Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno).
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Lecito filamre anche nella sua proprietà privata, se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti: in questa situazione il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Sez. V, Sent., (data ud. 18/04/2011) 24/06/2011, n. 25453 sentenza sul ricorso proposto l'8.4.2010 da: Avv. MR, difensore di R.P., nato a (OMISSIS), e di R.A., nata a (OMISSIS); avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 gennaio 2010; Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio; Sentite le conclusioni del P.G. in …
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Videoriprese in ambito condominiale non effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere assimilate ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: nel caso di immagini da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p. (e non quale prova atipica), i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. Non sussiste il delitto di cui all'art. 615-bis c.p., con riferimento a riprese relative ad aree condominiali ed anche a spazi che, pur di pertinenza di …
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Fotografare caserme o altri siti di intresse militare viola il segreto militare e può costituire reato? La materia del segreto di Stato e del segreto militare è disciplinata, dal codice penale, dalla legge militare (codice penale militare di pace), dalla legge ordinaria (in particolare dalla L. 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”) nonché da numerosi decreti della Presidenza del Consiglio. Si premette peraltro che si verificherà la liceità delle le riprese dall'esterno di detti edifici, mentre le riprese visive (foto, film, ..) o sonore degli interni senza il consenso dell'avente diritto può integrare il reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40577 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
ilu 615615
40 5 77 /08
Sentenza n.7226 Registro generale n. 19119/2008
Udienza pubblica 1.10.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Nicola MILO presidente
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Massimo DOGLIOTTI "
Vincenzo ROTUNDO 66
Giovanni CONTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
TI AU, n. a Bomporto (MO) il 28.6.1950
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 4.3.2008
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale F M. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Bologna, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, il 15.3.2005, aveva condannato AU AP alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-393, 624, 582-585-61 n. 2, 594 cod. pen. in danno di ZO FA.
I giudici di merito hanno accertato che quest'ultimo, sapendo che
-2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: mancanza di motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui "trascura il punto nodale del quesito di diritto sottopostogli: se l'atto di fotografare una persona all'interno del cortile di casa integri (al di là dell'improcedibilità per difetto di querela) il reato d'interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis cod. pen.; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte bolognese ravvisato, nell'illecita (ex art. 615 bis c.p.) condotta tenuta dalla parte offesa, gli estremi del fatto ingiusto rilevante ex art. 599 cod. pen.; inosservanza di legge e vizio di
- motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell'esimente della legittima difesa.
3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La tesi che l'imputato reitera sin dal giudizio di primo grado, ossia di avere reagito ad un atto d'interferenza nella sua vita privata (costituente il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen.) commesso dal FA, che lo fotografò mentre, assieme alla OT, egli ancora si trovava in una pertinenza della sua casa, è destituita di ogni fondamento, anche per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate dai giudici di merito.
La ripresa fotografica da parte di terzi -così come quella effettuata con videocamera, su cui si è recentemente pronunziata la Corte costituzionale in fattispecie concernente videoregistrazione a fini investigativi (sent. n. 149/2008)- lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell'abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. e integra il reato d'interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall'art. 615-bis cod. pen., sempreché vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo
2 la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
"Se l'azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti [...], il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza" (sent. cit.). In tal caso -come in Strada quello del Fasuli, che fotografò dalla pubblica l'AP e la OT che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall'esterno riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
A giusta ragione, pertanto, sono state negate le esimenti della provocazione e della legittima difesa, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con connessa diminuzione di pena, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica data dai giudici d'appello ai fatti commessi che, in mancanza d'impugnazione da parte del pubblico ministero, pur non potendo essere sanzionati più gravemente, ben potevano essere meglio inquadrate in più gravi fattispecie di reato.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
1.000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1 ottobre 2008
Il consigliere est/ Il presidente
F. Popolito N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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