Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma prostatico e cisti renali in reni di tipo senile, patologie ritenute tutte di non particolare gravità e oramai stabilizzate).
Commentario • 1
- 1. Detenuto malato e dignità della persona (Cass. 6300/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Al fine di verificare l'eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto ai fini dlla eventuale detenzione domiciliare, è necessario compiere un giudizio articolato in più fasi: - in primo luogo, è necessario verificare la compatibilità in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della sua obiettiva gravità; - in seconda battuta, occorre accertare se la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell'istituto in cui egli è ristretto (tenendo conto delle esigenze diagnostiche e delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 22/11/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 6684
3. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE - Consigliere - N. 018625/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LI SE N. IL 01/03/1921
avverso ORDINANZA del 27/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 27/3/2000, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento pena, presentata da LI EP, in quanto dalla documentazione medica acquisita questi era risultato affetto da più patologie organiche di tipo senile, ad evoluzione cronica (ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma della prostata, cisti renali in reni senili). Tali infermità venivano giudicate pienamente compatibili col regime carcerario, in quanto le cure necessarie potevano essere effettuate presso i Centri Clinici dell'Amministrazione Penitenziaria o mediante il ricovero in luoghi esterni di cura, previsto dall'art. 11 dell'Ord. Penit.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore del LI, deducendo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la gravità delle condizioni di salute dell'interessato, con evidente carenza di motivazione sulle possibilità di essere curato in regime detentivo.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stata, infatti, eccepita la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute del LI col regime carcerario sarebbe stato emesso senza tenere conto delle certificazioni mediche acquisite agli atti.
Tali rilievi, pur essendo molto dettagliati, sono attinenti esclusivamente al merito, in quanto il Tribunale di Sorveglianza si è correttamente riportato alla documentazione clinica acquisita, per escludere che le condizioni di salute dell'istante fossero di particolare gravità o, comunque, tali da non poter trovare soluzione all'interno delle strutture sanitarie del circuito carcerario considerato nella sua interezza e non limitatamente alla struttura in cui il detenuto occasionalmente si trovava.
Questa valutazione appare conforme ai principi ripetutamente enunciati da questa Suprema Corte, secondo cui "ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario).
(Fattispecie relativa a ricovero, presso istituto idoneo, di detenuto colpito da triplice infarto e già sottoposto ad intervento chirurgico per l'applicazione di più 'bypass' aortocoronarici, in relazione alla quale la S. C. ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione)". (Cass. Sez. I, 23/5/1997 n. 563, Maiorana, RV. 207.651). Oltre a tali situazioni, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato l'ipotesi residuale di stati morbosi di tale gravità da rendere la carcerazione tanto penosa da contrastare con il senso di umanità e da legittimare una grave deroga all'obbligatorietà della pena, come il differimento pena. (Cass. Sez. I, 3/12/1990, Barbaro). Nel caso di specie, invece, il LI risulta affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma della prostata, cisti renali in reni di tipo senile, infermità tutte di non particolare gravità e ormai stabilizzate.
Nè d'altra parte, nei pur circostanziati motivi di impugnazione, risulta evidenziata la possibilità per il soggetto di giovarsi, in stato di libertà, di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione oppure una situazione che comporti, oltre un comprensibile disagio, una sofferenza di particolare rilievo.
In considerazione della causa di inammissibilità del ricorso appare giusto condannare il ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001