Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40577
CASS
Sentenza 1 ottobre 2008

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La sentenza n. 7226 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 1 ottobre 2008 e relatore il Consigliere Francesco Ippolito, affronta un caso di reati contro la persona e la proprietà. L'imputato ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la condanna per reati di ingiuria, appropriazione indebita e lesioni, sostenendo che la condotta della parte offesa, che lo aveva fotografato mentre si trovava nel cortile della sua abitazione, integrasse il reato di interferenze illecite nella vita privata. Le richieste dell'imputato si concentravano sulla mancanza di motivazione della sentenza d'appello e sull'erronea applicazione della legge, invocando anche attenuanti e legittima difesa.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la ripresa fotografica effettuata dalla parte offesa non costituiva un'interferenza illecita, poiché l'azione si svolgeva in un luogo visibile al pubblico. La Corte ha chiarito che la tutela della riservatezza è limitata a comportamenti non osservabili da terzi e ha negato le esimenti della provocazione e della legittima difesa, confermando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti da parte dei giudici di merito. Infine, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

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Massime1

La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40577
Data del deposito : 1 ottobre 2008

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