Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2005, n. 45431
CASS
Sentenza 3 novembre 2005

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In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il rigetto dell'istanza di emersione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 192 del 2002, convertito nella L. n. 222 del 2002 integra "ex se" la condizione di carenza di un valido titolo di soggiorno che legittima il Prefetto ad adottare, a prescindere dalle ulteriori motivazioni previste dall' art. 3 della L. n. 241 del 1990, la misura espulsiva in base all'art. 13, comma secondo lett. b), D.Lgs. n. 286 del 1998, presupposto dell'ordine di allontanamento di competenza del Questore, la cui inosservanza, in assenza di giustificato motivo, dà luogo al reato contemplato dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2005, n. 45431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45431
Data del deposito : 3 novembre 2005

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