Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1370
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività. A tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1370
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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