Sentenza 14 marzo 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, stante la modifica normativa realizzata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha trasformato la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, differenziandola rispetto al testo previgente con specifico riguardo al regime sanzionatorio, spetta al giudice di merito, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., individuare quale sia la disposizione più favorevole all'imputato tra quelle succedutesi nel tempo e determinare il trattamento sanzionatorio irrogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2014, n. 15048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15048 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 14/03/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 509
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 9219/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT SS n. il 13.1.1974;
avverso la sentenza n. 1903/2010 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 16.10.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 14.3.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 16.10.2012, la corte d'appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza in data 15.5.2009 con la quale il tribunale di Brescia ha condannato NT SS alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina), commesso in San Paolo il 3.4.2009. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale immotivatamente disposto la parziale rinnovazione dell'istruzione in sede d'appello, disponendo una perizia per l'accertamento della quantità, qualità e natura della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato, nonostante quest'ultimo avesse originariamente scelto di celebrare il processo a suo carico nelle forme del rito abbreviato, in tal modo cristallizzando il complesso degli elementi di prova utilizzabili ai fini della decisione in quelli raccolti ad esito delle indagini preliminari.
In particolare, le circostanze costituite dalla mancanza di una specifica e puntuale motivazione della decisione di procedere alla rinnovazione del dibattimento sul punto, e dall'assenza di alcun carattere necessitato o decisivo della perizia in tale sede disposta, dovevano ritenersi tali da minare alla radice la validità, tanto del provvedimento ammissivo della perizia in sede d'appello, quanto della stessa sentenza emessa dalla corte di Brescia, con la conseguente necessità del relativo annullamento.
2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell'imputato valendosi di elementi di prova indiziaria nel loro complesso inidonei ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, la circostanza dell'effettiva destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato: a tal fine dovendo ritenersi del tutto insufficienti le occorrenze costituite dal rinvenimento sulla persona dell'imputato di una singola dose di stupefacente, nonché dall'ulteriore quantità di stupefacente custodita dallo stesso NT presso la propria abitazione, siccome tutte indifferentemente destinate all'uso personale dello stesso imputato, senza che, in senso contrario, valessero le illogiche e contraddittorie argomentazioni sul punto richiamate nella motivazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - Dev'essere preliminarmente disatteso il primo motivo d'impugnazione sollevato dal ricorrente con riguardo all'ammissibilità della (sia pure parziale) rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., a seguito della celebrazione del processo di primo grado nelle forme del giudizio abbreviato.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di questa corte già prima della riforma dell'art. 441 c.p.p. (L. n. 479 del 1999) che al comma 5 prevede, ora, espressamente che "quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione" -, ai sensi del quale, nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere d'iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (v. Cass., Sez. Un., n. 930/1995, Rv. 203427 e successive conformi: Cass., Sez. 3, n. 7143/1998, Rv. 211216; Cass., Sez. 1, n. 13237/1998, Rv. 211877; Cass., Sez. 1, n. 7246/1999, Rv. 213702; Cass., Sez. 1, n. 36122/2004, Rv. 229837; Cass., Sez. 1, n. 13756/2008, Rv. 239767;
Cass., Sez. 2, n. 14649/2012, Rv. 255358). In coerenza alla qui condivisa linea argomentativa seguita dalle sezioni unite di questa corte, vale evidenziare come il negozio processuale che è alla base del giudizio abbreviato costituisce esercizio dei poteri dispositivi riconosciuti alle parti e rappresenta, in particolare, un modo attraverso cui queste dispongono del diritto alla prova, nel senso che, con la scelta del rito abbreviato, l'imputato e il pubblico ministero rinunciano ad avvalersi della facoltà di richiedere l'ammissione dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 190 c.p.p., comma 1. Tale negozio abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati e non riguarda i poteri di iniziativa ex officio di cui il giudice è direttamente investito dalla legge in vista del superiore interesse della ricerca della verità: di talché la differenza, sul piano della estensione e delle connotazioni funzionali, tra poteri delle parti e poteri del giudice in ordine alle prove implica che l'inerzia e la rinuncia delle prime, restano prive di negativa incidenza sui poteri dei giudice (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin), finalizzati, come sono, al conseguimento di una giusta decisione indipendentemente dalla condotta processuale delle parti (Corte Cost, 26 marzo 1993, n. 111; Corte Cost, 3 giugno 1992, n. 255). Dalla trasposizione di tali principi alla tematica dei poteri del giudice di appello nel rito abbreviato si evince, in termini lineari e assolutamente consequenziali, che la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta ex art. 438 c.p.p., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre di ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603 c.p.p., comma 3, considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin cit). Per contro, deve reputarsi operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri d'iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello, non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella dell'istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente (Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 470), ma anche, e soprattutto, per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova allorché hanno consentito l'adozione del giudizio abbreviato: ond'è che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativa, dal rigido criterio della "assoluta necessità". Alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve conclusivamente riconoscersi che la corte di merito ha legittimamente esercitato i poteri di iniziativa probatoria previsti dall'art. 603 c.p.p., comma 3, ritenendo di dover "responsabilmente" (cfr. pag. 3
della sentenza d'appello) approfondire un tema d'indagine (quello relativo all'esame tecnico della quantità, qualità e natura dello stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato), da ritenersi intuitivamente necessario (in termini di assolutezza), sul piano dell'integrazione degli elementi probatori già raccolti, ai fini della decisione sul punto specificamente sollecitata dal ricorso dell'imputato appellante avverso la sentenza di condanna subita in prime cure.
