Sentenza 19 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui.
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2014, n. 32025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32025 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 534
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 16505/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZU OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 14.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 14.1.2013 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 24.10.2011, aveva condannato ZU OR alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 624 c.p., comma 2, art. 625 c.p., n. 2).
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale:
1) non ha fornito adeguata risposta alla doglianza difensiva in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di furto, ad avviso del ricorrente non configurabile, poiché il ZU si è limitato a ricevere la corrente elettrica dal proprio vicino, in attesa della fornitura da parte dell'Enel, non sapendo dell'originario allaccio illecito effettuato da quest'ultimo;
2) ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, senza considerare che gli atti di violenza sulla cabina elettrica e sui fili per l'allaccio sono stati commessi prima dell'asserita condotta di appropriazione dell'energia elettrica, circostanza che la difesa del ZU avrebbe voluto dimostrare attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sulla quale la corte territoriale non si pronunciava.
3. Il ricorso non può essere accolto, in quanto entrambi i motivi di ricorso devono ritenersi infondati.
3.1 Al riguardo occorre soffermarsi brevemente sulla fattispecie concreta, come descritta dalla sentenza di primo grado, che forma un prodotto unico con quella di secondo grado, essendo entrambe le decisioni sorrette da un apparato argomentativo uniforme. La condotta contestata al ZU consiste nell'avere prelevato energia elettrica da una cabina dell'Enel, ubicata in prossimità del punto vendita di materiale da giardinaggio e da villeggiatura allestito all'aperto dall'imputato, per mezzo di un allaccio abusivo, realizzato collegando alcuni cavi elettrici alla rete elettrica esterna passante dalla menzionata cabina, dopo averne parzialmente divelto lo sportello superiore (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado).
Orbene, non appare revocabile in dubbio (ed, infatti, nemmeno il ricorrente lo contesta) che siffatta condotta integri l'elemento oggettivo del delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Prescindendo dalla parziale rottura della cabina elettrica, che pure integra la violenza sulle cose, va rilevato che secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettrica sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori (cfr. Cass., sez. 4^, 04/06/2008, n. 27445, rv. 240888;
Cass., sez. 4^, 23.11.2012, n. 23660, rv. 256190). Se ciò è vero, come è vero, allora l'imputato non può pretendere di andare esente da responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che, come affermato dallo stesso ZU in sede di esame dibattimentale, egli non ha "personalmente compiuto alcuna violenza sulle cose atteso che la cabina elettrica in questione già in precedenza presentava gli sportelli del tutto rotti e che l'allaccio era stato materialmente attuato da un altro venditore all'aperto, un nord africano, il quale si era offerto di realizzare l'innesto accanto al proprio, parimenti abusivo" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado). Non solo, infatti, come chiarito dal Supremo Collegio in un condivisibile arresto, la sottrazione illecita di energia elettrica realizzata mediante un abusivo allaccio con cavi elettrici ad una utenza altrui, integra il reato di furto ancorché detto allaccio non sia stato posto in essere dall'agente il quale sia limitato unicamente a farne uso (cfr. Cass., sez. 5^, 29/11/2006, n. 41554), ma, nel caso in esame, non può nemmeno dirsi che il ZU si sia limitato a fare uso dell'allaccio altrui, nella inconsapevolezza del carattere abusivo dell'allaccio stesso, risultando, piuttosto, che il ricorrente si è dolosamente avvalso della collaborazione del venditore nord africano per realizzare un innesto autonomo alla rete elettrica esterna dell'Enel, fornendo, come chiarito dallo stesso imputato, anche "i cavi necessari per l'esecuzione della operazione illecita (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado).
Di conseguenza assolutamente superflua sarebbe stata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che del tutto legittimamente la corte territoriale non ha disposto, rigettando implicitamente la relativa richiesta, come si evince dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 22.5.2013, n. 27825, rv. 256340).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014