Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 820
Articolo 2
Versione
26 ottobre 1950
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 150.000.000 per lavori occorrenti alla sistemazione e riapertura dei musei e gallerie, anche non governativi, compresi nella giurisdizione della Sopraintendenza alle gallerie di prima classe di Firenze.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1950