Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, l'ingiustizia del vantaggio deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente all'epoca della condotta, conformemente alla "ratio" della norma che è diretta ad assicurare la retta applicazione della legge al momento delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in cui, a fronte del comportamento dell'imputato che, quale componente di commissione edilizia comunale, aveva espresso parere favorevole al cambio di destinazione di un immobile realizzato in mancanza della concessione edilizia, è stato ritenuto irrilevante il fatto che il fabbricato avesse successivamente ottenuto la concessione edilizia in sanatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1998, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 7.4.1998
" Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
" Antonino Assennato " N. 506
" Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
" Antonio Stefano Agrò " N. 44839/97
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IL RA avverso la sentenza 2 giugno 1997 della Corte d'Appello di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A.S. Agrò. Udito il P.G. dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
IL RA ricorre avverso la sentenza 2 giugno 1997 della Corte d'appello di Roma che, a conferma della decisione del Tribunale, lo ha ritenuto responsabile del reato di abuso d'ufficio perché, quale componente della commissione edilizia di Mentana, al fine di procurare un ingiusto vantaggio a certo Ilario ER, esprimeva parere favorevole al cambio di destinazione da magazzino in negozio di un locale di quest'ultimo, nonostante la realizzazione dell'edificio fosse in contrasto con la concessione edilizia e comunque nonostante la sua ubicazione ricadesse in zona di rispetto assoluto.
Deduce, in primo luogo, la nullità del procedimento di primo grado in quanto il p.m. aveva omesso di depositare la lista dei testi nei termini di cui all'art.468 c.p.p. e ciononostante, dopo che le parti erano state autorizzate a concludere, veniva autorizzata ex art. 507 c.p.p. l'ammissione dei testi tardivamente richiesti dal p.m.
In merito, dopo aver osservato che al ricorrente si imputa un parere favorevole ad una semplice variante di una concessione edilizia già rilasciata, lamenta il difetto di motivazione in ordine al dolo specifico, tanto più che per fatti analoghi il AV era stato prosciolto, come non soggetto a procedimento penale era rimasto il Sindaco del Comune di Mentana. La sentenza impugnata al riguardo si limiterebbe a rinviare ad un processo principale di cui il presente costituisce uno stralcio.
In ogni caso il fabbricato del ER avrebbe ottenuto una concessione edilizia in sanatoria, così nella specie difettando l'illegittimità della condotta.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non ha fondamento.
La censura di carattere processuale si rivela, in primo luogo, priva di ogni consistenza, considerando come lo stesso ricorrente ricordi che l'ammissione delle prove venne autorizzata ex art.507 c.p.p. e che tali prove vennero assunte prima della discussione finale. Talché, fermo il presupposto interpretativo per cui il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova può essere esercitato anche in caso di omissione del deposito della lista dei testi (v. anche Corte Cost. n. 111 del 1993), non si riesce addirittura a scorgere in che senso il procedimento seguito sarebbe viziato da nullità.
2. Passando perciò al merito, va intanto osservato che il ricorrente, nello svolgere le proprie doglianze, presuppone a volte l'esistenza di fatti esclusi dalla sentenza in esame o si riferisce altre volte a situazioni estranee al tema della decisione. Così quando egli fa leva sull'assunto che il parere della Commissione edilizia di cui faceva parte non doveva necessariamente essere preceduto da quello dell'Ufficio tecnico, laddove nella specie il parere era stato invece preceduto da quello dell'Ufficio tecnico e questo era stato negativo. Così ancora quando sottolinea che, trattandosi di richiesta per un locale interrato, non v'erano vincoli di volumetria, laddove il parere per il cambio di destinazione che gli si imputa riguarda un locale non interrato. Così infine quando svolge le sue difese per dimostrare la legittimità della concessione n.2532 del 19 febbraio 1990, quando è chiaro che il presupposto dell'imputazione è quello che il ER aveva realizzato un locale in difformità da questo provvedimento e che nonostante ciò egli espresse parere favorevole al cambiamento della destinazione dell'opera.
3. Sfrondato quindi il ricorso da questi argomenti inconducenti, la censura di difetto di motivazione, quanto all'elemento soggettivo del reato, non va comunque accolta.
A dimostrazione dell'intenzione privilegiante del ricorrente, la pronunzia impugnata pone infatti la sua condotta: egli espresse immotivatamente parere favorevole al cambio di destinazione, nonostante l'Ufficio tecnico (con annotazione a margine della istanza che venne letta in Commissione) avesse posto in evidenza come il locale fosse stato costruito abusivamente e nonostante la maggioranza dei componenti del collegio si fosse perciò astenuta. La conclusione che se ne trae (percezione da parte del RA della chiara illegittimità della situazione avallata e conseguente volontarietà di favorire il ER), sorretta da cumuni massime di esperienza, è incensurabile in sede di legittimità.
Nè a contrastare questa conclusione può addursi il diverso trattamento che in sede penale si assume essere stato riservato al Sindaco, ovvero allo stesso RA in altre analoghe situazioni. Per valutare la consistenza di simili deduzioni, la Corte dovrebbe esperire un'indagine di fatto circa l'analogia della posizione processuale del Sindaco e dei pregressi trascorsi giudiziari del ricorrente, indagine che le è evidentemente preclusa.
4. Inconferente è infine riferirsi alla concessione in sanatoria che il ER avrebbe successivamente ottenuto, perché, da un lato, si adduce anche in questo caso una circostanza di fatto non controllabile in sede di legittimità.
Dall'altro e in ogni modo, l'ingiustizia del vantaggio recato deve essere valutata con riguardo alle disposizioni vigenti all'epoca della condotta, come fatto palese dalla ratio primaria della norma incriminatrice, diretta ad assicurare la retta applicazione della legge al momento delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
5. In conclusione il ricorso va respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998