Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8327
CASS
Sentenza 11 giugno 2002

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La proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del presidente del tribunale di emetterlo non sono preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio; nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si rende poi applicabile, non verificandosi ne' litispendenza, ne' incompetenza del giudice adito, l'istituto della riunione dei procedimenti, di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (con conseguente esclusione di qualsiasi ipotizzabile violazione dell'art. 24 Cost., per lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della necessità, per l'ingiunto, di duplicazione dell'attività difensiva e delle relative spese).

La sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza. Ne deriva che qualora, a seguito di proposizione del regolamento di competenza, la anzidetta statuizione di incompetenza si riveli errata, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo resta necessariamente travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione (della quale ha formato implicito oggetto), e deve, pertanto, escludersi che su di essa si possa ritenere formato il giudicato, per il fatto che la pronuncia di nullità non sia stata - di per sè - specificamente ed autonomamente impugnata.

Qualora il giudice ometta di pronunciare su una delle domande proposte, la parte ha la facoltà - oltre a quella di far valere tale omissione in sede di gravame - di rinunciare alla domanda stessa, per riproporla in separato giudizio. Tale rinuncia costituisce espressione della facoltà della parte di modificare la domanda precedentemente formulata e si distingue sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che va espressa nelle forme di cui all'art. 306 cod. proc. civ. e richiede l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto controverso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8327
Data del deposito : 11 giugno 2002

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