Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di un Tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta l'invalidità del decreto, poiché fra quel processo ed il successivo processo di di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste ne' un rapporto di litispendenza, ne' un rapporto di continenza, difettando il presupposto della pendenza avanti a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende applicabile la disciplina della riunione ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (nell'enunciare il principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale in primo grado, decidendo sui due giudizi riuniti, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, avesse ritenuto assorbita dal riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale, omettendo di pronunciare su di essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1999, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARREDAMENTO LOMBARDO SPA, in persona del suo presidente e legale rappresentante, TA GI TA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 91, presso lo studio dell'avvocato G CAMICI, difeso dall'avvocato CALÒ CARDUCCI SAVERIO, con procura speciale del dott. Notaio PIER LUIGI DONEGANA 23/1/1997 rep.n.163761;
- ricorrente -
contro
SANPAOLO FIN SPA GIÀ SANPAOLO FACTORING, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Giuseppe Oliva, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, difeso dall'avvocato PIERGIOVANNI VIGNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1289/96 della corte d'Appello di TORINO, emessa il 20/9/96 depositata il 19/10/96; rg.1728/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato SAVERINO CARLOICARDUCCI;
udito l'Avvocato PIERGIOVANNI VIGNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1991 la s.p.a. ME MB conveniva davanti al Tribunale di Torino la s.p.a. AN OL TO (ora AN OL FI) chiedendo dichiararsi che essa non aveva mai riconosciuto, a favore della convenuta, la sussistenza di un credito di L. 483.632.433 in dipendenza di forniture: effettuate alla società attrice dalla s.a.s. Manifatture Tessuti ON, la quale aveva stipulato un contratto di factoring con la AN OL.
La società AN OL si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento della somma sopra indicata;
successivamente, con ricorso del 3 giugno 1991, chiedeva al Presidente del Tribunale di Torino decreto ingiuntivo per la medesima somma.
Il presidente provvedeva con decreto in data 26 giugno 199 1, contro il quale la ME MB proponeva opposizione. La AN OL si costituiva chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione delle due cause, il Tribunale di Torino, con la sentenza depositata il 30 maggio 1995, respingeva le domande proposte dalla ME MB e confermava il decreto ingiuntivo. Il Tribunale osservava che la ME MB aveva accettato sia la cessione dei crediti futuri effettuata dalla UR Tessile ON alla AN OL, sia le singole cessioni di credito risultanti dalle quattro fatture in contestazione. Per effetto di tali accettazioni senza riserve la ME MB non poteva opporre alla cessionaria AN OL l'eccezione di compensazione con presunti crediti verso la UR ON, a norma dell'art. 1248 c.c. Proposti appello principale dalla società ME MB ed appello incidentale dalla AN OL FI, la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 19 ottobre 1996, ha rigettato l'appello principale, osservando, in ordine ai due motivi rimasti fermi, che: a) il decreto ingiuntivo non era illegittimo, potendo esso essere richiesto anche per il medesimo oggetto per cui già pendeva altro giudizio;
b) la ME MB, con lettera del 12 aprile 1989, aveva accettato senza riserve la cessione dei crediti fatti valere dalla AN OL FI, e non poteva perciò opporre ad essa le proprie asserite ragioni creditorie nei confronti della parte cedente. La Corte accoglieva, poi, il secondo motivo dell'appello incidentale, relativo all'ammontare delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino la società ME MB ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. La AN OL FI ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- È pregiudiziale l'esame del secondo motivo di ricorso, che concerne la regolarità del processo.
Con tale motivo la società ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. - violazione del principio del ne bis in idem e del principio della consumazione del diritto - vizi giuridici della motivazione - art.360 n.
3-5 c.p.c.". La ricorrente sostiene che, avendo la AN OL proposto domanda riconvenzionale per la condanna di essa attrice al pagamento del credito, non poteva chiedere il decreto ingiuntivo per lo stesso credito, perché a ciò ostano i due principi giuridici sopra richiamati, nonché l'autonomia dei due giudizi riuniti, che avrebbe imposto la revoca del decreto ingiuntivo, una volta accolta -come nel caso di specie - la domanda riconvenzionale.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come questa Corte di legittimità ha già affermato, la circostanza che il decreto ingiuntivo, emesso dal presidente di un tribunale, riguardi un credito per il quale era già pendente, dinanzi al medesimo tribunale, un giudizio di cognizione ordinario, non comporta l'invalidità del decreto per difetto di competenza di detto giudice, ne' determina un rapporto di litispendenza o di continenza tra tale procedimento ordinario e quello di opposizione al decreto, difettando il presupposto della loro contemporanea pendenza davanti a giudici diversi, ma comporta solo l'esigenza di una riunione degli indicati procedimenti, a norma degli artt.273 e 274 c.p.c. (Cass. 22 dicembre 1993 n. 12707; 21 febbraio 1980 n. 1238; 28
giugno 1976 n. 2428). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato affermato -contrariamente a quanto ha sostenuto la parte ricorrente - anche nel caso in cui nel giudizio di cognizione ordinaria il creditore, convenuto dal debitore per sentire accertare l'inesistenza del credito da lui vantato, abbia proposto domanda riconvenzionale per la condanna del debitore al pagamento di detto credito. Tale domanda riconvenzionale non impedisce la richiesta di decreto ingiuntivo per lo stesso credito, come risulta dalla fattispecie su cui è intervenuta la più recente delle tre decisioni di questa Corte sopra citate.
