Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2019, n. 13751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13751 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
13751-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 3985/2019 - CC 18/12/2019- MARCO VANNUCCI R.G.N. 30909/2019 LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Relatore - GIACOMO ROCCHI IO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto al Tribunale di sorveglianza di Roma, MA IA, detenuto in espiazione pena, chiedeva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale;
della detenzione domiciliare;
del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute.
2. Con ordinanza del 23 maggio 2019, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava tutte le richieste.
3. L'avv. prof. Carlo Taormina, difensore di MA IA, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata, nel fare riferimento allo stato di salute del IA e nel definirlo mediocre ma, comunque, compatibile con il regime carcerario, incorre in evidente vizio di motivazione, pur richiamando, alla stregua di un elemento dimostrativo, l'orientamento della Suprema Corte di cassazione in forza del quale l'esecuzione di pena non può attuarsi quando, per la gravità della condizione patologica del soggetto in vinculis, si impone a costui una sofferenza aggiuntiva non necessaria ai fini del trattamento esecutivo, soprattutto quando non si possa assicurare al detenuto un sistema di cure adeguato e conforme al senso di umanità. In particolare, la motivazione risulta apparente e carente nella parte in cui, senza effettuare alcuna esplicazione al riguardo, si limita ad osservare che lo stato di salute del IA è evidentemente molto diverso dalla situazione esaminata dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, già dalla relazione sanitaria redatta il 18 maggio 2019 emergeva un quadro clinico complesso e non esente da dubbi, soprattutto rispetto ad alcune lesioni focali, di poco superiori al centimetro, riscontrate in sede di ecografia addominale superiore, riconducibili solo apparentemente ad angiomi e, pertanto, ritenute meritevoli di approfondimento con TAC. Il detenuto ha riferito, 2 inoltre, sensazioni di inappetenza, nausea a frequenti episodi di vomito postprandiale con conseguente notevole calo ponderale, in progressivo peggioramento, peraltro confermato tramite accertamento medico-legale effettuato dalla dott.ssa Stefania Sopreno il 25 luglio 2019. L'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata si evincono dal fatto che il provvedimento richiama la suddetta giurisprudenza di legittimità ma, poi, non attribuisce alcun valore all'accertato calo ponderale né al quadro clinico generale, definito mediocre.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione della disposizione di cui all'art. dell'art.
4-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere che sia incluso, tra i reati ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione, il reato di estorsione aggravata dalla riunione di più persone, come contestato in atti, previsto e punito dagli artt. 110 e 629 in relazione all'art. 628, secondo comma, n. 1, cod. pen. L'ordinanza impugnata effettua una valutazione illogica, indicativa di un travisamento del fatto, ed incorre nella predetta erronea applicazione dell'art.
4-bis ord. pen. L'articolo dispone che, quando si tratta di detenuti o internati per i delitti di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen., i benefici possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ma, nel caso in esame, sono richiamati n r o M espressamente, nel capo di imputazione della condanna del IA, l'art. 629, in forma generica, e l'art. 628, secondo comma, n. 1, cod. pen., riferendosi all'ipotesi di condotta con violenza o minaccia commessa da più persone riunite. E le ipotesi di reato per i quali il IA è stato condannato, così come descritte nel capo di imputazione, che è tema di prova e dunque di veridicità dei fatti, non rientrano nell'elenco previsto dall'art.
