Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il rigetto dell'istanza di emersione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 192 del 2002, convertito nella L. n. 222 del 2002 integra "ex se" la condizione di carenza di un valido titolo di soggiorno che legittima il Prefetto ad adottare, a prescindere dalle ulteriori motivazioni previste dall' art. 3 della L. n. 241 del 1990, la misura espulsiva in base all'art. 13, comma secondo lett. b), D.Lgs. n. 286 del 1998, presupposto dell'ordine di allontanamento di competenza del Questore, la cui inosservanza, in assenza di giustificato motivo, dà luogo al reato contemplato dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998.
Commentari • 2
- 1. Violazione dell'ordine di allontanamento del questore: difficoltà economiche e giustificato motivoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 29 maggio 2008
Con riferimento al reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, art. 14, comma 5 ter (inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato), la giurisprudenza prevalente ritiene che la mancanza di denaro sufficiente per espatriare non rappresenti un "giustificato motivo" dell'inadempimento, se non a determinate condizioni. Le difficoltà economiche potrebbero giustificare l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento, solo se valutate sulla base di criteri, quali: i proventi della attività, il tempo trascorso in Italia, il costo del biglietto di viaggio. All'infuori di questi criteri, nel caso di straniero entrato clandestinamente nello Stato nella …
Leggi di più… - 2. Immigrazione, ordine di espulsione, violazione, esimente, omosessualitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2005, n. 45431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45431 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/11/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1119
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 028358/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AR N. IL 04/02/1971;
avverso SENTENZA del 09/05/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. SCALFARI Carmelo, in sost. dell'avv. Abate Umberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 09/05/2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza 21/11/2003 del Tribunale di Palmi, sez. dist. di Cinquefrondi, che aveva condannato RA OU, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi due di arresto quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza giustificato motivo nonostante fossero stati emessi nei suoi confronti due ordini di espulsione da parte, rispettivamente, del Prefetto di Vibo Valentia e del Prefetto di Reggio Calabria. La Corte ha rilevato che non poteva costituire giustificato motivo della mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento il fatto di avere lo straniero riportato ferite di arma bianca di cui al referto ospedaliero prodotto atteso che, ove anche il detto temporaneo impedimento fosse da considerarsi causa giustificativa di una non immediata ottemperanza, certo non avrebbe legittimato il persistente e pervicace rifiuto di ottemperare all'ordine di espulsione posto in essere dall'imputato, che era stato reperito in Italia a distanza di oltre un anno dal termine fissatogli nel primo provvedimento espulsivo (non impugnato in sede amministrativa). Quanto al secondo provvedimento espulsivo ad avviso della Corte esso era atto dovuto privo di discrezionalità. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 24/05/2005 nel quale ha denunziato, sotto distinti profili, inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, prive di alcuna consistenza essendo le censure mosse alla impugnata sentenza, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Si osserva in proposito quanto segue:
1. È in primo luogo palese, contrariamente alla opinione espressa in ricorso (pag. 2 punto a), che il rigetto della istanza di emersione D.L. n. 192 del 2002, ex art. 1 conv. in L. n. 222 del 2002 integri ex se la condizione di carenza di alcun titolo di soggiorno che legittima il Prefetto ad adottare la misura espulsiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b);
2. Discende, in secondo luogo, da quanto testè affermato che, all'avverarsi della situazione descritta, il Prefetto sia legittimato alla espulsione senza che al medesimo incomba dare le ulteriori "motivazioni" L. n. 241 del 1990, ex art.
3 - oltre al richiamo della situazione stessa - che invoca il ricorso (pag. 2 punto b);
3. Non spetta, in terzo luogo, all'espellendo - in ragione della particolare urgenza della procedura e della presenza di prevalenti ragioni di ordine pubblico (cfr. Cass. civ. sentenze nn. 4216/2004 - 2591/2004 - 12818/2003 - 10847/2003 - 7542/2002)- l'avviso di avvio del procedimento ed il diritto alla partecipazione al suo articolarsi ex lege 241/1990, come invoca il ricorrente (pag. 2 punto c);
4. È ancora, ed in quarto luogo, palese - contrariamente alla opinione espressa nel motivo (punto d pagg. 3 e 4) - che se il ricorso alla intimazione di allontanamento ex art. 14, comma 5 bis deve essere motivato (come nella specie è incontestato sia avvenuto) con l'indisponibilità di mezzi per eseguire l'espulsione a mezzo di accompagnamento coattivo alla frontiera e con l'impossibilità - inutilità di disporre il trattenimento presso il CPTA, è altrettanto evidente - come da questa Corte più volte affermato - che il giudice del merito deve alla presenza e legalità di tale motivazione arrestare la sua indagine, astenendosi, a pena di indebita intrusione nelle scelte organizzative e tecniche della P.A., dal sottoporle ad un controllo di veridicità;
5. È infine, ed in quinto luogo, censura di mero fatto quella che genericamente denunzia (pagg. 4 e 5) l'esistenza di un "giustificato motivo" ad esimente dalla sanzione per l'inosservanza dell'ordine legalmente dato, sottoponendo in questa sede la propria condizione di indigenza quale ragione del mancato allontanamento spontaneo dal Paese.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi rilevare la legittimità delle statuizioni della Corte di merito, fondate su considerazioni conformi a diritto e su valutazioni logicamente motivate, devesi dichiarare inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente RA OU al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005