Articolo 2150 del Codice civile
Articolo 2122Articolo 2112
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19 aprile 1942
Art. 2150.

(Rappresentanza della famiglia colonica).

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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