stupefacente che oltrepassa la soglia di 2.000 volte il valore massimo detenibile. Essendo quest'ultimo fissato, per la cocaina, in 750 mg. di principio attivo, la soglia di rilevanza dell'ingente quantità corrisponde a kg. 1,5, sicché nell'applicazione della fattispecie di reato base è legittimo considerare diversamente la gravità del reato a seconda che il quantitativo trattato raggiunga tale valore, o gli si avvicini, piuttosto che se ne discosti significativamente per difetto. L'eventuale applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stup., ove in concreto ritenuta operante, dovrebbe piuttosto condurre a graduare l'aumento della pena fissata per l'ipotesi base, tra la misura minima della metà e quella massima consentita di due terzi, a seconda del grado di superamento di quella soglia di quantità non (ancora definibile) ingente. 2.3. La sentenza impugnata, pur facendo improprio richiamo alla circostanza aggravante, quantifica la pena in termini, peraltro, non troppo superiori al minimo edittale - e, come si vedrà, ben inferiori al medio edittale - valorizzando il "rilevante numero di dosi". La quantità di stupefacente, dunque, è stata genericamente considerata nella sua "rilevanza" - certamente indice di maggior gravità del reato in base agli ordinari criteri utilizzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per l'esercizio del potere di discrezionale di applicare la pena tra il minimo ed il massimo edittale della fattispecie base - e non già sul diverso piano della ingente, id est eccezionale, quantità, intesa nel significato normativamente rilevante ricostruibile secondo il richiamato diritto vivente e valorizzabile, ove l'aggravante spieghi l'effetto suo proprio, per inasprire il trattamento sanzionatorio operando un obbligatorio aumento di pena dalla metà a due terzi. 3. Le restanti doglianze sul trattamento sanzionatorio contenute nel ricorso a firma dell'avv. Staniscia ed il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. GL sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché proposti per ragioni non consentite. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra infatti tra i poteri discrezionali 6 del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte territoriale ha ritenuto adeguata una pena base fissata in anni nove di reclusione (a fronte di una pena media edittale di 13 anni) e 45.000 euro di multa (a fronte di una pena media edittale di 143.000 euro), vale a dire in termini decisamente più prossimi al minimo piuttosto che al medio edittale ed il legittimo riferimento alla gravità del reato connesso al rilevante numero delle dosi estraibili dal quantitativo di droga illecitamente detenuto rende adeguato e non manifestamente illogico l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, in questa sede non ulteriormente sindacabile. Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, applicate nella massima estensione, si è poi ragionevolmente tenuto conto - ed in questo senso va inteso il riferimento fattone nella sentenza impugnata - delle particolari circostanze personali evocate nei ricorsi, peraltro non illogicamente depurate da quelle circostanze che la Corte territoriale ha escluso potersi ritenere provate, come una non meglio specificata "intimidazione" da parte di terzi a commettere la condotta illecita. Il riferimento alla riduzione concernente la scelta del rito, poi, è all'evidenza irrilevante e certamente il giudice di merito non ne ha tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio all'interno della forbice edittale di pena, posto che, ante riduzione, la pena detentiva era stata già fissata nel minimo assoluto edittale e quella pecuniaria in termini di pochissimo superiori. 4. il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
uditi i difensori del ricorrente, avv. RA GL e Carlo Polidori, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. sul ricorso proposto da LA IA, nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 3 Num. 20277 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 maggio 2022, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall'imputato IA LA e confermato la sentenza che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e 20.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80 t.u. stup. per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente in ingente quantità (oltre 20 Kg. di cocaina pura). 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto, in momenti diversi, due distinti ricorsi per cassazione. 3. Con l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. Angelo Staniscia si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si rappresenta, in particolare, che, a fronte della doglianza con cui si lamentava la contraddittorietà della motivazione resa sul punto dal primo giudice - il quale, pur dando atto del favorevole giudizio sulla non rilevante capacità a delinquere dell'imputato, aveva fissato la pena base in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale - la sentenza impugnata, nel confermare la decisione, aveva illegittimamente valorizzato il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e la duplice diminuzione della pena operata per le circostanze attenuanti generiche e per la diminuzione connessa alla scelta del rito. Mentre quest'ultima non poteva essere presa in considerazione, trattandosi di beneficio processuale previsto dalla legge, l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto non poteva essere valorizzato ai fini della quantificazione della pena base, in quanto già considerato nel giudizio di bilanciamento delle circostanze. 4. Dopo che tale ricorso era stato fissato per la decisione avanti alla Settima sezione di questa Corte - essendo nel frattempo stati depositati motivi nuovi a firma dell'avv. Angelo Staniscia, con cui ulteriormente si lamentava che i giudici di merito non avessero preso in considerazione il fatto che dal 2013 l'imputato svolge lecita attività imprenditoriale - è pervenuto in cancelleria, in data 18 ottobre u.s., ulteriore ricorso, tempestivamente proposto, a firma dell'avv. RA GL. 4.1. Con il primo motivo di tale ricorso si deducono violazione di legge sostanziale (art. 69 cod. pen.) e processuale (art. 521 cod. proc. proc. pen.), nonché dell'art. 3 Cost., per omesso esercizio del potere-dovere di riqualificare il fatto contestato come violazione dell'art. 73 t.u. stup. tout court, piuttosto che 2 come reato aggravato ex art. 80 t.u. stup., essendo tale aggravante stata elisa dal giudizio di bilanciamento operato ai sensi dell'art. 69 cod. pen. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, avendo la Corte territoriale confermato un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale senza rendere specifica motivazione e senza considerare i favorevoli elementi di giudizio in ricorso indicati (l'intimidazione subita dall'imputato, il ruolo da lui svolto nella vicenda, il comportamento processuale collaborativo, l'incensuratezza, le particolari condizioni personali di salute e di difficoltà economica della sua società, che lo avevano indotto a commettere il reato). 5. All'udienza dello scorso 2 dicembre, la Settima sezione ha restituito gli atti a questa Terza sezione penale e si è dunque proceduto a fissare l'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo, per ragioni di opportunità, dal primo motivo del ricorso proposto dall'avv. GL, deve rilevarsene l'inammissibilità per manifesta infondatezza. 1.1. Non v'è dubbio che la corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione riguardi tanto il reato quanto le eventuali circostanze aggravanti. La struttura dell'imputazione formulata dal pubblico ministero (cfr. art. 407-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ma avente contenuto identico al previgente art. 405, comma 1, cod. proc. pen.) si ricava, infatti, dalle disposizioni che individuano il contenuto dell'atto di esercizio dell'azione penale. Vengono in particolare in rilievo la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto di citazione diretta a giudizio, atti nei quali è agevole ravvisare la descrizione dell'imputazione nella «enunciazione...del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (artt. 417, lett. b, e 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). 1.2. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che l'art. 521 cod. proc. pen. mira soltanto ad assicurare - come chiarisce la rubrica - la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sicché, con riguardo alle circostanze aggravanti, il potere del giudice di dare la corretta definizione giuridica dei fatti contestati in imputazione si limita alla possibilità di escludere circostanze aggravanti ritenute insussistenti ovvero di riqualificare in termini giuridici diversi quelle erroneamente contestate. 3 Per contro, laddove il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno previsto dall'art. 69 cod. pen. si risolva nel senso della ritenuta prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate in imputazione e ritenute sussistenti, queste ultime non debbono certo essere escluse con riqualificazione giuridica del reato contestato come non aggravato ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen.: il fatto è stato correttamente qualificato in imputazione, tuttavia, in conseguenza del giudizio di bilanciamento in concreto effettuato, viene elisa (non già la sussistenza, ma) la mera efficacia di inasprimento sanzionatorio di regola connessa alla circostanza aggravante. In tal caso, del resto, la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui si discute ben può continuare a produrre effetti diversi, come l'individuazione di un più lungo termine di prescrizione del reato, posto che l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia a tal fine incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057). 2. Passando all'esame della doglianza proposta nel ricorso a firma dell'avv. Staniscia circa la valorizzazione, nella determinazione della pena, della quantità di stupefacente oggetto della condotta illecita pur a fronte dell'elisione dell'effetto d'inasprimento sanzionatorio della circostanza aggravante dell'ingente quantità, reputa il Collegio che la stessa non sia fondata. 2.1. Ed invero, il bilanciamento in termini di subvalenza della circostanza prevista dall'art. 80, comma 2, t.u. stup. non impedisce che, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. - con particolare riguardo al profilo della gravità del pericolo alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico (cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073) - il giudice possa tenere conto del quantitativo di stupefacente oggetto dell'illecita condotta. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, anche di recente ribadito, la circostanza aggravante in esame - applicabile ai reati previsti dall'art. 73 t.u. stup. quando gli stessi riguardino «quantità ingenti di sostanze stupefacente e psicotrope» - postula che si superi un peso individuato in base a criteri basati su un multiplo della quantità di principio attivo riferita al valore massimo tabellarmente detenibile. In particolare, secondo l'insegnamento della Sezioni unite, detta circostanza non è di norma ravvisabile quando, trattandosi di droghe c.d. "pesanti", la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, 4 Biondi, Rv. 253150; di recente, v. