Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
Anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue - senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza - la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/1999, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONFINVALIDI CONF GEN INVALIDI MUTILATI, del Lavoro Civili, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo difende unitamente all'avvocato G CHIUCHIARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA P. MARSICA SPA, in persona del Presidente Avv. Elio Tartaglia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAMIRA 53, presso lo studio dell'avvocato STUDIO COZZELLA C, difeso dall'avvocato CESIDIO DI GRAVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INAIL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 596/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/11/97 depositata il 03/03/98; RG1134/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato VACCARELLA ROMANO;
udito l'Avvocato DI GRAVIO CESIDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La CA Popolare della Marsica ha iniziato un procedimento di esecuzione forzata in danno della Confederazione Generale per gli Invalidi e Mutilati del Lavoro e Civili (di seguito: VA) per conseguire il pagamento della somma di oltre lire 672 milioni procedendo a pignoramento delle somme dovute alla propria debitrice dal terzo, Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro.
La somma domandata era portata da decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in danno della VA dal presidente del tribunale di Avezzano.
La VA, con ricorso del 27 giugno 1995 rivolto ai pretore di Roma, ha chiesto che l'esecuzione forzata fosse dichiarata nulla e priva di effetti, in quanto il tribunale di Avezzano con sentenza parziale del 17 giugno 1995, aveva revocato il decreto ingiuntivo posto a base dell'azione esecutiva.
La CA si è costituita in giudizio ed ha sostenuto che la sentenza del tribunale di Avezzano non aveva efficacia esecutiva, perché si trattava di provvedimento incidentale suscettibile di essere rivisto dallo stesso tribunale.
Il pretore ha rimesso le parti davanti al tribunale di Roma competente per valore, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dalla CA Popolare della Marsica.
La VA si è costituita nel giudizio riassunto, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
2. L'opposizione all'esecuzione è stata rigettata dal tribunale.
La decisione è stata impugnata dalla VA, la quale ha dedotto che il primo giudice aveva ignorato l'effetto espansivo sugli atti esecutivi compiuti dalla CA (il pignoramento presso terzi), prodotto dalla sentenza del tribunale di Avezzano.
La decisione del tribunale è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 3 marzo 1998. La Corte di appello, per quanto ancora interessa, ha ritenuto:
che la sentenza con la quale il decreto ingiuntivo era stato revocato è di accertamento ed estranea alla previsione dell'immediata efficacia esecutiva indicata dall'art. 282 cod. proc. civ., novellato con la legge n. 353 del 1990; che la decisione non poteva provocare un effetto espansivo esterno, dato il carattere non impugnatorio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
che la caducazione degli atti esecutivi dipendenti dal decreto ingiuntivo revocato non poteva derivare neppure dalla disposizione contenuta nell'art. 653 cod. proc. civ., il quale non contiene il principio generale dell'immediata caducazione degli atti esecutivi già compiuti.
3. Per la cassazione di questa sentenza la VA ha proposto ricorso, articolato in un motivo unico.
Resiste con controricorso la s.p.a. CA Popolare della Marsica, la quale ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata, per negare l'efficacia immediata della sentenza del tribunale di Avezzano di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto che, anche dopo l'introduzione nell'ordinamento dell'esecuzione immediata delle sentenze di primo grado, sono estranee a questo effetto le sentenze di accertamento e, tra queste, quelle dichiarative della revoca del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di sentenze che non sono suscettibili di esecuzione forzata nelle forme tipiche.
La Corte di appello ha dichiarato anche che la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto non aveva prodotto l'effetto caducatorio degli atti esecutivi compiuti sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, dato che alla situazione data non si applicavano le disposizioni sull'efficacia esterna della riforma della sentenza indicati nell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte ha aggiunto che la caducazione degli atti esecutivi non poteva essere ricavata neppure dalla disposizione contenuta nell'art. 653 dello stesso codice, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo era stata disposta con sentenza di accertamento non definitiva.
