Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14679 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
LA CORTE 14679 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL F OLO ITA Oggetto LI CASSAZIONE riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE usucapione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13736/01 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano FAVARA Consigliere 18138/01 Dott. Ugo TRIFONE Consigliere Cron. 34205 Dott. Francesco FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.3828 Dott. Mario Ud. 14/05/02 Consigliere Dott. ON CALABRESE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE studiaRichiesta copia stu sul ricorso (R.G. 13736/01) proposto da: dal Sig sole per diritti 6.20 DI OM ON, DI OM CE, DI OM DO 11 16-10-02 TT, elettivamente domiciliati in Roma, via F. S. IL CANCELLIERE Nitti, presso l'avv. Paolo Napoletano, difesi dall'avv. Mauro di Ciommo nonché dall'avv. Cesare Capotorto, giu- sta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
RE AS;
RE CH - intimati nonché sul ricorso (R.G. 18138/01) prop osto da: RE AS, elettivamente dom iciliato in Roma, via Carlo Zucchi n. 9, presso l'avv. Enzo Bartimmo, 1 1172 difeso dall'avv. Vito Barbuzzi, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale
contro
DI OM ON, DI OM CE, DI OM DO TT, elettivamente domiciliati in Roma, via F. S. Nitti, presso l'avv. Paolo Napoletano, difesi dall'avv. Mauro di Ciommo nonché dall'avv. Cesare Capotorto, giu- sta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonché
contro
RE CH - intimata avversO la sentenza della Corte d'appello Potenza, n. 18/01 del 22 novembre 2000, deliberata il 29 dicembre 2000 e pubblicata 1'8 febbraio 2001 (R.G. 264/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chie- dendo il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 28 e 29 settembre 1989 RE AS conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Melfi, 2 DI OM ON, DI OM CE, DI OM DO e RE CH. Esponeva l'attore che con contratto preliminare 23 aprile 1988 la sorella RE CH aveva promesso di vendere ai convenuti DI OM, per il prezzo com- plessivo di lire 400 milioni, sia un fondo rustico in agro di Lavello esteso ha 9.41.20, sia la metà indivisa di altro fondo, sempre in agro di Lavello, di ettari 14.71.84 già di proprietà di NO EL, madre di esso attore e della sorella, pervenuto ad essi germani in quote uguali a seguito della morte della NO. Poiché esso concludente da anni conduceva in affit- to entrambi i detti terreni, proseguiva l'attore, il preliminare sopra descritto gli era stato notificato in data 27 aprile 1988 per l'eventuale esercizio del di- ritto di prelazione di legge ed esso RE AS, con comunicazione 27 maggio 1988 aveva reso noto alla sorella di volere esercitare la prelazione, pur ecce- pendo la invalidità dell'offerta per una serie di moti- vi e facendo presente che al fine di esercitare la pre- lazione avrebbe chiesto l'erogazione di un mutuo agra- rio agevolato. Nonostante la ricordata dichiarazione di prelazione evidenziava ancora parte attrice la RE, rite- nendo non esercitato il diritto di prelazione nei ter- 3 mini di legge, in data 16 settembre 1988 aveva venduto ai DI OM i terreni oggetto del preliminare, compre- si due locali posti sul secondo fondo. Dedotta la invalidità del preliminare notificatogli sia perché recava un unico prezzo per i due fondi sia perché esso concludente vantava sul fondo in compro- prietà anche la prelazione di cui all'art. 732 C.C., che non aveva potuto esercitare a causa della avvenuta indicazione di un prezzo complessivo per entrambi terreni, sia considerato che la convenuta RE ave- va promesso di vendere ai DI OM più di quanto di sua proprietà atteso che il primo terreno (quello di proprietà esclusiva della promittente venditrice) dove- va entrare in collazione, in sede di divisione, sia perché non esisteva coincidenza tra il preliminare e il definitivo, nel quale erano stati oggetto di trasferi- - altresì - mento anche due locali, l'attore eccepiva di avere usucapito sia i due locali ceduti ai DI OM nel definitivo (e non contemplati nel preliminare) sia le particelle 68, 75 e 79 del foglio 