Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività. A tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ENNIO SEVERA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN US, AN NI, AN LA, AN IA, AN AR, NI LF, elettivamente domiciliati in Roma VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO AMATO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 909/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato AMATO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
Oggetto: usucapione beni ereditari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 18.09.86, AD NT conveniva in giudizio gli altri eredi legittimi del proprio padre, GI NT, deceduto ab intestato il 26.07.56, al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto in suo favore, per usucapione, del diritto di proprietà su di un immobile caduto in successione, l'appartamento sito in Roma, Via dei Cappellari n. 27 int.
4. Si costituivano i coeredi assumendo che il possesso dell'attrice era sorto e continuava ad essere esercitato per mera tolleranza d'essi compossessori e, pertanto, non era idoneo a fondare l'ex adverso pretesa usucapione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 26.1.93, accoglieva la domanda riconoscendo AD NT proprietaria esclusiva dell'immobile in discussione.
Proponevano appello US NI, TA NI. AL NI, GI NI, RC NI ed DO NT, coeredi dell'originaria attrice, riproponendo le già svolte difese.
Resisteva AD NT.
Con sentenza 24.11.95, la Corte d'Appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado, avendo ritenuto che la NT non avesse fornito la dimostrazione, certa e rigorosa, d'aver modificato in senso dominicale ed esclusivo il possesso da lei esercitato sul bene comune per il tempo necessario ad usucapire.
Avverso detta sentenza AD NT proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
Resistevano gli altri coeredi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione delle norme relative agli artt. 1140. ss. CC" in relazione all'art. 360 n. 4 CPC - si duole che la Corte di merito, erroneamente interpretando le risultanze istruttorie, abbia escluso l'idoneità delle prove, offerte da essa deducente, a dimostrare l'esercizio d'un possesso esclusivo, uti domina, tale da consentire l'acquisto per usucapione.
Il motivo mostra profili d'inammissibilità e, comunque, non è fondato.
Trattasi, in vero, di censura concernente un preteso errore di diritto, ma la ricorrente, oltre a prospettare una diversa interpretazione in fatto delle medesime risultanze istruttorie prese in considerazione nell'impugnata sentenza, null'altro aggiunge (salvo per la sostituzione della serratura, di cui appresso in particolare). Il che rappresenta una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione per errore di diritto della decisione impugnata abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo all'evidenza sufficiente il solo richiamo, in limine, della norma che s'assume violata ed un'affermazione apodittica o generica, non seguita da alcuna specifica dimostrazione, dell'errore di diritto imputato alla pronunzia.
La ricorrente stessa - premesso che il giudice d'appello "ha mostrato d'errare nell'interpretazione e quindi nel l'applicazione delle norme che regolano l'istituto del possesso" ritenendo ch'ella "non sarebbe riuscita a fornire la prova d'aver posto in essere per il ventennio prescritto per l'usucapione quei comportamenti che rivelino l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo" - esplicitamente dichiara l'intento del successivo svolgimento del motivo nel senso che "dimostrerà che al potere di fatto esercitato dalla ricorrente sull'immobile de quo e non contestato da alcuno si è sempre accompagnato l'animus rem sibi habendi sin dall'apertura della successione del padre". Tralascia, dunque, la ricorrente di trattare il dedotto errore di diritto e passa a riesaminare tutte le circostanze dalle quali assume dovesse la Corte territoriale desumere gli elementi costitutivi d'un possesso ad usucapionem, così richiedendo un ulteriore valutazione dei fatti prospettati, difforme da quella operata dal giudice del merito, ovviamente inammissibile in sede di legittimità.
D'altro canto, le circostanze dedotte dalla ricorrente sono state correttamente valutate in senso negativo dalla Corte territoriale.