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). La ratio della previsione è quella di aggravare il trattamento sanzionatorio - con aumento di pena dalla metà a due terzi - con riguardo a condotte idonee ad incrementare il pericolo per la salute pubblica (così, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216666). Secondo il richiamato diritto vivente, detta situazione ricorre quando lo stupefacente oggetto della condotta illecita sia non solo significativo od elevato, ciò che può altrimenti trovare adeguata risposta sanzionatoria negli ordinari, ampi, limiti edittali di pena alla luce dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (tra cui quello codificato nel primo comma, n. 2), ma sia addirittura qualificabile cbme ingente secondo i criteri di cui sopra si è dato conto, vale a dire, presenti "accenti di eccezionalità" rispetto ai quantitativi di regola illecitamente trattati (così, in motivazione, Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi Rv. 253150, richiamando la precedente sentenza resa nel caso Primavera e aa.). Qualora ricorra detta circostanza, non elisa da circostanze di opposto segno, l'aumento di pena è obbligatorio. Laddove, per contro, tale maggior disvalore penale sia in concreto annullato dal giudizio di bilanciamento (in termini di equivalenza o subvalenza) rispetto a circostanze attenuanti di opposto segno, l'effetto è quello di paralizzare l'obbligatorio incremento di pena. Nulla vieta, tuttavia, di fare in tal caso riferimento alla quantità più o meno elevata dello stupefacente oggetto dell'illecita condotta ai fini del giudizio sulla (diversa) gravità del reato, pena l'interpretati° abrogans di uno tra i principali criteri che in via generale presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo ed il massimo edittale quando si tratti di reati della specie di quello per cui si procede. 2.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, del resto, ciò non si traduce nella violazione del principio del divieto di bis in idem in materia di trattamento sanzionatorio. Va in primo luogo osservato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può addirittura tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425) e detto principio è stato affermato anche con riguardo te criterio della gravità della condotta (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, HI e aa., Rv. 264378). Deve osservarsi, in secondo luogo, che nel caso in esame non si è valutato due volte, a carico dell'imputato, lo stesso elemento, per illegittimamente 5 duplicarne gli effetti sul piano del trattamento sanzionatorio, poiché la quantità di stupefacente detenuto è stata a tal fine considerata una sola volta. Quand'anche, poi, si volesse seguire l'impostazione del ricorrente circa il fatto che il giudizio di subvalenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità impedirebbe una sua nuova considerazione, ancorché diversa, ai fini della determinazione della pena, dovrebbe semmai ritenersi che il rispetto del principio del ne bis in idem in tal modo inteso impedisca di poter valorizzare ai fini sanzionatori soltanto ciò che integra la circostanza aggravante, vale a dire soltanto il quantitativo di stupefacente che oltrepassa la soglia di 2.000 volte il valore massimo detenibile. Essendo quest'ultimo fissato, per la cocaina, in 750 mg. di principio attivo, la soglia di rilevanza dell'ingente quantità corrisponde a kg. 1,5, sicché nell'applicazione della fattispecie di reato base è legittimo considerare diversamente la gravità del reato a seconda che il quantitativo trattato raggiunga tale valore, o gli si avvicini, piuttosto che se ne discosti significativamente per difetto. L'eventuale applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stup., ove in concreto ritenuta operante, dovrebbe piuttosto condurre a graduare l'aumento della pena fissata per l'ipotesi base, tra la misura minima della metà e quella massima consentita di due terzi, a seconda del grado di superamento di quella soglia di quantità non (ancora definibile) ingente. 2.3. La sentenza impugnata, pur facendo improprio richiamo alla circostanza aggravante, quantifica la pena in termini, peraltro, non troppo superiori al minimo edittale - e, come si vedrà, ben inferiori al medio edittale - valorizzando il "rilevante numero di dosi". La quantità di stupefacente, dunque, è stata genericamente considerata nella sua "rilevanza" - certamente indice di maggior gravità del reato in base agli ordinari criteri utilizzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per l'esercizio del potere di discrezionale di applicare la pena tra il minimo ed il massimo edittale della fattispecie base - e non già sul diverso piano della ingente, id est eccezionale, quantità, intesa nel significato normativamente rilevante ricostruibile secondo il richiamato diritto vivente e valorizzabile, ove l'aggravante spieghi l'effetto suo proprio, per inasprire il trattamento sanzionatorio operando un obbligatorio aumento di pena dalla metà a due terzi. 3. Le restanti doglianze sul trattamento sanzionatorio contenute nel ricorso a firma dell'avv. Staniscia ed il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. GL sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché proposti per ragioni non consentite. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra infatti tra i poteri discrezionali 6 del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte territoriale ha ritenuto adeguata una pena base fissata in anni nove di reclusione (a fronte di una pena media edittale di 13 anni) e 45.000 euro di multa (a fronte di una pena media edittale di 143.000 euro), vale a dire in termini decisamente più prossimi al minimo piuttosto che al medio edittale ed il legittimo riferimento alla gravità del reato connesso al rilevante numero delle dosi estraibili dal quantitativo di droga illecitamente detenuto rende adeguato e non manifestamente illogico l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, in questa sede non ulteriormente sindacabile. Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, applicate nella massima estensione, si è poi ragionevolmente tenuto conto - ed in questo senso va inteso il riferimento fattone nella sentenza impugnata - delle particolari circostanze personali evocate nei ricorsi, peraltro non illogicamente depurate da quelle circostanze che la Corte territoriale ha escluso potersi ritenere provate, come una non meglio specificata "intimidazione" da parte di terzi a commettere la condotta illecita. Il riferimento alla riduzione concernente la scelta del rito, poi, è all'evidenza irrilevante e certamente il giudice di merito non ne ha tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio all'interno della forbice edittale di pena, posto che, ante riduzione, la pena detentiva era stata già fissata nel minimo assoluto edittale e quella pecuniaria in termini di pochissimo superiori. 4. il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023.