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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/10/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2231/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2231/2024 RG.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato in Martina Franca
(TA), Via C. Battisti n.13 presso lo studio dell'avv. Francesco Caramia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(SR), Via Siracusa n.65, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. BR Capodicasa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso, depositato in data 21/06/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dalla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio, CP_1
celebrato con rito civile, in Aarburg (Svizzera), il 24/04/2012 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi dell'anno 2012, al n.33, Parte II, Serie C) e dalla cui unione non sono nati figli.
In particolare, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie, per abbandono del tetto coniugale.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con memoria difensiva, depositata in data 24/01/2025, si costituiva la sig.ra , la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione ex adverso formulata, chiedendo il rigetto della domanda di addebito nonché di stabilire e determinare un assegno a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
quale contributo per il mantenimento della stessa, tenuto conto della posizione disparità reddituale
[...]
tra i coniugi.
Con note scritte, depositate in data 3/10/2025, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano disporsi la trasformazione del procedimento in congiunto.
All'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, fissando residenza e domicilio ove ritengono;
b) i coniugi danno atto che l'abitazione coniugale risulta da tempo dismessa e che gli stessi hanno prelevato dalla stessa ogni proprio bene personale;
c) i coniugi danno atto di aver diviso i beni oggetto del patrimonio della comunione matrimoniale;
pagina 2 di 4 d) il Sig. senza alcun riconoscimento dell'obbligo, ma al sol fine definire il giudizio, ha versato Pt_1
alla Sig. ra nelle more del presente giudizio la somma di Euro 11.000,00, una tantum, ad estinzione CP_1
di ogni pretesa della medesima Signora per concorso nel mantenimento, a mezzo di bonifici bancari corrisposti con i seguenti importi e rate:
Euro 4.000,00 in data 30.07.2025, Euro 3.500,00 in data 30.08.2025; Euro 3.500,00 in data 30.09.2025.
e) i coniugi danno atto pertanto di non avere alcuna ulteriore pendenza patrimoniale e si rilasciano per quanto occorra reciproca quietanza;
f) confermando di aver definito ogni questione rapporto, i coniugi concordano altresì di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di oneri patrimoniali
a proprio rispettivo carico e con rispettiva rinuncia alla eventuale divisione di redditi e contributi ai fini della determinazione del montante contributivo;
si impegnano a sottoscrivere relativo Ricorso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiarerà la separazione;
g) per quanto necessario, i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio.
h) le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti;
i) sottoscrivono il presente atto per sola rinuncia al vincolo professionale gli Avv. ti Francesco Caramia
e BR DI.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Aarburg (Svizzera), CP_1
il 24/04/2012 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi dell'anno 2012, al n.33, Parte II, Serie C) alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MENFI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21/10/2025
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2231/2024 RG.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato in Martina Franca
(TA), Via C. Battisti n.13 presso lo studio dell'avv. Francesco Caramia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(SR), Via Siracusa n.65, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. BR Capodicasa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso, depositato in data 21/06/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dalla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio, CP_1
celebrato con rito civile, in Aarburg (Svizzera), il 24/04/2012 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi dell'anno 2012, al n.33, Parte II, Serie C) e dalla cui unione non sono nati figli.
In particolare, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie, per abbandono del tetto coniugale.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con memoria difensiva, depositata in data 24/01/2025, si costituiva la sig.ra , la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione ex adverso formulata, chiedendo il rigetto della domanda di addebito nonché di stabilire e determinare un assegno a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
quale contributo per il mantenimento della stessa, tenuto conto della posizione disparità reddituale
[...]
tra i coniugi.
Con note scritte, depositate in data 3/10/2025, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano disporsi la trasformazione del procedimento in congiunto.
All'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, fissando residenza e domicilio ove ritengono;
b) i coniugi danno atto che l'abitazione coniugale risulta da tempo dismessa e che gli stessi hanno prelevato dalla stessa ogni proprio bene personale;
c) i coniugi danno atto di aver diviso i beni oggetto del patrimonio della comunione matrimoniale;
pagina 2 di 4 d) il Sig. senza alcun riconoscimento dell'obbligo, ma al sol fine definire il giudizio, ha versato Pt_1
alla Sig. ra nelle more del presente giudizio la somma di Euro 11.000,00, una tantum, ad estinzione CP_1
di ogni pretesa della medesima Signora per concorso nel mantenimento, a mezzo di bonifici bancari corrisposti con i seguenti importi e rate:
Euro 4.000,00 in data 30.07.2025, Euro 3.500,00 in data 30.08.2025; Euro 3.500,00 in data 30.09.2025.
e) i coniugi danno atto pertanto di non avere alcuna ulteriore pendenza patrimoniale e si rilasciano per quanto occorra reciproca quietanza;
f) confermando di aver definito ogni questione rapporto, i coniugi concordano altresì di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di oneri patrimoniali
a proprio rispettivo carico e con rispettiva rinuncia alla eventuale divisione di redditi e contributi ai fini della determinazione del montante contributivo;
si impegnano a sottoscrivere relativo Ricorso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiarerà la separazione;
g) per quanto necessario, i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio.
h) le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti;
i) sottoscrivono il presente atto per sola rinuncia al vincolo professionale gli Avv. ti Francesco Caramia
e BR DI.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Aarburg (Svizzera), CP_1
il 24/04/2012 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi dell'anno 2012, al n.33, Parte II, Serie C) alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MENFI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21/10/2025
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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