Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2014, n. 37216
CASS
Sentenza 5 marzo 2014

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Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da broncopneumopatia, epilessia, sindrome ansiosa-depressiva).

Commentari2

  • 1Caso Provenzano: la Corte Edu riconosce una violazione dell'art. 3
    Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, in lingua inglese, clicca qui. 1. Con la sentenza in commento, la Corte Edu ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, con riferimento al provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. penit., emesso nei confronti di Bernardo Provenzano il 23 marzo 2016, qualche mese prima della sua morte, avvenuta il 13 luglio 2016. La Corte Edu, accogliendo solo parzialmente una delle doglianze formulate dal ricorrente, ha motivato la riconosciuta violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti facendo riferimento alla insufficiente valutazione, nel provvedimento di proroga, del deterioramento delle funzioni cognitive …

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  • 2Detenuto malato e dignità della persona (Cass. 6300/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Al fine di verificare l'eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto ai fini dlla eventuale detenzione domiciliare, è necessario compiere un giudizio articolato in più fasi: - in primo luogo, è necessario verificare la compatibilità in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della sua obiettiva gravità; - in seconda battuta, occorre accertare se la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell'istituto in cui egli è ristretto (tenendo conto delle esigenze diagnostiche e delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2014, n. 37216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37216
Data del deposito : 5 marzo 2014

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