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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
AD TA, LA
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4993/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00381023 68 801 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
INCOGNITO IZ SE, n.q. di socio illimitatamente responsabile della Società_1.S.T. Società_2 S.a.S. di CO RI NA & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – SC, avverso la Cartella di pagamento n. 295 2024 00381023
68 801, notificata in data 12.05.2025, di € 7.638,88 per “Raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012” eccependo che la cartella di pagamento impugnata è illegittima ed erronea in quanto già annullata giudizialmente;
infatti in ordine al giudizio iscritto al n. 732/2025, la Sentenza n. 2978/2025 annullava la
Cartella n. 295 2024 00381023 68 000 per intervenuta prescrizione, comunque eccepiva il difetto di notifica degli atti presupposti.
Agenzia delle Entrate SC deduceva l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione per la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore e la propria carenza di legittimazione passiva, in ordine alle doglianze avanzate nella proposta opposizione, attenenti alla notifica degli atti presupposti alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente improcedibilità, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, in ordine alle quali alla comparente società di riscossione non può in alcun modo essere addebitata alcuna responsabilità.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si riporta ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Il difensore di AD dichiara di aver chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate e chiede un differimento. La
Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine alla richiesta di differimento il Collegio respinge in quanto l'Ente impositore è
Società_3 S.p.A. in liquidazione e non l'Agenzia delle Entrate e, comunque, non ritenuto necessario il contraddittorio ai fini decisionali come meglio esplicitato nelle motivazioni che seguono.
La Sentenza 3244/2025 del 20/05/2025 depositata il 04/06/2025 annullava la Cartella di pagamento n. 295
2024 00381023 68 000 già notificata il 11.12.2024, compensava le spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate-SC e condannava ATO ME 1 S.p.a. in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €.1.856,00, di cui €.1.736,00 per compensi ed €.120,00 per spese, oltre accessori come per legge, se dovuti. L'odierna cartella impugnata,
n. 295 2024 00381023 68 801, notificata in data 12.05.2025, è speculare della stessa già sottoposta a giudizio e censurata in sentenza, emessa e indirizzata quale notifica al socio illimitatamente responsabile, ma per identica materia ed importo, di € 7.638,88 per “Raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Il credito a base della somma in esazione è stato già dichiarato inesistente per assenza di prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione dalla pronuncia giurisdizionale sopra esplicitata e pertanto, riproponendo la cartella la medesima pretesa nei confronti della Sig.ra Nominativo_1, quale socia illimitatamente responsabile, vanno riconosciuti alla stessa gli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti della società coobbligata.
L'annullamento è stato pronunciato per prescrizione ed ha estinto il diritto di credito che ha effetti erga omnes e, per questo motivo va accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato.
Va considerato ai fini delle spese di giudizio che all'Agenzia Entrate SC l'ente impositore ha trasmesso il ruolo esecutivo nel quale sono stati indicati i tributi ed il coobbligato, al quale è stata regolarmente notificata la cartella impugnata, senza che la SC possa o debba in alcun modo verificare e controllare le indicazioni fornite dall'Ente impositore, non chiamato in causa, con riferimento alla legittimità dell'imposizione, pertanto, avendo il Concessionario esperito, nei confronti del contribuente, gli atti utili e necessari per potere riscuotere i tributi iscritti a ruolo da parte dell'ente impositore che lo emette e lo rende esecutivo sotto la propria esclusiva responsabilità e che, anche qui, dovrebbe soccombere se fosse stato chiamato in causa. Per come motivato si ritiene di compensare le spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
AD TA, LA
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4993/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00381023 68 801 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
INCOGNITO IZ SE, n.q. di socio illimitatamente responsabile della Società_1.S.T. Società_2 S.a.S. di CO RI NA & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – SC, avverso la Cartella di pagamento n. 295 2024 00381023
68 801, notificata in data 12.05.2025, di € 7.638,88 per “Raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012” eccependo che la cartella di pagamento impugnata è illegittima ed erronea in quanto già annullata giudizialmente;
infatti in ordine al giudizio iscritto al n. 732/2025, la Sentenza n. 2978/2025 annullava la
Cartella n. 295 2024 00381023 68 000 per intervenuta prescrizione, comunque eccepiva il difetto di notifica degli atti presupposti.
Agenzia delle Entrate SC deduceva l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione per la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore e la propria carenza di legittimazione passiva, in ordine alle doglianze avanzate nella proposta opposizione, attenenti alla notifica degli atti presupposti alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente improcedibilità, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, in ordine alle quali alla comparente società di riscossione non può in alcun modo essere addebitata alcuna responsabilità.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si riporta ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Il difensore di AD dichiara di aver chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate e chiede un differimento. La
Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine alla richiesta di differimento il Collegio respinge in quanto l'Ente impositore è
Società_3 S.p.A. in liquidazione e non l'Agenzia delle Entrate e, comunque, non ritenuto necessario il contraddittorio ai fini decisionali come meglio esplicitato nelle motivazioni che seguono.
La Sentenza 3244/2025 del 20/05/2025 depositata il 04/06/2025 annullava la Cartella di pagamento n. 295
2024 00381023 68 000 già notificata il 11.12.2024, compensava le spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate-SC e condannava ATO ME 1 S.p.a. in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €.1.856,00, di cui €.1.736,00 per compensi ed €.120,00 per spese, oltre accessori come per legge, se dovuti. L'odierna cartella impugnata,
n. 295 2024 00381023 68 801, notificata in data 12.05.2025, è speculare della stessa già sottoposta a giudizio e censurata in sentenza, emessa e indirizzata quale notifica al socio illimitatamente responsabile, ma per identica materia ed importo, di € 7.638,88 per “Raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Il credito a base della somma in esazione è stato già dichiarato inesistente per assenza di prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione dalla pronuncia giurisdizionale sopra esplicitata e pertanto, riproponendo la cartella la medesima pretesa nei confronti della Sig.ra Nominativo_1, quale socia illimitatamente responsabile, vanno riconosciuti alla stessa gli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti della società coobbligata.
L'annullamento è stato pronunciato per prescrizione ed ha estinto il diritto di credito che ha effetti erga omnes e, per questo motivo va accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato.
Va considerato ai fini delle spese di giudizio che all'Agenzia Entrate SC l'ente impositore ha trasmesso il ruolo esecutivo nel quale sono stati indicati i tributi ed il coobbligato, al quale è stata regolarmente notificata la cartella impugnata, senza che la SC possa o debba in alcun modo verificare e controllare le indicazioni fornite dall'Ente impositore, non chiamato in causa, con riferimento alla legittimità dell'imposizione, pertanto, avendo il Concessionario esperito, nei confronti del contribuente, gli atti utili e necessari per potere riscuotere i tributi iscritti a ruolo da parte dell'ente impositore che lo emette e lo rende esecutivo sotto la propria esclusiva responsabilità e che, anche qui, dovrebbe soccombere se fosse stato chiamato in causa. Per come motivato si ritiene di compensare le spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio tra le parti.