Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
La recidiva contestata all'imputato, ritenuta e non applicata dal giudice di merito perché considerata subvalente rispetto alla circostanza attenuante, non rileva nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 53133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53133 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
53 1 33/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. Dott. GIACOMO FUMU 2847 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - N. 19905/2015 REGISTRO GENERALE Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. GIUSEPPE COSCIONI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE HE N. IL 15/06/1975 avverso la sentenza n. 2760/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio BALAI che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnita Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di EN HE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 5.11.2014, depositata in data 17/11/2014, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 20.7.2010 con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648, 474 e 337 cod.pen.
1.1 Al riguardo, il difensore di EN HE deduce, innanzitutto, l'erronea applicazione dell'art.474 cod.pen. e la carenza di motivazione in relazione al capo b) della rubrica, ai sensi dell'art.606 comma 1 lettere b) ed e) cod.proc.pen.; con l'atto di appello era stato evidenziato come non potesse ritenersi integrato l'elemento oggettivo richiesto dall'art.474 cod.pen. stante le difformità, attestate nelle perizie in sede di istruttoria tra i marchi apposti sulla merce sequestrata e quelli oggetto di tutela e l'assenza di una pedissequa riproduzione dei medesimi;
era quindi opportuno ribadire che, a fronte dell'accertata difformità tra i marchi oggetto di tutela e quelli interessati nell'odierno procedimento, non poteva essere in alcun modo rinvenuta una penale responsabilità dell'imputata ex art. 474 cod.pen. se non dando origine al dedotto vizio di legittimità; con riferimento al subordinato motivo di appello con cui si sosteneva l'innocuità del falso, la Corte di Appello aveva negato l'assoluta inidoneità della merce falsificata ad ingannare i potenziali acquirenti, in assenza però di concreti accertamenti dimostrativi della stessa e, quindi, in assenza di prove che dimostrassero l'erroneità delle tesi difensive, con conseguente integrazione di un ulteriore vizio motivazionale;
si precisava infine che nessuna delle soluzioni prospettate dalla difesa (illecito di natura civilistica, reato impossibile o, in subordine, art. 517 cod.pen.) risultava compatibile con il capo a) della rubrica (art.648 cod.pen.) 1.2. Il difensore deduce inoltre la carenza di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità dell'imputata con riferimento al reato di cui all'art.337 cod.pen. ai sensi dell'art.606 comma 1 lettera 1 cod. proc. pen.; già in sede di appello era stato evidenziato che, alla luce della circostanza della insufficiente comprensione della lingua italiana da parte della Chien, il comportamento della medesima andava inquadrata in una non finalizzata manifestazione di violenza;
la Corte di appello aveva fatto rinvio per relationem alla sentenza del primo giudice, che però non aveva addotto alcuna prova diretta della volontà dell'imputata, desumendola da una semplice ed inammissibile presunzione ("un siffatto contegno non può avere avuto plausibile giustificazione diversa da quella 2 di tentare, attraverso di esso, di impedire al pubblico ufficiale il compimento dell'atto doveroso"); si riproponeva quindi il motivo di gravame, non preso in considerazione dalla Corte di Appello.
1.3 Inoltre, il difensore eccepiva l'erronea applicazione degli artt.157 e segg. Cod.pen. in ordine alla mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica ai sensi dell'art.606 comma 1 lettera b) cod.proc. pen.; con riferimento ai suddetti reati, il tempo necessario a prescrivere doveva essere individuato in anni 7 e mesi 6, calcolati a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen., ovvero anni sei ex art.157 comma 1 cod.pen., dal momento che entrambi i delitti sono puniti con un massimo edittale inferiore alla suddetta cifra, aumentata di un quarto ex art.161 comma 2, primo periodo;
doveva infatti ritenersi che, laddove l'art. 157 comma secondo cod.pen. individua quali circostanze incidenti sul calcolo del tempo necessario a prescrivere le aggravanti ad effetto speciale e quelle che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria, il riferimento debba essere indirizzato alle circostanze che ineriscono al reato e non alla persona del colpevole, con conseguente esclusione della recidiva;
pertanto, posto che i fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica risalivano al 10.3.2006 e che il termine di prescrizione risultava pari ad anni 7 e mesi 6 ed era già maturato prima della pronuncia di secondo grado, la sentenza sul punto doveva essere annullata. Il difensore depositava poi motivi aggiuntivi nei quali insisteva nella declaratoria di avvenuta prescrizione di tutti i reati contestati all'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato quanto alla eccezione di avvenuta prescrizione dei reati.
2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come, in tema di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 c.p., [ok] per l'integrazione di tale reato è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto. Di qui consegue anche che non può parlarsi di reato impossibile là dove la contraffazione sia grossolana o anche ove le condizioni di vendita per il prezzo praticato, il luogo di esposizione, le caratteristiche - personali del venditore siano tali da escludere la possibilità ragionevole che i - clienti vengano tratti in inganno. Per queste ragioni, deve ritenersi integrata la 3 5-511 fattispecie descritta dall'art. 474 del codice penale;
e, pertanto, deve ritenersi così integrato anche il presupposto per la contestazione della ricezione di tale bene di provenienza illecita a titolo di ricettazione.
2.2. I motivi di cui al secondo punto del ricorso mancano di specificità, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già esaminate dal giudice di appello che, con rinvio per relationem alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, aveva osservato come la condotta violenta dell'imputata fosse diretta ad opporsi agli agenti operanti che stavano per compiere una perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputata. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (vedi Cass., Sez. 6, n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838) 2.3 Quanto alla dedotta prescrizione, si deve innanzitutto premettere, ai fini del calcolo della stessa, come questa Corte, da tempo risalente, ha affermato che una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata non solo quando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell'art.69 cod.pen., un altro degli effetti che le sono propri, e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto allievamento della pena irroganda per il reato. Invece non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorchè riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a causa della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffa, in modo che sul piano della afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset (Cass. Sez. Unite, n.17 del 18/06/1991 Rv. 187856). Ciò premesso, nel caso in esame non si può quindi di tenere conto della contestata recidiva in quanto considerata sub valente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen.: pertanto, per i reati di cui agli artt. 337 e 474 cod.pen. entrambi puniti con la reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod.pen.: il termine massimo di prescrizione deve essere quindi individuato in sette anni e sei mesi;
considerato che
i reati sono stati commessi il 10.03.2006, il termine di 5.Gum prescrizione è da individuare nel 10 settembre 2013 ed era quindi già decorso prima della sentenza della Corte di Appello;
il reato di ricettazione, punito con una pena massima di otto anni, ha un termine di prescrizione massimo di anni dieci ai sensi dell'art.161 cod.pen., per cui il termine di prescrizione è da individuare nel 10 marzo 2016 ed è anch'esso già decorso, sia pure dopo la sentenza della Corte di Appello.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in quanto i reati contestati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 4/11/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giacomo Fumu Іільшо ТИ GI RM DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 DIC 2016 IL DECA E R P U Claudia Plane O I E Z N 5