Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, anche ai fini della norma transitoria di cui all'art. 43 della legge 21 novembre 1991, n. 374, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione. Nè a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo "fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva". Pertanto, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ. che nella formulazione novellata, esclude la rilevanza dei mutamenti della legge successivi alla proposizione della domanda, qualora il decreto ingiuntivo proposto davanti al conciliatore sia stato depositato anteriormente al 1.ò maggio 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 374 del 1991),la causa deve considerarsi pendente, a tale data, davanti al conciliatore, che deve pertanto provvedere sulla stessa a norma della disposizione transitoria sopra citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8118 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. OV SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI IT RI, domiciliato ex lege P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LUIGI ONORATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RS OR NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4/96 del Giudice conciliatore di FERRANDINA, depositata il 30/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/03/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del terzo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO IO IZ, con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 1995, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L.476.000 emesso il 12 dicembre 1995 dal Conciliatore di Ferrandina su ricorso proposto in data 31 gennaio 1995 da AT OV ER, che assumeva essergli dovuta detta somma in corrispettivo di prestazioni rese in qualità di operaio elettricista.
A fondamento dell'opposizione lo IZ eccepì, tra l'altro, il difetto di "giurisdizione" del Conciliatore, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il giorno precedente l'entrata in vigore della L. 21 novembre 1991, n.374, che sopprimeva l'ufficio del Conciliatore, dando vita al Giudice di Pace. L'opposto, costituendosi in giudizio, resistè all'opposizione, chiedendone il rigetto.
L'adito Conciliatore, con sentenza resa in data 30 dicembre 1996, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento della somma di L.483.960 oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio di opposizione.
La motivazione di tale decisione è tutta racchiusa nella seguente proposizione: "L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato".
Propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, lo IZ.
L'intimato ER non ha svolto attività difensiva. V'è memoria illustrativa del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per difetto assoluto di "giurisdizione", in relazione all'art. 360 n.l., cod.proc.civ., adducendo che il Conciliatore non era competente ad emettere il decreto ingiuntivo, poiché il 1^ maggio 1995 era entrata in vigore la L. n.374 del 1991, che aboliva l'ufficio del Conciliatore, istituendo il Giudice di Pace.
Sottolineando che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato "a fine aprile 1995", il ricorrente contesta che potesse farsi applicazione della norma transitoria di cui all'art. 43 della citata legge, che mantiene in vita la competenza del conciliatore per le cause innanzi a lui pendenti alla data di entrata in vigore della legge, non potendosi, la causa in esame, considerare pendente alla data del 1^ maggio 1995 ai sensi dell'art. 643, co. 30, cod.proc.civ.. La censura è priva di fondamento.
Va premesso che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, nel caso in esame non viene prospettato un problema di difetto di giurisdizione, bensì di competenza.
Invero, si ha difetto di giurisdizione solo quando un giudice invada la sfera riservata ad un giudice di diverso ordine. Nella specie, invece, per effetto della L. n.374 del 1991, il Conciliatore, pur essendo soppresso a seguito dell'istituzione del giudice di pace, ai sensi dell'art. 43 della stessa Legge, conservava la competenza a conoscere delle cause pendenti innanzi a lui alla data di entrata in vigore della legge, sicché, in tali limiti esso continuava a far parte dell'ordine giudiziario.
Ne deriva, pertanto, che le questioni relative al riparto di competenza tra il Conciliatore ed il Giudice di Pace, con riferimento alla norma transitoria di cui all'art. 43 della citata legge, non pongono problemi di giurisdizione, bensì di competenza. Ciò premesso, si osserva che, come reiteratamente ritenuto da questa Suprema Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 9714 del 29 settembre 1998, confermativa dell'indirizzo segnato da sent. n. 7292 del 13 giugno 1992 e da sent. n. 4904 del 15 maggio 1998), nel procedimento monitorio, ai fini della determinazione della competenza, devesi avere riguardo alla data di proposizione del ricorso, poiché è con il ricorso che viene proposta la domanda che dà vita al procedimento monitorio, sicché l'art. 633 cod.proc.civ., nel disporre che il giudice competente pronuncia l'ingiunzione su domanda di chi si ritenga creditore, evidentemente richiede che i presupposti di applicazione dell'art. 5 cod.proc.civ. siano presenti già al momento del deposito del ricorso.
L'esattezza dell'indirizzo giurisprudenziale qui accolto trova conferma nel rilievo che nel procedimento monitorio la fase di opposizione è solo eventuale, dipendendo, appunto, dalla proposizione dell'opposizione da parte del debitore ingiunto, il quale potrebbe ritenere, invece, di fare acquiescenza alla notificazione del decreto, sicché in tal caso il procedimento monitorio si esaurisce nella prima fase. È, dunque, evidente che il giudice, già nell'esaminare il ricorso, è tenuto ad accertare in primo luogo la propria competenza.
A diverso avviso non può indurre la norma posta dall'art. 643, co.3^, cod.proc.civ., secondo cui è con riferimento alla data della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo "fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) con riferimento all'eventualità del l'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva, anche eventualmente definitiva, del procedimento monitorio e gli effetti ad essi ricollegabili, primo fra tutti la determinazione della competenza al momento della proposizione della domanda, giusta la regola posta dall'art. 5 CPC che, tra l'altro, nella formulazione novellata, esclude la rilevanza dei mutamenti della legge successivi a tale proposizione". (v. citata sent. n. 9714 del 29 settembre 1998). Pertanto, poiché nel caso in esame il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato in data 31 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 43 L. n.374 del 1991 la causa, alla data di entrata in vigore della stessa legge, doveva ritenersi pendente innanzi al conciliatore.
L'esame del secondo motivo va posposto all'esame del terzo motivo, che rispetto ad esso ha carattere assorbente. Col terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che il Conciliatore non ha in alcun modo motivata la reiezione dell'opposizione, formulando, peraltro, un contraddittorio dispositivo, in cui non è dato comprendere chi sia attore e chi convenuto.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata, che pur si diffonde nella riproduzione integrale dei verbali d'udienza, manca del tutto dell'esposizione delle ragioni che hanno indotto il Conciliatore a respingere l'opposizione, poiché la motivazione, al riguardo, si esaurisce nella seguente espressione: "L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato".
Trattasi di vizio, che derivando dalla violazione di una norma processuale, rende ammissibile il ricorso ancorché trattisi di sentenza resa secondo equità.
Il dispositivo, peraltro, pur consentendo, in coordinazione con la trascritta espressione, di comprendere che l'opposizione viene rigettata, non è formalmente corretto, poiché, trascurando la considerazione che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto conserva la sostanziale posizione di attore, statuisce il rigetto della "domanda attrice", salvo, poi, a condannare lo IZ opponente, al pagamento della somma richiesta dal ER. L'accoglimento del terzo motivo assorbe il secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta prova scritta, idonea all'emissione del provvedimento monitorio la fattura prodotta dal ER.
Conclusivamente, per effetto dell'accoglimento del secondo mezzo, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa al Giudice di Pace di Ferrandina, che giudicherà, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, esaminando i motivi di merito dell'opposizione proposta dallo IZ.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Ferrandino.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999