Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da broncopneumopatia, epilessia, sindrome ansiosa-depressiva).
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Al fine di verificare l'eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto ai fini dlla eventuale detenzione domiciliare, è necessario compiere un giudizio articolato in più fasi: - in primo luogo, è necessario verificare la compatibilità in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della sua obiettiva gravità; - in seconda battuta, occorre accertare se la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell'istituto in cui egli è ristretto (tenendo conto delle esigenze diagnostiche e delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2014, n. 37216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37216 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/03/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 751
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 32417/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CO N. IL 02/01/1962;
avverso l'ordinanza n. 936/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 11.4.2013 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava la domanda di rinvio dell'esecuzione della pena avanzata dal detenuto RA CO, in espiazione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Parma in data 12.1.2006.
Il Tribunale di sorveglianza descriveva, in base alla documentazione medica acquisita, le patologie di cui era affetto il detenuto (broncopneumopatia cronica ostruttiva in tabagismo;
necessità di terapia antiepilettica per trauma cranico in età infantile;
difficoltà della deambulazione;
sindrome ansiosa depressiva con pregressi gesti di autolesionismo;
pregresso intervento cardochirurgico).
Riteneva, in base alla documentazione medica acquisita ed alla relazione del sanitario del carcere, che le condizioni di salute di RF CO fossero buone e che le patologie di cui il predetto era affetto fossero adeguatamente controllate e trattate. Riteneva, inoltre, che non fosse necessario disporre un accertamento peritale, tenuto conto dell'esaustività della documentazione medica in atti e della coincidenza tra le patologie indicate dalla difesa e quelle accertate dal sanitario dell'istituto, nonché della mancata indicazione di quali specifici trattamenti terapeutici più efficaci di quelli praticati in regime di detenzione potrebbe ricevere il RF in libertà.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell'ordinanza per omessa pronuncia sulla richiesta principale, che riguardava la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 146 c.p., comma 1, n.
3. Il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che fosse stato chiesto solo il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, mentre in principalità era stato chiesto il rinvio obbligatorio, in considerazione della prognosi negativa quoad vitam formulata nelle consulenze mediche presentate dalla difesa.
Il Tribunale di sorveglianza non aveva neppure preso in considerazione la richiesta di differimento o sospensione dell'esecuzione ex art. 148 c.p. per sopravvenuta infermità psichica del condannato.
Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione sull'articolata e complessa diagnosi delle patologie psicofisiche effettuata dai consulenti della difesa, i quali avevano sostenuto l'assoluta incompatibilità delle suddette patologie con la permanenza di RF CO nell'attuale ambiente detentivo. Erano state diagnosticate anche patologie psichiatriche per le quali si sarebbe dovuto differire o sospendere l'esecuzione della pena, in considerazione dell'elevato rischio di suicidio.
Con il terzo motivo la difesa ha dedotto che non era stata disposta una prova decisiva richiesta anche dal Procuratore generale, rigettando con motivazione illogica la richiesta di perizia medico legale al fine di accertare la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo stato di detenzione.
Vi era un obiettivo contrasto tra la relazione del sanitario del carcere, che aveva ritenute compatibili le patologie di cui è affetto il RF con lo stato di detenzione, e le consulenze medico legali (del maggio 2012, novembre 2012 e aprile 2013) che avevano concluso per l'assoluta incompatibilità delle patologie psico-fisiche con lo stato di detenzione, anche in considerazione dei gravissimi episodi autolesionistici che avevano riguardato il ricorrente.
La motivazione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di perizia avanzata dalle parti era del tutto carente, poiché non aveva neppure preso in considerazione le osservazioni e la diagnosi dei consulenti della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al Tribunale di sorveglianza è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del detenuto RF CO, di anni 51, condannato all'ergastolo per i delitti indicati nel provvedimento di cumulo pene emesso il 12.1.2006 dalla Procura della Repubblica di Parma.
Il Tribunale di sorveglianza, esaminate le consulenze prodotte dalla difesa, la relazione del sanitario del carcere e la documentazione medica in atti, ha ritenuto che non fosse necessario disporre una perizia medica, essendovi tra l'altro coincidenza tra le patologie indicate dalla difesa e quelle accertate dal sanitario dell'istituto di pena, e che le molteplici patologie croniche di cui soffriva il RF non fossero incompatibili con lo stato di detenzione, essendo risultate sostanzialmente buone le condizioni generali di salute ed adeguatamente controllate e trattate le patologie di cui il predetto soffriva.
Il Tribunale di sorveglianza ha altresì precisato che la difesa non aveva indicato quali specifici trattamenti terapeutici più efficaci di quelli praticati in regime di detenzione poteva ricevere il RF in libertà.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza rispetta i criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte in base ai quali deve essere disposto il rinvio dell'esecuzione della pena. Mentre per il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena l'art. 146 c.p. richiede che la persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative, il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena può essere disposto se la persona si trova in condizioni di grave infermità fisica e non sussista il concreto pericolo della commissione di delitti.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11 (V. Sez. 1 sentenza n. 8936 del 22.11.2000, Rv.
218229).
Il Tribunale di sorveglianza ha, con motivazione adeguata, ritenuto che le malattie di cui è affetto il RF non fossero incompatibili con lo stato di detenzione per le ragioni sopra indicate;
quindi appare corretto il percorso logico attraverso il quale è giunto alla conclusione che non sussistevano le condizioni per concedere la sospensione dell'esecuzione della pena. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto che il Tribunale di sorveglianza non aveva motivato sulla richiesta di sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena di differimento ex art. 148 c.p. per sopravvenuta infermità psichica del condannato. Il motivo è infondato, poiché la motivazione sulla insussistenza di patologie tali da legittimare il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena esclude, a maggior ragione, che siano ravvisabili le condizioni per un rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Anche la sindrome ansioso depressiva di cui risulta affetto il ricorrente, essendo stata ritenuta trattabile in ambiente carcerario, non può integrare l'infermità psichica sopravvenuta prevista dall'art. 148 c.p. che tra l'altro comporta un mutamento obbligatorio del regime esecutivo, dovendo il giudice disporre, in caso di espiazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (V. Sez. 1 sentenza n. 1802 del 24.4.1994, Rv.198502). Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non è stato indicato quali specifici elementi non sarebbero stati presi in esame dal Tribunale di sorveglianza, ne' quali illogicità conterrebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso è anch'esso infondato, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dal ricorrente, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
E nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha indicato con congrua motivazione le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario disporre perizia per accertare le condizioni di salute del condannato.
In questa sede di legittimità non possono essere presi in considerazione elementi non risultanti dall'ordinanza impugnata, a meno che non si tratti di elementi decisivi - il cui significato sia stato travisato dal giudice di merito - che devono però essere portati a conoscenza di questa Corte mediante l'allegazione al ricorso o l'indicazione dell'intero atto che li contiene. Non è ravvisabile neppure un difetto di motivazione per non aver preso in considerazione tutti gli elementi segnalati dalla difesa nell'istanza di sospensione della pena, poiché il giudice ha il dovere di esaminare tutti gli atti del procedimento, ma è evidente che nella scelta motivata degli elementi posti a fondamento della decisione è implicito il rigetto degli elementi incompatibili con la decisione adottata.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014