Se è vero, infatti, che il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività, è pur vero che, a tal fine, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo, altresì, che quello tra i coeredì il quale invochi l'usucapione abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile ad usucapire (Cass. 20.6.96 n. 5587, 12.2.93 n. 1783, 26.11.88 n. 6384). A maggior ragione, qualora il coerede eserciti sul bene facente parte della comunione un possesso separato, utilizzandolo ed amministrandolo in forza del consenso degli altri coeredi, quale mera realizzazione del godimento della propria quota ereditaria, salvo conguaglio in sede di divisione, esercitando poteri inerenti alla sua qualità di comproprietario, tale comportamento è, di per sè solo, inidoneo ad escludere i concorrenti poteri spettanti agli altri coeredi ed a sostituire al compossesso di costoro un suo possesso esclusivo;
ove detto coerede intenda, pertanto, invocare l'usucapione, ha l'onere di provare - se non che si sia verificata un'interversione del possesso, come pure a volte richiesto (Cass.31.7.89 n. 6383, 10.8.82 n. 4479) -, d'aver quanto meno tenuto un contegno atto a dimostrare inequivocabilmente l'intervenuto mutamento nell'animus possidendi, con palese manifestazione del volere, diretta tanto ad escludere qualsiasi possibilità per gli altri coeredi d'instaurare un analogo rapporto con il bene stesso quanto ad esercitare il diritto in via esclusiva (Cass. 28.4.93 n. 5006, 23.10.90 n. 10294, 26.11.88 n. 6383). A tal fine non possono essere considerati idonei ne' il disbrigo delle pratiche inerenti alla successione - quali la redazione e presentazione della denunzia, il pagamento delle imposte, il ricorso alla Commissione tributaria, che rappresentano meri atti di natura fiscale ad efficacia conservativa - ne' l'amministrazione e manutenzione del bene, tutte attività per le quali sussiste una presunzione iuris tantum che l'agente le abbia poste in essere nella sua qualità di coerede e ne abbia anticipate le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi;
ne' rileva ch'egli non abbia agito per il recupero di dette spese, in quanto, permanendo la comunione, può del pari presumersi, sino a prova contraria, che siasi riservato di far valere il relativo credito a conguaglio in sede di divisione.
Diverso valore può avere la sostituzione della serratura - anche se, per tale ipotesi, devesi, comunque, provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso dei coeredi e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto, prova nella specie non fornita - ma la Corte territoriale non ha ritenuto irrilevante tale elemento di giudizio, come assume la ricorrente: ha, invece, osservato che detta sostituzione, era stata effettuata negli anni 1983-84, quindi, anche ove considerata idonea a dimostrare il mutamento nell'animus possidendi, in epoca troppo recente, in relazione all'atto interruttivo posto in essere dalle controparti, per consentire il maturarsi dell'usucapione.
Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando erronea interpretazione delle prove testimoniali - si duole che la Corte di merito abbia ritenute generiche e contraddittorie le deposizioni rese da alcuni testi indotti da essa deducente.
Anche il motivo in esame presenta profili d'inammissibilità. Devesi, infatti, rilevare come tutta la trattazione si risolva nella prospettazione d'un' interpretazione d'un paio di deposizioni, a fronte delle numerose esaminate dal giudice del merito, in senso contrapposto a quello assunto nell'impugnata sentenza e più favorevole alle tesi dell'esponente, in definitiva in una richiesta di riesame delle risultanze stesse in tal senso, id est di una nuova diversa valutazione del fatto, istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità.
In materia, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, richieda la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza dì coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessì; come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito.
Nel caso di specie, d'altra parte, non solo il motivo di ricorso non appare ammissibile per non essere state formulate specifiche censure, nel senso sopra evidenziato, in punto di motivazione, alla sentenza impugnata, ma la sentenza stessa risulta, obiettivamente, completa nell'enunciazione delle fonti del convincimento ed immune da vizi logici, le posizioni delle parti essendo state esaminate e valutate sulla base d'un compiuto esame di quelli, tra gli elementi di giudizio acquisiti mediante l'istruttoria, che il giudice del merito ha ritenuto rilevanti ai fini dell'adottanda decisione. Nè, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
Neppure l'esaminato motivo merita, dunque, accoglimento. In definitiva, il ricorso risulta infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in L.
2.672.450 delle quali 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 28.9.1998. Depositato in Cancelleria il 18 Febbraio 1999