19 nonché le par- ticelle 70 e 76. Tutto ciò premesso l'attore chiedeva che l'adito tribunale dichiarasse nulla e comunque inefficace (ai sensi degli artt. 8, legge n. 590 del 1965 e 7, legge n. 817 del 1971) la proposta contenuta nel preliminare 4 27 aprile 1988 e il subentro di esso concludente nell' acquisto, condizionatamente al pagamento del prezzo. In via subordinata l'attore chiedeva, ancora, fosse dichiarato che esso concludente, ai sensi dell'art. 732 C.C. aveva acquistato per accettazione della denuntia- tio metà indivisa del secondo fondo o, quanto meno, era subentrato nell'acquisto ai DI OM, ai sensi del-lo stesso art. 732, con determinazione, a mezzo di consu- lenza tecnica, del prezzo della quota nonché, ancora, subordinatamente, che fosse dichiarato l'avvenuto ac- quisto, per usucapione, dei locali e delle altre parti- celle sopra descritte. Costituitasi inizialmente in giudizio esclusivamen- te RE CH questa resisteva alle domande avver- sarie, chiedendone il rigetto ed eccependo che la pro- posta di alienazione era valida. Successivamente, nel corso dell'udienza del 10 mar- zo 1992 si costituivano in giudizio anche DI OM DO- nato, DI OM CE e DI OM DO i quali face- vano presente che a seguito della notificazione della citazione introduttiva avevano notificato, in data 27 gennaio 1990, a RE AS la propria adesione all'esercizio del diritto di riscatto e che questo ul- timo il 13 aprile 1990 aveva loro notificato il certi- ficato di ammissione alla istruttoria della domanda di 5 mutuo rivolta all'IPA di Potenza, senza poi versare il prezzo nel termine annuale previsto, per cui era venuto meno il diritto di riscatto, ai sensi della legge n. 590 del 1965. Quanto al riscatto ex art. 732 C.C. la relativa pretesa osservavano i DI OM era infondata, per avervi l'attore rinunziato implicitamente e parimenti era infondata la domanda di usucapione. Chiedevano, pertanto, i DI OM, in via principa- le, il rigetto delle domande attrici e spiegavano, al- tresì, in via riconvenzionale subordinata, domanda di garanzia per evizione nei confronti di RE CH. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 29 luglio 1998 rigettava le domande dell' attore RE ponendo a suo carico le spese di lite. Gravata tale pronunzia dal CARETTA, la corte di ap- pello di Potenza, con sentenza 22 novembre 2000, deli- berata il 29 dicembre 2000 e pubblicata 1'8 febbraio 2001, da un lato rigettava il primo e il terzo motivo di appello, rispettivamente relativi alla domanda di riscatto agrario e a quella di accertamento della per- fezionatasi usucapione proposta da RE AS, dall'altro provvedeva come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, quanto alla domanda subordi - nata ex art. 732 C.C., apparendo necessario per una 6 compiuta valutazione un approfondimento istruttorio di ordine tecnico. Per la cassazione di tale pronunzia notificata il 14 marzo 2001 hanno proposto ricorso, con atto 14 mag- gio 2001 DI OM ON, CE e DO TT, censurando la stessa nella parte in cui aveva omesso di provvedere sulle spese di lite (rimesse al definitivo), senza considerare che nella specie la stessa era so- stanzialmente definitiva. Resiste con controricorso e ricorso incidentale af- fidato a due motivi RE AS. I DI OM resistono con controricorso al ricorso incidentale, mentre RE CH non ha svolto atti- vità difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Rilevato, in limine, che in caso di sentenza non definitiva - a norma dell'art. 361 c.p.c., ultimo comma c.p.c. la riserva di ricorso per cassazione, formulata - da una parte rimane priva di effetti quando contro la stessa sentenza sia proposto immediatamente ricorso da altra parte, per cui il ricorso incidentale del CARRET- TA è ammissibile, ancorché anteriormente alla sua pro- posizione lo stesso RE abbia fatto riserva di ri- 7 corso per cassazione, osserva ancora - la Corte che motivi di ordine logico impongono di esaminare con pre- cedenza, rispetto al ricorso principale quello inciden- tale (certo che ove quest'ultimo dovesse risultare, an- che se parzialmente, fondato, rimarrebbero assorbite le censure avverso la sentenza gravata formulate dai ri- correnti principali).