Con riguardo all'obbligo della motivazione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, occorre peraltro osservare come lo stessa debba ritenersi soddisfatto con l'indicazione, sia pure sintetica, dell'assoluta necessità della rinnovazione del dibattimento, tanto più quando questa risulta confermata, come nella specie, dalle argomentazioni sviluppate nella motivazione ai fini della decisione.
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non risulta aver neppure indicato in modo specifico se si è opposto all'espletamento delle operazioni peritali disposte in sede d'appello, circostanza che avrebbe dovuto essere precisata in considerazione delle disponibilità in materia riconosciuta alle parti e delle conseguenze derivanti dalla loro acquiescenza anche in relazione degli effetti sulla proponibilità del motivo (v., in termini, Cass., Sez. 1, n. 36122/2004, cit). 3.2. - Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo d'impugnazione illustrato dal ricorrente.
Al riguardo, la corte territoriale ha sottolineato come la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato potesse ragionevolmente desumersi - in conformità al giudizio nello stesso senso espresso dal giudice di primo grado - dalla congiunta considerazione delle circostanze di fatto costitute dalla quantità dello stupefacente posseduto dal DE (complessivamente pari a 12 dosi singole di cocaina), dalla relativa suddivisione in differenti confezioni e dall'ulteriore occorrenza costituita dal trasporto al di fuori della propria abitazione di una delle confezioni detenute dall'imputato;
circostanze nel loro complesso idonee a giustificare l'esclusione della destinazione dello stupefacente all'uso personale prospettata dall'imputato, che la corte d'appello (sulla scia dell'identica valutazione espressa dal giudice di primo grado) ha ragionevolmente disatteso sulla base di una motivazione immune da vizi di indole logica o giuridica, come tale idonea a sfuggire alle censure sul punto sollevate dal ricorrente.
Quanto alla differente ricostruzione, avanzata dall'imputato, del significato degli elementi indiziari valorizzati dai giudici del merito, osserva la corte come, sul punto, il ricorrente si sia limitato a prospettare unicamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite, in difformità dalla complessiva ricostruzione dei giudici di merito, deducendo (peraltro, in modo solo ipotetico e congetturale) i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto, senza tuttavia farsi carico della complessiva riconfigurazione della vicenda oggetto di giudizio sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa (sull'integrazione in un unico corpo argomentativo delle sentenze di primo e di secondo grado concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi).
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla legge n. 46/2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione rimane tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta riscontrata la coerente e logica ricostruzione operatane dal giudice di merito (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893). Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652), sempre che sia da escludere con evidenza la prospettazione di un ragionevole dubbio circa l'effettivo raggiungimento dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
3.3. - L'accertamento dell'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione avanzati dal ricorrente e, pertanto, la definitiva attestazione della relativa responsabilità per la detenzione a fini spaccio della quantità di cocaina rinvenuta in suo possesso, impone peraltro di procedere in ogni caso al parziale annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato.
Sul punto, dev'essere infatti rilevato come, nel periodo intercorso tra la data di proposizione dell'odierna impugnazione e la decisione assunta in questa sede, il legislatore abbia provveduto (con il di 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni con la legge n. 10/2014) alla ridefinizione normativa dei comportamenti criminosi riconducibili, come quello oggetto dell'odierno esame (cfr. le motivazioni di entrambe le sentenze di merito), al quadro delle previsioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: da un lato ridefinendo la fattispecie quale ipotesi autonoma di autonomo (e non più quale circostanza aggravante dell'ipotesi-base di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1), dall'altro modificando la cornice edittale relativa alla sanzione penale irrogabile, nella specie stabilita nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da Euro 3.000 a Euro 26.000 (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 4,28 febbraio 2014, n. 10514). Ciò posto, ai sensi dell'art. 2 c.p. (secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"), spetterà al giudice del rinvio l'individuazione delle disposizioni più favorevoli al reo tra quelle succedutesi nel tempo, con la definitiva determinazione del trattamento sanzionatorio irrogabile all'imputato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata sentenza limitatamente alla misura della pena applicata e rinvia alla Corte di Appello di Broscia per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014