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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9859/2021,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Caracuta, per procura in atti;
OPPONENTE
NONCHE'
Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv.to Maria Rotondo, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Montinaro e Danilo Rosalini, per procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
● Con atto di citazione notificato il 17.12.2021 (R.G.N. 9859/2021), il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2453/2021, emesso il giorno 8.11.2021 dal
Tribunale di Lecce, con cui aveva ottenuto nei suoi confronti, nonché Controparte_2 verso l' ingiunzione per il pagamento di Controparte_3
€ 27.164,80, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per attività professionale espletata negli anni dal 2018 al 2021. In particolare, l'Ente opponente eccepiva, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Brindisi, sulla base di un duplice presupposto: la sede delle società intimate e in alternativa il luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Sotto altro profilo, poi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Pertanto, parte opponente concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del
Tribunale di Brindisi e in difetto che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio dichiarando espressamente di aderire Controparte_2 all'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 28 e 38 c.p.c., contestando nel merito la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente. Pertanto, concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
Lecce in favore del Tribunale di Brindisi e perché a seguito della riassunzione fosse rigettata l'opposizione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
● Con atto di citazione notificato il 18.12.2021 (R.G.N. 10065/2021) anche l'
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 2453/2021, emesso il giorno 8.11.2021 dal Tribunale di Lecce, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore di quella del Tribunale di Brindisi, sulla base dei criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.. Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Brindisi con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio dichiarando di aderire all'eccezione di Controparte_2 incompetenza territoriale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 28 e 38 c.p.c., chiedendo la riunione del procedimento al giudizio iscritto al R.G.N. 9859/2021, relativo al medesimo decreto ingiuntivo. Contestando nel merito la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente, quindi, concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
2 Lecce in favore del Tribunale di Brindisi e che, a seguito della riassunzione, fosse rigettata l'opposizione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza del 5.5.2022, alla luce delle evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione del giudizio R.G.N. 10065/2021 al giudizio R.G.N. 9859/2021 di più antica iscrizione a ruolo. A seguito di alcuni rinvii chiesti dalle parti per tentare un bonario componimento della controversia, rilevata l'opportunità di decidere in merito alla questione preliminare del difetto di competenza di quest'Ufficio, all'udienza del 19.11.2025 le parti precisavano le conclusioni e, quindi, la causa era discussa e decisa in data odierna, ex art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza letta in udienza.
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L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni, infatti, emerge con adeguata chiarezza che le parti opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce ai sensi degli artt.
19 e 20c.p.c., in favore del Tribunale di Brindisi e parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha aderito espressamente all'eccezione, riconoscendo la competenza territoriale del
Tribunale di Brindisi.
Peraltro, il presente giudizio non rientra nelle ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. e quindi trova applicazione la norma di cui all'art. 38, secondo comma, c.p.c. in base al quale “fuori dai casi previsti dall'art.28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Pertanto, in forza dell'accordo delle parti, questo giudice deve riconoscere la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Brindisi, con preclusione in questa sede dell'esame nel merito della controversia.
Conseguentemente, va anche disposta la revoca del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione.
Per quanto concerne, poi, le spese di lite, secondo la prevalente interpretazione della giurisprudenza di legittimità l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti opponenti esclude il potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali. La decisione sulle spese processuali spetta, pertanto, al giudice territorialmente competente, cui è rimessa la causa (Cass.
Civ. Sez. II, sentenza 30 luglio 2024, n. 21300; Cass Civ. Sez. VI-III, ordinanza 11 maggio 2022,
n. 15017 del 11/05/2022).
P.Q.M.
3 il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, in favore del Tribunale di Brindisi
e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2453/2021, emesso il giorno 8.11.2021 dal Tribunale di Lecce;
2) fissa in mesi tre, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.
Lecce, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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