3. Come accennato in parte espositiva con atto no- taio CC 16 settembre 1988 RE Chia- ra ha venduto gli immobili oggetto di controversia (id est i beni già descritti nel preliminare 23 aprile 1988 trasmesso a RE AS per l'esercizio del di- ritto di prelazione di legge, oltre due locali posti sul fondo) a DI OM ON, DI OM CE e Di OM DO TT, al prezzo indicato nello stesso atto. I giudici del merito, con la sentenza in questa se- de gravata, e con statuizioni non censurate dai soccom- benti [per la parte de qua] hanno accertato che tale atto notarile (del 16 settembre 1988) «è stato stipula- to in violazione del diritto di prelazione agraria del RE, che in conseguenza poteva esercitare il di- ritto di riscatto e proporre la relativa domanda giudi- ziale».
8 -Tale domanda, di riscatto, peraltro, è stata dai giudici a quibus respinta. Si osserva, al riguardo, nella ricordata pronunzia, che ка fronte dell'atto di citazione notificato dal RE i 28 e 29 settembre 1989, contenente anche la dichiarazione di esercizio del riscatto da parte dell'affittuario e l'offerta di pagare l'intero prezzo di lire 400 milioni per gli immobili oggetto del con- tratto con l'invito ai destinatari di aderire e con la precisazione che in caso di adesione parziale cioè li- mitata solo ad alcuni cespiti venduti il prezzo sarebbe constato pagato in quota proporzionale, i DI OM, atto notificato il 15 e il 27 gennaio 1990 hanno di- chiarato di aderire all'esercizio del riscatto agrario relativamente ai fondi rustici con ogni accessorio, di- e e f e pendenza e pertinenza da essi acquistati con l'atto CC del 16 settembre 1988>. Poiché, peraltro, dopo l'adesione del terzo acqui- rente alla dichiarazione di riscatto del RE quest'ultimo non ha provveduto, nel termine di un anno (e neppure all'epoca della sentenza di appello a di- stanza di oltre dieci anni) al versamento della somma offerta con la citazione introduttiva (lire 400 milio- ni) ne segue hanno concluso quei giudici- - che la sostituzione del retraente [RE AS] ai re- 9 trattati [DI COMMO ON e altri consorti di lite] e l'effetto traslativo della proprietà non si sono veri- ficati e la domanda di riscatto è rimasta travolta e preclusa dalla intervenuta decadenza».
4. Nel censurare, nella parte de qua, la sentenza gravata il ricorrente incidentale RE lamenta con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 1. 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7 della 1. 14 agosto 1971, n. 817 [nonché] omessa, insuf- ficiente o contraddittoria motivazione sul punto>>. «Il tribunale di Melfi - si osserva - ritenendo i fondi omogenei e quindi di identico valore di mercato e perciò il relativo prezzo agevolmente individuabile ha e t ritenuto valida la proposta contenuta nel contratto l preliminare notificata il 27 aprile 1988, perché con- forme a quanto imposto dalla legge n. 590 del 1965». In realtà evidenzia ancora il ricorrente incidenta- le, l'indicazione del prezzo dei due appezzamenti dove- va essere distinta, sicché la proposta era viziata. In ogni caso, quanto più propriamente alla doman- - l'offerta del prezzo in misura propor- da di riscatto zionale significava la contestazione del prezzo indica- to nell'atto pubblico e in tale caso l'adesione doveva ritenersi teorica necessitando di determinazione suc- cessiva. 10 Anche nella ipotesi di prezzo certo e di adesione del retrattato al riscatto il termine per il pagamento del prezzo decorre dalla sentenza e non dall'adesione che non può costituire alcun diritto in capo al re- traente». Nella specie, comunque, il prezzo era indetermina- to e andava determinato con la sentenza, di qui l'erronea valutazione della Corte di Appello che anzi- ché dichiarare il diritto di riscatto lo ha negato».
5. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei diversi profili in cui si articola. 5. 1. Tutte le considerazioni svolte nel motivo, in margine alla inidoneità del preliminare notificato al RE il 27 aprile 1988 a costituire valida denun- tiatio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590 sono inammissibili, per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Come noto, nel giudizio di impugnazione l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desun- to dalla utilità giuridica che dall'eventuale accogli- mento del gravame possa derivare alla parte che lo pro- pone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, an- che parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 11 2000, n. 2022; Cass. 14 aprile 2000 n. 4851,; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526). Pacifico quanto precede è palese la inammissibilità di tutte le censure svolte dal RE nel motivo ora in esame e dirette a dimostrare che il preliminare di vendita notificatogli il 27 aprile 1988 era invalido perché non conforme al modello di cui all'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, non indicando il valore dei singoli beni oggetto dello stesso preliminare, certo essendo che la sentenza in questa sede gravata ha espressamente accertato con pronuncia al momento CO- -perta da giudicato la invalidità del preliminare in questione а far decorrere i termini per l'esercizio della «prelazione». 5. 2. Quanto alla «diversa» (sia logicamente che giuridicamente) domanda di «riscatto» [la quale è bene sottolineare in tanto è ammissibile in quanto previa- mente si dimostri, come si è dimostrato nella specie, che il conduttore, per fatto dell'alienante o del pro- mittente acquirente non è stato posto in condizioni di esercitare la «prelazione»] la stessa è stata disattesa dai giudici del merito sul rilievo, assorbente, che riscattati prestato adesione a una tale doman- avendo da (così come formulata dal RE nella citazione introduttiva) il RE era decaduto dal diritto di 12 rendersi acquirente dei fondi in questione per non ave- re versato il prezzo nei termini di legge. 5. 3. Come evidenziato sopra il ricorrente inciden- tale oppone che tale statuizione è erronea sotto due profili. Si assume, infatti, da un lato, che il prezzo dovu- to da esso concludente, per effetto del riscatto, non era determinato esattamente, avendo esso RE espressamente dichiarato di volere determinare il prez- zo proporzionalmente per i singoli appezzamenti nel ca- so di adesione parziale e avendo i DI OM aderito a tale determinazione proporzionale», dall'altro, che in ogni caso il termine per il pagamento del prezzo, nella specie, decorre esclusivamente dalla sentenza e non dall'adesione del riscattato alla domanda di contropar- te. 5. 4. 1. Per la prima parte la censura è inammissi- bile. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appel- lo possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si «l'effetto di un errore di fatto ri- sultante dagli atti o documenti della causa». 13 «Vi è questo errore in particolare quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità CO- me anticipato della censura in esame. Come osservato sopra nella specie la corte di ap- pello di Potenza ha, in linea di fatto, accertato che a fronte dell'atto di citazione notificato dal CARRET- TA il 28 e 29 settembre 1989, contenente anche la di- chiarazione di esercizio del riscatto da parte dell'affittuario e l'offerta di pagare l'intero prezzo di lire 400 milioni per gli immobili oggetto del con- tratto con l'invito ai destinatari di aderire e con la precisazione che in caso di adesione parziale cioè li- mitata solo ad alcuni cespiti venduti il prezzo sarebbe stato pagato in quota proporzionale, i DI OM, con atto notificato il 15 e il 27 gennaio 1990 hanno di- 14 chiarato di aderire all'esercizio del riscatto agrario relativamente ai fondi rustici con ogni accessorio, di- pendenza e pertinenza da essi acquistati con l'atto CC del 16 settembre 1988». Essendo stato accertato, da parte dei giudici del merito, che i DI OM avevano inteso aderire al ri- scatto non limitatamente ad alcuni dei cespiti venduti ma con riguardo «ai fondi rustici con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza da essi acquistato», è palese che eccependo l'attuale ricorrente che - i - in realtà DI OM avevano aderito solo parzialmente al riscatto lo stesso non prospetta un vizio della motivazione, della sentenza gravata, ma un travisamento