4-bis ord. pen. Peraltro, nel caso di specie, un collegamento con la criminalità organizzata non è neppure astrattamente configurabile, in quanto la riunione di due persone - padre e figlio - non costituisce associazione per delinquere, eventualmente di tipo mafioso, essendo richiesto, per l'integrazione di tali fattispecie, un numero minimo di tre persone, come precisato dagli artt. 416 e 416-bis cod. pen.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata, mediante argomentare carente, contraddittorio e 3 manifestamente illogico, ha indicato solo apparentemente gli elementi sui quali si fonda la mancata concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, definendola sic et simpliciter prematura e non idonea a soddisfare le esigenze di prevenzione. In realtà, in primo luogo sussiste, nel caso di specie, il primo requisito necessario per accedere all'affidamento in prova, perché per il IA residua una pena inferiore a tre anni, anche in ragione della riduzione di 180 giorni riconosciuta a titolo di liberazione anticipata, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 15 maggio 2019, in quanto il detenuto ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, facendo registrare una condotta regolare. Nell'ordinanza ora impugnata, Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l'atteggiamento assunto dal detenuto poco collaborativo e poco disponibile al dialogo, ma ha mancato di precisare gli elementi posti alla base di tale valutazione, così incorrendo in motivazione apparente e assolutamente carente. Per quel che attiene alla sussistenza di un domicilio e di un lavoro, è stato puntualmente indicato come la signora EN ID abbia dato la disponibilità ad ospitare nel proprio appartamento il IA per tutta la durata della misura alternativa, nonché ad assumerlo come dipendente presso la propria ditta. Anche sotto tale profilo, la motivazione dell'ordinanza è apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, nell'affermare che l'attività lavorativa sia stata reperita in occasione del presente procedimento. Una tale circostanza, infatti, è irrilevante. Da ultimo, in relazione alla mancata conclusione, richiamata nell'ordinanza impugnata, dell'osservazione penitenziaria atteso il breve periodo detentivo, è opportuno precisare, anche sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'analisi della personalità deve essere compiuta collegialmente per almeno un mese in istituto, tempistica perfettamente rispettata nel caso in esame.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato, il 14 novembre 2011, memoria articolata in quattro punti.
4.1. Nel primo punto della memoria si ribadisce che MA IA è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 628, secondo comma, n. 1, cod. pen. Quindi, l'ordinanza impugnata ha errato nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ordinaria, sulla base dell'affermazione che il predetto reato rientrerebbe fra quelli c.d. ostativi, previsti dall'art.
4-bis ord. pen. Quest'ultima norma prende espressamente in considerazione, infatti, i reati 4 puniti dagli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen., precisando che è elemento essenziale, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva. Orbene, nel capo di imputazione per il quale MA IA è stato condannato risulta contestata la fattispecie di reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 628, secondo comma, n. 1, cod. pen., ma non emergono descrizioni di fatti o di condotte che implichino collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, né sussiste, nell'ambito della sentenza di merito, l'indicazione di circostanze che abbiano in qualche modo persino lambito una tematica del genere. Per completezza, va evidenziato che né prima né dopo la consumazione dei fatti contestati sono emersi comportamenti volgenti nella medesima direzione. Del resto, l'ordinanza impugnata risulta contraddittoria laddove non richiama la preclusione di cui all'art.
4-bis ord. pen. con riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerato che, anche ai fini dell'accesso a tale misura, la presenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, conduce al medesimo risultato.
4.2. Nel secondo punto della memoria difensiva si ribadisce che il Tribunale di sorveglianza di Roma è incorso in violazione di legge rendendo apodittiche argomentazioni per giustificare il diniego sia della detenzione domiciliare, sia dell'affidamento in prova al servizio sociale. Sussistono, invece, i presupposti per l'accesso alle suddette misure alternative, poiché la pena residua è inferiore a tre anni. Con specifico riferimento all' affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinanza impugnata definisce la misura non idonea alle esigenze di prevenzione», senza considerare la sussistenza, come da documentazione versata in atti, di due requisiti fondamentali, cioè la disponibilità di un domicilio e di un lavoro. Il provvedimento adduce che «l'attività lavorativa indicata fosse stata reperita in occasione del presente procedimento», ma il giudizio di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non è effettivamente comprensibile rispetto alla predetta circostanza che riveste, se del caso, un significato positivo, per nulla strumentale.