2. Queste conclusioni sono criticate dalla VA, la quale, fatto proprio il principio contenuto nella sentenza di questa Corte n. 5007 del 1997 (secondo la quale "nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo l'accoglimento dell'opposizione in tal senso formulata comporta la radicale caducazione del decreto e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi..., in base ad esso compiuti, anche allorché il credito del ricorrente convenuto in opposizione venga riconosciuto nella sua totalità quale sorto dopo il deposito del decreto ingiuntivo"), sostiene che dal principio ora indicato "a fortiori" si deve ricavare che la revoca del decreto ingiuntivo determina il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 653, 633, 645 e 336, secondo comma, cod. proc. civ. La VA soggiunge che dal secondo comma del citato art. 653 si ricava il principio che la sentenza con la quale il decreto ingiuntivo è revocato si sostituisce immediatamente a questo, travolgendo anche gli atti esecutivi compiuti in base ad esso. Secondo la ricorrente la persuasività di questa conclusione è avvalorata dalla regola contenuta nell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, secondo il quale la pronuncia di riforma estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata prima ancora del suo passaggio in giudicato.
Le censure sono fondate secondo quanto si dirà.
3.1. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è complesso: comprende la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e della sua notificazione e l'accertamento della pretesa fatta valere con la domanda contenuta nel ricorso d'ingiunzione.
Il fenomeno, individuato da autorevole dottrina, è riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte: sent. 7 luglio 1993 n. 7448, esemplificativamente.
Da esso si ricava agevolmente che il controllo delle condizioni proprie del decreto e l'accertamento della pretesa sostanziale possono svolgersi in momenti diversi.
In ragione di ciò si può verificare quanto è accaduto nel presente giudizio: che il decreto sia revocato e che, nondimeno, il giudizio prosegua per l'accertamento del credito fatto valere con il ricorso monitorio.
Il problema di diritto che deve essere risolto in questa sede e che nasce dalla premessa è, quindi, quello degli effetti della sovrapposizione della sentenza di revoca del decreto sul decreto stesso, quando questa decisione ala intervenuta prima dell'accertamento positivo della pretesa fatta valere con la domanda contenuta nel ricorso d'ingiunzione.
3.2. Nel sistema vigente i giudizi civili a cognizione sommaria, tra i quali è compreso il procedimento di ingiunzione, sono caratterizzati dal fatto che il provvedimento emanato inaudita altera parte contiene l'accertamento, anche immediatamente esecutivo, della pretesa sostanziale fatta valere.
L'accertamento perdura anche nel corso del giudizio di opposizione che deve essere instaurato dopo l'emanazione del provvedimento favorevole, ma può essere superato dalla sentenza che decide l'opposizione.
Ciò accade quando l'opposizione sia accolta totalmente e non quando sia rigettata, in quanto l'unico effetto del rigetto dell'opposizione è quello di attribuire efficacia esecutiva al decreto che non fosse tale, come è indicato dal primo comma dell'art. 653 cod. proc. civ. Da questo limitato punto di vista è condivisibile la tesi della controricorrente secondo la quale non è conferente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 5007 del 1997 indicata dalla difesa della VA, perché nel caso in essa esaminato l'accoglimento, dell'opposizione al decreto ingiuntivo era stato disposto con sentenza unica.
In questa sede non interessa, però, il caso del rigetto totale dell'opposizione e neppure quello del suo totale accoglimento. Interessa, invece, quello in cui "l'opposizione sia accolta solo in parte... " ed il caso può verificarsi per ragioni di merito o di rito.
L'accoglimento in parte dell'opposizione per ragioni di merito è regolato dal secondo comma del citato art. 653, dal quale si ricava che la sentenza di accoglimento dell'opposizione per una parte è di condanna e si sostituisce integralmente al decreto ingiuntivo (fatti salvi gli atti di esecuzione già compiuti in base ad esso nei limiti della somma o della quantità ridotta) e per altra parte è di accertamento negativo della pretesa e non richiede neppure la revoca del decreto.
In questa situazione il creditore rimane privo di titolo esecutivo per la parte della pretesa implicitamente negata con l'accoglimento dell'opposizione, ma non per la parte implicitamente riconosciuta.