di fatto, da parte della sentenza impugnata [questa, infatti, avreb- be affermato, in contrasto con la prova acquisita e con le risultanze degli atti di causa un fatto inesistente] e la deduzione, pertanto, costituisce motivo non di ri- corso per cassazione, che se proposto deve essere di- chiarato inammissibile, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando un accertamento di me- rito non consentito al giudice di legittimità (cfr., tra le tantissime, ad esempio, Cass. 2 marzo 2001, n. 3023, specie in motivazione) Il tutto, comunque, a prescindere dal considerare che nella parte espositiva del ricorso incidentale il 15 avevano notificato RE precisa che i DI OM a AS RE la propria adesione all'esercizio del diritto di riscatto, il quale succes- sivamente notificò loro il certificato di ammissione all'istruttoria della domanda di mutuo rivolta all'IPA di Potenza, ma poi non versò il prezzo nel termine an- nuale previsto», offrendo, così, un ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata nella parte motiva dello stesso ricorso. 5. 4 2. Quanto, infine, all'ultimo profilo di cen- sura lo stesso è manifestamente infondato alla luce di quella che è la stessa formulazione letterale delle di- sposizioni normative che disciplinano la fattispecie. un., 1. 8 र Si osserva, in particolare, che l'art. gennaio 1979, n. 2, nell'interpretare autenticamente l'art. 8, 1. 26 maggio 1965, n. 590, ha precisato che «la disciplina relativa al versamento del prezzo di ac- quisto, prevista dal sesto comma [secondo cui ove il diritto di prelazione sia stato esercitato il versamen- to del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti] e dal settimo comma [sul maggior termine concesso al prela- zionante per il versamento del prezzo, qualora lo stes- 16 so dimostri di avere presentato domanda per la conces- sione di un mutuo agevolato] dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma [esercizio del diritto di riscatto] dello stesso articolo». - precisa il ricordato articolo unico I termini -comma 2 decorrono dalladella legge n. 2 del 1979, al comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquiren- te, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove dal passaggio in giudicato dellasorga contestazione, sentenza che riconosce il diritto». Pacifico quanto precede, non controverso che nella t specie i DI OM, terzi acquirenti dei fondi per cui r è controversia, hanno aderito alla dichiarazione di ri- scatto di tutti i beni dagli stessi acquistati con l'atto notarile 16 settembre 1988, con atto notificato il 15 e il 27 gennaio 1990 e che il RE era stato ammesso all'istruttoria per la concessione di un mutuo agevolato, è palese che il RE era tenuto al paga- mento del prezzo entro un anno decorrente dal 27 gen- naio 1990, come esattamente affermato dai giudici a quibus. Correttamente, pertanto, i giudici del merito, ac- certato che il RE aveva omesso il versamento del prezzo nei termini, perentori, di legge, hanno dichia- 17 rato lo stesso decaduto dall'esercizio del diritto di riscatto. :
6. Come riferito in parte espositiva, i giudici del merito, rigettata la domanda di riscatto proposta dal RE hanno, altresì, escluso che lo stesso abbia usucapito i cespiti di cui alle particelle 68 - 75 e 79 del fol. 19 nonché di due locali insistenti su altro fondo della sorella RE CH per difetto dell'animus possidendi. Hanno evidenziato quei giudici, infatti, che il RE [a prescindere dalla genericità e della insuf- ficienza della prova assunta in primo grado] in più oc- casione ha riconosciuto la altrui proprietà dei cespiti in questione atteso che, nell'ordine: a) deceduta il 28 settembre 1977 la madre dei fra- telli RE, RE AS nel presentare, a propria firma, la denunzia di successione dei beni da questa relitti ha indicato, insieme ad altri, anche i cespiti di cui si discute;
b) in data 20 aprile 1979, ancora, il RE, nello stipulare un contratto di affitto con la sorella relativamente ai fondi di proprietà di questa, ha preso in affitto anche i beni ora in discussione, con ciò am- mettendo, pertanto, sia che la proprietà degli stessi 18 che questa ne era nel patrimonio della sorella, sia aveva il possesso;
c) con citazione 24 maggio 1988, sottoscritta dallo stesso RE AS quest'ultimo ha evocato in giudizio la sorella chiedendo la divisione, tra gli al- tri, dei beni [che ora assume di avere usucapito] af- fermando trattarsi di beni in comunione tra i fratelli condotti da esso concludente in affitto.
7. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale censura tale capo della sentenza gravata «denunziando violazione dell'art. 1159 bis c.c. (usucapione specia- le) » nonché «omessa, insufficiente e comunque contrad- dittoria motivazione». Assume il ricorrente, in particolare: a) che non possono essere le attività giudiziali spiegate dal RE AS come il giudizio di di- visione, ad interrompere l'animus ad usucapire». «Evi- dentemente si è confusa la citazione diretta alla divi- sione con l'atto di divisione che essendo a struttura contrattuale sarebbe idoneo a contenere implicitamente un riconoscimento del diritto altrui, e realizzerebbe un atto unilaterale valevole quale causa interruttiva dell'usucapione>>; b) «la motivazione è pertanto carente e contraddit- toria perché non valuta appieno gli elementi emergenti 19 dalla prova testimoniale sui presupposti della usuca- pione e si regge su presunzioni anziché sugli elementi di fatto evidenziati dai testimoni>>>; c) è stata richiesta l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. che prevede il possesso conti- nuato per quindici anni» e «tale norma, pur introdotta dall'art. 1, 1. 10 maggio 1976, n. 346, trova applica- zione anche per le situazioni possessorie iniziate pri- ma dell'entrata in vigore della legge>>; d) «è fuori di dubbio, infine, la possibilità per il coerede di usucapire le quote degli altri coeredi quando ha esteso in termini di esclusività il possesso su tali quote».
8. La censura non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 8. 1. Quanto, in primis, al rilievo sopra riassunto sub d) che, per motivi di ordine logico deve essere esaminato con precedenza, rispetto agli altri, si os- serva, in conformità a una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che nulla si op- pone perché il coerede, prima della divisione, usucapi- sca la quota degli altri coeredi, senza che sia neces- saria la interversione del titolo del possesso, attra- verso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. 0 20 2 È pacifico, peraltro, al riguardo che a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una non equivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (tra le tantissime, in tale senso, ad esempio, Cass. 7 luglio 1999, n. 7075, nonché Cass. 18 febbraio 1999, n. 1370 e Cass. 20 giugno 1996, n. 5687). Non controverso, in diritto, quanto precede si evi- denzia che i giudici del merito lungi dal contraddire i principi di diritto sopra riferiti si sono puntualmente attenuti agli stessi. La domanda di usucapione, infatti, è stata rigetta- non perché il RE era comproprietario dei benita che avrebbe usucapito, ma perché - tra l'altro - lo stesso non aveva goduto dei beni in discussione in modo «inconciliabile» con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una non equivoca volontà di pos- sedere uti dominus e non più uti condominus. Molto opportunamente i giudici del merito hanno e- videnziato che sia nel 1977 (in sede di redazione della denunzia di successione), sia nel 1979 (in occasione della stipulazione di un contratto di affitto con la 21 sorella), sia ancora nel 1986 (nel proporre domanda di divisione dei beni comuni) il RE aveva espressa- mente e in termini non equivoci ammesso che i beni in discussione erano in comproprietà tra lui e la sorella, ed erano da lui detenuti a titolo affitto, con ciò escludendo un possesso ad usucapionem dei pertanto - beni stessi.
2. In ordine ancora, alla censura sub c), deve 8. escludersi, tassativamente che i giudici del merito ab- biano «violato» l'art. 1159 bis c.c. o siano - come pu- si afferma incorsi in «falsa applicazione»> della- re disposizione de qua. Come noto, anche con riguardo alla usucapione spe- life ciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla 1. 10 maggio 1976, n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento ma- teriale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fatti- specie acquisitiva (Cass. 28 gennaio 2000, n. 975). Non controverso quanto precede è palese che non vi è stata - da parte dei giudici del merito- alcuna vio- lazione della ricordata disposizione, allorché alla lu- ce degli elementi di fatto sopra trascritti i detti giudici hanno escluso che RE AS avesse usu- 22 capito, ex art. 1159 bis c.c. i cespiti di cui si di- scute, facendo difetto l'animus possidendi (avendo, in particolare, in molteplici occasioni il RE rico- nosciuto di detenere i beni in qualità di affittuario). 8. 3. Inammissibile, ancora, si appalesa la censura sopra riassunta sub b). Almeno sotto due, concorrenti, profili. .8. 3. 1. In primo luogo si osserva che la domanda attrice è stata rigettata sulla base delle risultanze di tre documenti scritti, tutti provenienti dal CARRET- incompatibili con l'esistenza di un possesso ad TA, usucapionem in capo al RE e due dei quali in al- cun modo censurati nel ricorso. È palese, pertanto, che ancorché i testi escussi abbiano, per ipotesi, affermato [ma la circostanza è stata esclusa, in linea di fatto, dai giudici a quibus, per quali la prova sul punto era generica e insuffi- ciente che il RE ha coltivato anche le porzione de quibus non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza, certo che lo stesso deteneva dette porzioni animo alieno e quindi, nella consapevo- lezza di non essere proprietario. 8. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, co- munque, si evidenzia che la parte che denunzia in sede di legittimità la omessa valutazione, da parte del giu- 23 dice del merito, degli elementi emergenti dalla prova testimoniale, per il principio della autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. art. 366, n. 4, c.p.c.) non può limitarsi ad affermare come nella specie fa del tutto apoditticamente parte ricorrente che la prova testimoniale espletata ha evidenziato la fondatezza della pretesa azionata, ma deve trascrivere, in ricorso, le risultanze di tali prove, onde consenti - re a questa Corte di valutare se le circostanze non considerate dal giudice a quo siano tali da condurre а una diversa conclusione della lite. 8. 4. In merito, infine, alla censura sopra rias- sunta sub a) la stessa è manifestamente infondata, at- teso che il riconoscimento dell'alienità della cosa può essere contenuto non solo in un documento negoziale -come apoditticamente invocato dal ricorrente ma anche in un atto giudiziale, specie ove sottoscritto perso- nalmente dalla parte. Avendo il RE, nella citazione 24 maggio 1988 a prescindere dall'esito che ha avuto un tale giudi- - zio - riconosciuto, da una parte, che i beni di cui ora si discute erano comuni tra lui e la sorella e avendo lo stesso ammesso, nella stessa occasione, di essere nel godimento di tali beni in forza di contratto di af- fitto è di palmare evidenza che lo stesso con una tale 24 dichiarazione ha ammesso di non avere usucapito, alla detta data, la proprietà di tali beni.
9. Risultato infondato in ogni sua parte, il ricor- so incidentale del RE, in conclusione, deve ri- gettarsi. 10. Parimenti infondato, infine, si appalesa il ri- corso principale dei DI OM e con il quale, in par- ticolare, si denunzia la violazione degli artt. 91,277 e 279 c.p.c. Assumono al riguardo i ricorrenti, in particolare, che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto la loro pronunzia «non definitiva», anziché «definitiva». La pronunzia gravata si afferma «è da ritenersi de- finitiva, per avere rigettato autonomi capi della do- manda, dai quali quello ancora da decidere [in margine alla domanda ex art. 732 c.c.] è assolutamente indipen- dente» e a ciò consegue che la corte non avrebbe dovu- to rinviare la decisione sulle spese al definitivo, ma avrebbe dovuto assumerla contestualmente». 11. Come anticipato la deduzione è infondata. Deve, al riguardo, infatti, ribadirsi che nel caso di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, la sen- tenza, che decida una o più di dette domande, con pro- secuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva 25 d'impugnazione differita (art. 340 e 361 c.p.c.), qua- lora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 5 c.p.c., e non provveda sulle spese re- lative alla domanda o alle domande decise, atteso che, anche al fine indicato, la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e, quindi, necessariamente implica la separa- zione medesima (Cass. 13 gennaio 1995, n. 372. Sempre in questo senso, altresì, Cass., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 712). Quanto precede, del resto, trova conferma nella stessa formulazione dell'art. 91 c.p.c. secondo cui, in particolare, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa con la sentenza che chiude il processo davanti a lui». Pacifico che nella specie la sentenza ora impugnata non ha chiuso» il processo pendente innanzi alla corte di appello di Potenza, la quale deve ancora provvedere in ordine a uno dei motivi di appello, avverso la sen- tenza del primo giudice, è palese che esattamente i giudici hanno qualificato «non definitiva» la loro pro- nunzia, astenendosi, altresì, dall'adottare qualsiasi provvedimento in ordine alle spese di causa. 26 12. Anche il ricorso principale, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono, peraltro, atteso l'esito della lite, giusti motivi onde disporre la compensazione delle spe- se di questo giudizio di legittimità, tra le parti co- stituite.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa, tra le parti costituite, le spese di que- sto giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 14 maggio 2002. 1097 129,11 il Consigliere relatore est. eyer fren 4565 72,31 201,42 il Presidente IL CANCELLIFRE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Masa Maria Alcia 2.6 NOV 200%er Registrato in in Versate € 201,42 50874 al n (euro N eurovere e p. Dirigento Area Serviz: (Dott.ssa Maria Grazia DI FILI Responsabile Servizio Atti Giud very sun pee poj DIM RACCICHINI 16.10/02 1660 0 0 N 2 O A 27