4.3. Nel terzo punto della memoria si nota che le affermazioni dell'ordinanza impugnata, secondo le quali l'affidamento in prova al servizio sociale non potrebbe essere concesso perché MA IA non avrebbe operato «una certa revisione critica» rispetto al reato per il quale è stato condannato e non si sarebbe mostrato «molto disponibile al dialogo 5 sull'argomento», si pone in contrasto, al di là della pertinenza e logicità di simili affermazioni, con la concessione, da parte del Magistrato di sorveglianza di Roma, in data 15 maggio 2019, di 180 giorni di riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, perché il detenuto aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e aveva tenuto una condotta regolare. Ai fini della concessione della misura, il giudice può ben prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può attribuire ad essi rilievo decisivo, dovendo confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità, per verificare se vi sia stata una sua evoluzione, tale da far ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti. L'ordinanza impugnata adduce apoditticamente, fra i motivi di rigetto della misura in discorso, la mancata conclusione del periodo di osservazione penitenziaria atteso il breve periodo detentivo». Senonché, l'art. 47 ord. pen. dispone che la misura alternativa possa essere concessa sulla base dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, periodo assolutamente rispettato nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su una istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha l'onere di acquisire d'ufficio, se del caso mediante rinvio dell'udienza, la relazione sull'osservazione del condannato, condotta in istituto, non potendo la mancanza, in atti, della relazione, ricadere negativamente sull'interessato, n r o T sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento. Al contempo, il provvedimento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale deve basarsi sul presupposto di una diagnosi di pericolosità fronteggiabile adeguatamente con gli strumenti coessenziali all'affidamento stesso. La diagnosi positiva, cioè, deve estrinsecarsi in una congrua motivazione che rifletta l'approfondito apprezzamento dei risultati dell'osservazione della personalità del soggetto, per cui risulta carente di motivazione quella decisione che, deliberando sull'affidamento, contenga un generico riferimento ai risultati dell'osservazione ed ometta ogni considerazione circa la rieducazione del reo ed il pericolo della commissione di altri reati. L'ordinanza ora impugnata non indica tutto ciò, quindi è affetta da violazione di legge. 6 4.4. Nel terzo punto della memoria difensiva si ribadisce che il Tribunale di sorveglianza di Roma è incorso in violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute, poiché ha definito il quadro clinico mediocre» ma lo ha ritenuto, senza motivazione, «compatibile con il regime carcerario», limitandosi a dire che le situazioni contemplate dalla giurisprudenza erano eccentriche rispetto alle occorrenze del caso. L'ordinanza si è riferita alla sentenza della giurisprudenza di legittimità, n. 54448 del 29/11/2016, che ha stabilito come «lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare non sia limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita ma ricomprende ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettare anche in carcere, al fine di evitare che l'esecuzione della pena si trasformi in una condizione umana degradante». Principio generale, dunque, è quello in forza del quale la restrizione cautelare o l'esecuzione di una pena non possono attuarsi quando, per la gravità della condizione patologica del soggetto in vinculis, si imponga a costui una sofferenza aggiuntiva non necessaria ai fini del trattamento esecutivo e quando non si possa assicurare al detenuto un sistema di cure adeguato e conforme al senso di umanità. Nello stesso senso si è pronunciata, in diverse occasioni, la Corte EDU, sviluppando principi sul tema nelle sentenze OS c. Grecia del 9 settembre 2010 e RA c. Italia in data 11 febbraio 2014. Nel caso di MA IA, qui in esame, la relazione sanitaria del 18 maggio 2019 ha certificato un quadro clinico complessivo e preoccupante sotto diversi profili e il detenuto ha riferito episodi di inappetenza, nausea, frequenti episodi di vomito postprandiale. Il quadro clinico-patologico delineato dalla suddetta relazione sanitaria necessitava, già all'epoca, di accertamenti, trattamenti e terapie incompatibili con il regime detentivo e con i principi generali sopra enunciati, posti a tutela della dignità umana, anche e soprattutto nell'ambito del regime carcerario. Spetta alla giurisdizione di sorveglianza la gestione oculata del rapporto fra condannato ed esecuzione della pena, dall'angolo visuale delle alternative che passano dall'incompatibilità carceraria alla detenzione domiciliare. Invero, l'art. 146 cod. pen. fa riferimento ad una incompatilità assoluta, mentre l'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando la pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita 7 contro chi si trovi in condizioni non di incompatibilità ma di grave infermità; ciò proprio al fine di evitare che l'esecuzione della pena possa avvenire in spregio del diritto alla salute e al senso di umanità. Il mancato accertamento intorno ai presupposti del differimento della pena integra violazione di legge, nella quale è incorso il Tribunale di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Pur tenendo conto della citata memoria difensiva, il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza di tutte le censure.
