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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5280/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5280/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carola Sommariva ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
1 Pers
nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- Il figlio sarà affidato in via congiunta ai signori e Per_2 Parte_1
con collocazione presso la residenza della madre, attualmente fissata Parte_2
in Via Roma n. 106 A, Tesero (TN);
- Le decisioni di maggior interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
- Considerata la lontananza del padre dall'abitazione del minore, al fine di agevolare la gestione del minore , i genitori concordano che la sig.ra Per_2
presso cui è collocato il figlio, abbia potere di firma per le decisioni Parte_1
Pers ordinarie relative al minore
- Quanto al regime di visita, le parti concordano nello stabilire un ampio diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte della madre rispetto alle giornate di visita.
• Considerata la tenera età del minore per cui è opportuno privilegiare il mantenimento dell'habitat domestico del bambino, il padre si recherà in visita nell'abitazione materna un giorno in settimana che verrà di volta in volta concordato tra i genitori stessi.
• Successivamente al compimento del quinto anno di età, il minore trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale e i fine settimana alterni con permanenza del minore presso il padre dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica.
• Il minore successivamente al compimento del quinto anno di età comincerà a trascorrere le vacanze pasquali, ricorrenze o altri eventi familiari ad anni alterni con ciascun genitore. Per le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche consecutive.
- Il sig. concorrerà al mantenimento del figlio nella misura mensile Parte_2 di Euro 300,00 (trecento/00), rivalutabili secondo l'indice ISTAT, la cui somma dovrà essere versata entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra che sarà successivamente comunicato. Per le modalità di Parte_1
2 mantenimento del figlio le parti faranno riferimento al Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense dd. 29.11.2007 (all. 17).
- Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun genitore, spese che dovranno in ogni caso essere concordate tra i due genitori se di importo superiore ad euro
150,00.
- I predetti impegni economici avranno a valere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e potranno essere rivisti, anche precedentemente, in base alle esigenze del figlio e alla disponibilità economica dei genitori.
- I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
- Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili.”.
Pers I ricorrenti hanno esposto che la signora vive insieme al figlio a Parte_1
Tesero (TN) in via Roma n. 106 A in un appartamento in locazione con canone mensile di € 550,00 (spese escluse), mentre il signor è residente e vive Per_2
abitualmente a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in via Rospel n. 6, ma al momento sta vivendo in Austria per ragioni lavorative con possibilità di rientro in
Italia a cadenza settimanale nel proprio giorno libero.
Le parti hanno dato atto che la signora attualmente in congedo di Parte_1
maternità fino al 5 febbraio 2025 con possibilità di usufruire anche della maternità facoltativa, è impiegata come infermiera presso la APSP Giovanelli di Tesero con contratto a tempo indeterminato e reddito come da documentazione allegata (v. docc.
6-8 allegati al ricorso), mentre il signor è operaio dipendente presso la Per_2
ditta austriaca Schneestern con contratto a tempo determinato e reddito come da documentazione allegata (v. docc.
3-5 allegati al ricorso); il ricorrente ha esposto che, in caso di mancato rinnovo del contratto dopo il 28 aprile 2025, riprenderà a lavorare come operaio presso una ditta locale di Primiero San Martino di Castrozza.
Le parti hanno dato atto di essere titolari di un conto corrente ciascuno, di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e che non vi sono beni patrimoniali da
3 dividere;
i ricorrenti, inoltre, hanno allegato che la signora è proprietaria Parte_1
di due autovetture, di cui una in uso al proprio padre.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio Pers minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone Pers che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio nato a
Cavalese (TN) il 2 novembre 2024, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5280/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carola Sommariva ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
1 Pers
nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- Il figlio sarà affidato in via congiunta ai signori e Per_2 Parte_1
con collocazione presso la residenza della madre, attualmente fissata Parte_2
in Via Roma n. 106 A, Tesero (TN);
- Le decisioni di maggior interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
- Considerata la lontananza del padre dall'abitazione del minore, al fine di agevolare la gestione del minore , i genitori concordano che la sig.ra Per_2
presso cui è collocato il figlio, abbia potere di firma per le decisioni Parte_1
Pers ordinarie relative al minore
- Quanto al regime di visita, le parti concordano nello stabilire un ampio diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte della madre rispetto alle giornate di visita.
• Considerata la tenera età del minore per cui è opportuno privilegiare il mantenimento dell'habitat domestico del bambino, il padre si recherà in visita nell'abitazione materna un giorno in settimana che verrà di volta in volta concordato tra i genitori stessi.
• Successivamente al compimento del quinto anno di età, il minore trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale e i fine settimana alterni con permanenza del minore presso il padre dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica.
• Il minore successivamente al compimento del quinto anno di età comincerà a trascorrere le vacanze pasquali, ricorrenze o altri eventi familiari ad anni alterni con ciascun genitore. Per le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche consecutive.
- Il sig. concorrerà al mantenimento del figlio nella misura mensile Parte_2 di Euro 300,00 (trecento/00), rivalutabili secondo l'indice ISTAT, la cui somma dovrà essere versata entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra che sarà successivamente comunicato. Per le modalità di Parte_1
2 mantenimento del figlio le parti faranno riferimento al Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense dd. 29.11.2007 (all. 17).
- Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun genitore, spese che dovranno in ogni caso essere concordate tra i due genitori se di importo superiore ad euro
150,00.
- I predetti impegni economici avranno a valere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e potranno essere rivisti, anche precedentemente, in base alle esigenze del figlio e alla disponibilità economica dei genitori.
- I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
- Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili.”.
Pers I ricorrenti hanno esposto che la signora vive insieme al figlio a Parte_1
Tesero (TN) in via Roma n. 106 A in un appartamento in locazione con canone mensile di € 550,00 (spese escluse), mentre il signor è residente e vive Per_2
abitualmente a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in via Rospel n. 6, ma al momento sta vivendo in Austria per ragioni lavorative con possibilità di rientro in
Italia a cadenza settimanale nel proprio giorno libero.
Le parti hanno dato atto che la signora attualmente in congedo di Parte_1
maternità fino al 5 febbraio 2025 con possibilità di usufruire anche della maternità facoltativa, è impiegata come infermiera presso la APSP Giovanelli di Tesero con contratto a tempo indeterminato e reddito come da documentazione allegata (v. docc.
6-8 allegati al ricorso), mentre il signor è operaio dipendente presso la Per_2
ditta austriaca Schneestern con contratto a tempo determinato e reddito come da documentazione allegata (v. docc.
3-5 allegati al ricorso); il ricorrente ha esposto che, in caso di mancato rinnovo del contratto dopo il 28 aprile 2025, riprenderà a lavorare come operaio presso una ditta locale di Primiero San Martino di Castrozza.
Le parti hanno dato atto di essere titolari di un conto corrente ciascuno, di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e che non vi sono beni patrimoniali da
3 dividere;
i ricorrenti, inoltre, hanno allegato che la signora è proprietaria Parte_1
di due autovetture, di cui una in uso al proprio padre.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio Pers minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone Pers che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio nato a
Cavalese (TN) il 2 novembre 2024, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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