Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1999, n. 1876
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di un Tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta l'invalidità del decreto, poiché fra quel processo ed il successivo processo di di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste ne' un rapporto di litispendenza, ne' un rapporto di continenza, difettando il presupposto della pendenza avanti a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende applicabile la disciplina della riunione ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (nell'enunciare il principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale in primo grado, decidendo sui due giudizi riuniti, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, avesse ritenuto assorbita dal riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale, omettendo di pronunciare su di essa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1999, n. 1876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1876
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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