2. La trattazione del primo motivo, ripreso nel quarto punto della memoria difensiva e volto a criticare la negazione del differimento della pena, rende opportuno esporre i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
2.1. Con riguardo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, è stato chiarito che il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili о procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354, ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. и ш и П 260780 Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000 - dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229). È stata sottolineata la necessità che il differimento sia ricollegato a un grado di gravità delle patologie da cui è affetto il condannato tali da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013 - dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011 - dep. 2012, Farinella, Rv. 251674; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000 - dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229). È stato precisato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena, previsto dall'art. 147, primo comma n. 2, cod. pen., mira soltanto ad evitare che l'esecuzione 8 della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Quando, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia del tutto priva di significato in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, dovrà trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47-ter, primo comma lett. c), dell'ordinamento penitenziario, potrà essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-ter del citato art. 47-ter (Sez. 1, n. 5715 del 19/10/1999, Di Girolamo, Rv. 214419).
2.2. Nel caso ora in esame, è assorbente rilevare che il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcuna violazione di legge e ha offerto una motivazione adeguata a sostegno della decisione. L'ordinanza ora impugnata dà conto, in primo luogo, della relazione sanitaria del 18 maggio 2019, riferendo che da essa emergono reazione depressiva con difficoltà di accettazione della detenzione e riferiti attacchi di panico, modesta tachicardia sinusale con normali valori della pressione arteriosa in assenza di reperto cardiaco significativo, per cui è stata prescritta terapia con betabloccante con apparente scarso beneficio;
dei disturbi riferiti dallo stesso MA IA;
del fatto che costui è stato ricoverato il 2 maggio 2019 all'ospedale di Viterbo, ma si è dimesso contro il parere dei sanitari il giorno dopo;
dei risultati nella norma degli esami ematochimici eseguiti il 9 maggio 2019; del fatto che il IA è in attesa di eseguire le indagini che avrebbe dovuto eseguire all'ospedale di Viterbo. Solo dopo tali riferimenti l'ordinanza afferma, congruamente, che le condizioni generali sono mediocri ma compatibili con il regime carcerario, e sottolinea, in modo plausibile, che la situazione in esame è diversa da quelle contemplate dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, ivi richiamate.
3. Per la trattazione delle censure esposte nel secondo motivo di ricorso, riprese nel primo punto della memoria difensiva e volte a criticare l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ordinaria, è opportuno il richiamo delle disposizioni normative in applicazione delle quali il caso deve essere risolto.
3.1. L'art. 47-ter ord. pen. esclude che la pena della reclusione per alcuni reati, fra i quali quelli previsti dall'art.
4-bis ord. pen., possa essere espiata in detenzione domiciliare. E, tra i reati contemplati dal citato art.
4-bis ord. pen., rientra l'estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Quest'ultima disposizione, poi, richiama, per l'individuazione delle ipotesi aggravate, quelle previste dall'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen. - terzo comma dopo l'aggiunta di un ulteriore comma per effetto della legge 15 luglio 2009 n. 94 fra le quali è contemplata la condotta commessa da più persone riunite.