Il caso dell'accoglimento dell'opposizione, per ragioni di rito che non precludono, come è avvenuto nella fattispecie che si sta esaminando, l'accoglimento dell'azione ordinaria del creditore per le ragioni di merito fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio, non è espressamente regolato, ma la lacuna può essere colmata dando coerenza al sistema di sostituzione dei provvedimenti sommari con quelli a cognizione piena.
Il superamento di questa lacuna, naturalmente, consente di risolvere il problema, già indicato come decisivo in questo giudizio, della conservazione degli effetti degli atti di esecuzione già compiuti.
4. Il Collegio ritiene che la perdita dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dipende non soltanto dall'accoglimento totale dell'opposizione, ma consegue anche all'accoglimento di questa per ragioni di rito.
La sentenza che contiene tale statuizione, invero, produce immediatamente l'effetto caducatorio prima Indicato e nel quale si condensa la pronuncia, come accade In altre ipotesi contemplate dal codice di procedura vigente.
Si possono indicare al riguardo il caso della riforma o cassazione della sentenza impugnata (artt. 336, primo comma, 353 e 354) e quello della revoca del provvedimento cautelare a seguito di reclamo ex art. 669terdecies.
In particolare, non è logicamente concepibile che gli effetti di un provvedimento sommario, sia pure esecutivo, sopravvivano alla sentenza di accertamento negativo di quel provvedimento che, appunto, viene revocato.
La sentenza di accertamento negativo, dunque, supera il precedente accertamento sommario, si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo e questo scompare dalla scena del processo. Il processo, cioè, ha ragione di proseguire solo per l'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio: unico atto che sopravvive alla sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Gli atti di esecuzione già compiuti, pertanto, restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di effetto sostitutivo prima indicati.
Nè vale obbiettare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e della quale sarebbe testimonianza la sentenza 21 marzo 1997, n. 2552, la caducazione degli effetti del decreto ingiuntivo revocato si producono solo con il passaggio in giudicato della sentenza che la dispone.
L'obbiezione non è pertinente, perché la sentenza non contiene le affermazioni ad esse attribuite dalla controricorrente, ma si limita ad affrontare il problema della conservazione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto revocato nel contesto dell'accoglimento dell'opposizione con sentenza unica e per ragioni di merito ("totale invalidità e revoca del decreto ingiuntivo per difetto del requisito dell'esigibilità del credito" [ndr, nella sentenza prima citata] ed eguale accoglimento totale dell'opposizione a decreto ingiuntivo "in ragione della temporanea inesigibilità del credito azionato in sede monitoria" [ndr, nella sentenza 5 giugno 1997, n. 50071]. Nel caso che interessa in questa sede, invece, la revoca del decreto ingiuntivo è stata dichiarata per ragioni di rito ed è stato fatta salva la continuazione del giudizio di opposizione per l'accertamento del credito.
4.1. Da questi principi discendono le seguenti implicazioni valevoli nel presente giudizio:
-la sentenza con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo per il motivo che il decreto non era stato regolarmente notificato si è sovrapposta interamente al decreto, privandolo ex tunc dell'efficacia esecutiva, come accade in tutti i casi di revoca;
-la perdita di questi effetti discende direttamente dalla sentenza stessa e non era necessario attenderne il passaggio in giudicato in senso formale.
4.2. La sentenza impugnata, ritenendo che la revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza del tribunale di Avezzano non incideva sul pignoramento presso terzi richiesto in danno della VA, non si è attenuta a questi principi e deve essere cassata.
L'argomento specifico, prospettato dalla ricorrente, dell'effetto espansivo della detta sentenza del tribunale di Avezzano, resta assorbito dalla soluzione proposta.
4.3. Si deve comunque aggiungere che la cassazione della sentenza impugnata non richiede il rinvio della causa al giudice del merito, il quale non avrebbe altra pronuncia da rendere se non quella di prendere atto dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo e di accogliere l'opposizione all'esecuzione.
La pronuncia può essere resa direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. e l'opposizione all'esecuzione proposta dalla VA, quindi, deve essere accolta.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, con pronuncia nel merito, deve essere accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla VA con il ricorso del 27 giugno 1995.
Le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti considerando la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dalla VA con il ricorso del 27 giugno 1995; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999