L'orientamento giurisprudenziale è fondato sulla considerazione che l'art.273 c.p.c. espressamente ipotizza la pendenza davanti allo stesso giudice di più procedimenti relativi alla stessa causa, prevedendone obbligatoriamente la riunione (a differenza della fattispecie configurata nel successivo art.274, ove si prevede una riunione facoltativa). Nella disciplina del procedimento d'ingiunzione non vi è disposizione da cui possa desumersi l'esclusione della situazione considerata dal citato art.273. Nè tale esclusione si ricava dai principi giuridici invocati dal ricorrente. Il principio del ne bis in idem attiene al giudicato, come è confermato anche dalla sentenza di questa Corte 16 dicembre 1988 n. 6874 (invocata dal ricorrente), che ha condivisibilmente escluso la richiesta di decreto ingiuntivo fondata su una sentenza di condanna. L'altro principio, denominato dal ricorrente di "consumazione del diritto", non riguarda il diritto di agire in giudizio.
Correttamente, pertanto, si è avuta, da parte del Tribunale, la riunione del giudizio ordinario, in cui la AN OL TO aveva esercitato il vantato credito proponendo domanda riconvenzionale, e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per lo stesso credito. Il Tribunale, poi, avendo rigettato l'opposizione e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo, non ha pronunziato sulla domanda riconvenzionale, assorbita nel successivo accoglimento della richiesta di ingiunzione.
La possibilità della parte di instaurare più procedimenti relativi alla stessa causa non esclude, ovviamente, il dovere delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art.88 c.p.c.), dovere la cui violazione trova la propria sanzione anche sul piano delle spese processuali (art.92, primo comma, c.p.c.). 2.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce
"violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1264 c.c. - vizi logici e giuridici della motivazione - insufficiente motivazione - omessa pronuncia circa punti decisivi della controversia - art.360 n.
3-5 c.p.c.". La ricorrente osserva che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno fondato la propria pronunzia sulla lettera da essa inviata il 12 aprile 1989, che -pur ammesso e non concesso che contenesse una accettazione incondizionata della cessione dei crediti - era precedente alla conclusione di tale cessione, la quale risulta avvenuta soltanto il 12 marzo 1990. Detta accettazione, pertanto, non avrebbe potuto produrre alcun effetto giuridico, perché riferita ad un contratto di factoring non ancora concluso. La ricorrente osserva, inoltre, che la Corte non ha accertato la volontà espressa nella detta lettera del 12 aprile 1989, con la quale essa si limitò a "pendere non della cessione, ma non intese rinunciare a tutti i diritti nascenti dal contratti di compravendita conclusi, e da concludere, con la ON. La Corte, infine, avrebbe trascurato di verificare l'esistenza giuridica dei crediti ceduti, che - secondo la ricorrente - non sussisteva, poiché la consegna della merce indicata nelle quattro fatture poste a fondamento dell'azione esercitata dalla AN OL costituiva una datio in solutum rispetto al credito di L. 381.420.106 vantato dall'ME MB nei confronti della ON. Il i motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Nel corso del giudizio di appello la ME MB ha sostenuto che il contratto di factoring, prodotto dalla AN OL FI in allegato al ricorso per ingiunzione, reca la data del 12 marzo 1990, onde la propria lettera del 12 aprile 1989 non può essere intesa come accettazione incondizionata di una cessione di crediti che ancora non esisteva. La Corte di appello, come si è detto in narrativa, si è fondata esclusivamente sulla detta lettera del 12 aprile 1989, in cui ha ravvisato una accettazione pura e semplice della cessione, ricavandone gli effetti previsti dall'art.1248 c.c., senza esaminare in alcun modo la eccezione opposta dall'appellante. Detta eccezione assume evidente rilievo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché l'accettazione di una cessione di credito da parte del debitore ceduto presuppone l'avvenuta stipulazione della cessione stessa.
Nella memoria difensiva la AN OL FI ha dedotto che la cessione di credito con la società Manifatture Tessuti ON si è perfezionata prima del contratto scritto del 12 marzo 1990, essendo stata conclusa oralmente a favore della RC CT NA (dante causa della AN OL FI) prima della lettera della ME MB del 12 aprile 1989, in cui la Corte di appello ha ravvisato un'accettazione della cessione. Tale tesi implica, però, un accertamento di mento che non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata e che non può essere compiuto in questa sede di legittimità.
Nè può darsi qui rilievo ad altri documenti invocati nel controricorso, ma del tutto ignorati dalla sentenza impugnata. Si tratta -secondo la AN OL - dei documenti n. 10-13 da essa prodotti, che conterrebbero l'accettazione delle singole cessioni di credito risultanti da quattro fatture. Questi documenti, pur considerati dal Tribunale, non hanno formato oggetto di valutazione da parte della Corte di appello, che, d'altro canto, non ha fatto nessun rinvio, neanche generico, alla sentenza di primo grado. Non può quindi dirsi - come ha sostenuto la parte controricorrente - che tali documenti contengano una accettazione pura e semplice della cessione dei crediti risultanti dalle quattro fatture, non risultando dalla sentenza impugnata che sia stata presa in esame la posizione negativa espressa in merito dalla appellante ME MB e che quindi sia stata confermata dalla Corte di appello questa parte della sentenza di primo grado.
In conclusione, la sentenza impugnata reca una motivazione insufficiente sul punto decisivo costituito dalla avvenuta accettazione senza condizioni, da parte della ME MB, della cessione dei crediti esercitati dalla AN OL FI. Detta sentenza va, perciò, cassata limitatamente a tale parte e la causa va rinviata per un nuovo esame del punto indicato ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999