3.2. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che la pena in espiazione è stata inflitta per il reato di estorsione aggravata previsto dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. Lo stesso ricorrente - che concentra la propria attenzione sulle disposizioni normative citate nel capo di imputazione della sentenza recante la condanna in espiazione, ed osserva che ivi sono richiamati genericamente l'art. 629 cod. pen. e l'art. 628, secondo comma, n. 1, cod. pen. non pone in dubbio, ed anzi conferma, che la pena in espiazione è relativa proprio a una estorsione commessa da più persone riunite, cioè una delle ipotesi di reato previste, mediante il citato rinvio, dall'art. 629, secondo comma, cod. pen.
3.3. Alla luce delle suddette osservazioni, deve concludersi, sul punto, che superata ogni questione su quali siano le specifiche - disposizioni indicate nel capo d'imputazione richiamato è certo che la pena in espiazione è stata inflitta per il reato di estorsione aggravata, per il quale la concessione della detenzione domiciliare è preclusa dal chiaro testo dell'art. 47-ter ord. pen., mediante il richiamo del novero dei reati di cui all'art.
4-bis ord. pen.
3.4. Per completezza, è appena il caso di notare che la costruzione della proposizione normativa di cui all'art. 47-ter ord. pen., e il carattere di specialità di tale norma disciplinante la detenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art.
4-bis ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reati contemplati dall'art.
4-bis ord. pen.,ciò non implica, per altro verso, che possano ritenersi recepite nell'art. 47-ter ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare, anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reati separatamente previste nel citato art.
4-bis ord. pen. Ne deriva l'irrilevanza - ai fini dell'esclusione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene inflitte per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo 10 comma, cod. pen. - della insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, insussistenza che, proprio in considerazione della precisa struttura del cennato richiamo normativo operato dall'art. 47-ter ord. pen., non estende la sua valenza alla detenzione domiciliare, ma ha un peso solo ai fini della concessione delle misure alternative regolate dall'art.
4-bis ord. pen. e diverse dalla detenzione domiciliare. Per le ragioni esposte, non hanno pregio le osservazioni contenute negli scritti difensivi con riferimento alla mancanza di collegamenti del IA con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, né la censura secondo la quale sarebbe illogico che il Tribunale di sorveglianza abbia affermato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare e non di quella di affidamento in prova al servizio sociale, rigettata per altre ragioni di merito.
4. In relazione al terzo motivo, ripreso nel secondo e nel terzo punto della memoria difensiva e volto a criticare il mancato accoglimento dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, è opportuno esporre i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Per la critica, pure contenuta nel terzo punto della memoria difensiva e riferibile alla negazione della detenzione domiciliare ordinaria, sono assorbenti le notazioni esposte nel capitolo precedente, cui si rinvia.
4.1. In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 dep. 2014, - Angilletta, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 11 La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
4.2. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza è pervenuto alla decisione di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità della misura alternativa alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. Il testo indica in modo plausibile, come elementi negativi concorrenti, una serie di dati particolari e, segnatamente, oltre il precedente penale gravante sul detenuto, l'epoca recente dell'estorsione aggravata nella cui commissione coinvolse anche il figlio;
la mancanza, sull'ultimo reato, di una revisione critica e di disponibilità al dialogo;
la mancata conclusione della osservazione penitenziaria atteso il breve periodo detentivo;
il carico pendente per una diffamazione del 2013 e una denuncia per diffamazione del 2014. A fronte di un elenco così nutrito di elementi negativi, congruamente valorizzati dal Tribunale, risultano superate le osservazioni del ricorrente, miranti a dar rilevanza a taluni elementi positivi, come la disponibilità di un lavoro e di un domicilio.
5. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle 12 ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 dicembre 2019. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Lauf Fedez = Novem DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 MAG 2020 IL CANCELNERE 13