Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito.
Commentario • 1
- 1. Art. 220 - Oggetto della periziahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2016, n. 54448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54448 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
5 444 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. - Consigliere -N. 3660/2016 Dott. MONICA BONI Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 1461/2016 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR FR N. IL 24/11/1958 avverso l'ordinanza n. 7669/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 17/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; ľ Letta la requisitoria del dott. SC Salzano, sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, requisitoria con cui ha chiesto rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza in data 17 dicembre 2015 respingeva la richiesta nell'interesse di LI SC, finalizzata ad ottenere, da un lato, il differimento della pena ex art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen. ovvero, in subordine, l'applicazione della misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter L. 26 luglio 1975, n.354. Premetteva il giudice a quo che il LI era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e che il Tribunale di Milano, il 24/4/2013, aveva già disposto, pendente iudicio, nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari presso una struttura ospedaliera, con prosecuzione presso il domicilio, per le condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario. Si era indicato come il LI fosse affetto da depressione maggiore, con perdita di peso talmente rilevante da rappresentare rischio di intaccamento della funzione di organi ad elevata dignità funzionale, nonché dell'equilibrio idroelettrolitico, con pericolo di suicidio. La richiesta di differimento della pena era stata già respinta dal Magistrato di sorveglianza nonostante le due relazioni sanitarie del 19 e del 23 novembre 2015. Da esse risultava la patologia della depressione maggiore ed il particolare che il regime carcerario avrebbe potuto aggravare la condizione patologica. Si aggiungeva, tuttavia, in quei documenti clinici che l'esame obiettivo non aveva, comunque, rivelato patologie organiche, né uno stato di denutrizione. Il Tribunale dava, ancora, atto che all'istanza era stata allegata una certificazione del CSM del 22/10/2015, in cui si evidenziavano idee di rovina e di suicidio. Il 26 novembre 2015, dopo la notifica del provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, il LI aveva tentato il suicidio. Ricoverato presso il Policlinico Umberto I era stata redatta una relazione dettagliata in data 10-12-2015 sulla sua condizione di salute;
era seguita altra relazione, in data 14/12/2015, che dava conto di un leggero miglioramento, grazie alle cure ed all'ambiente terapeutico. Permaneva, tuttavia, nel quadro clinico la condizione di depressione maggiore e l'intenzionalità anticonservativa in caso di ripristino della carcerazione. Il Tribunale di sorveglianza escludeva che ricorressero le condizioni per l'applicazione del regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter 2 L. 26 luglio 1975, n.354 nel concorso delle condizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. In primo luogo si osservava che il differimento per malattia psichiatrica era previsto solo nelle ipotesi in cui quest'ultima si fosse risolta in una patologia organica e che, in ogni caso, là dove la malattia psichiatrica avesse impedito l'esecuzione ordinaria della pena non avrebbero trovato applicazione gli artt. 146 e 147 cod. pen., ma dell'art. 148 cod. pen. con conseguente ricovero in OPG ovvero in casa di cura. Il Tribunale di sorveglianza richiamava, poi, la relazione del 23/11/2015, che attestava l'insussistenza a carico del LI di patologie organiche ed in cui non si evidenziava uno stato di denutrizione. Il fatto nuovo del suicidio era, altresì, interpretato come una scelta volontaria di sottrarsi al carcere e, dunque, come un'iniziativa strumentale ad orientare la decisione del Tribunale. Ininfluente era ritenuta, in particolare, la documentazione allegata dalla difesa. Unica eccezione era costituita da due relazioni della Asl in data 21/11/2015 e 2/12/2015. In esse si dava, invero, atto di un'accentuazione della malattia negli ultimi mesi, con disturbo del sonno e incompatibilità della condizione di salute con il regime carcerario. Il Tribunale di sorveglianza giungeva, tuttavia, alla conclusione che la documentazione richiamata non fosse idonea a fondare l'accoglimento della richiesta e, in ogni caso, assumeva che, pur ipotizzata una grave infermità ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen., non si sarebbe potuta ignorare la pericolosità sociale elevata dell'istante che risultava ostativa all'accoglimento del differimento ex art. 147 ult. comma cod. pen.
2. Ricorre per cassazione LI SC a mezzo del difensore di fiducia e deduce i seguenti motivi. Premette che era sottoposto al momento del passaggio in giudicato della sentenza che gli aveva inflitto la pena di anni otto mesi tre di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa alla misura degli arresti domiciliari, in atto dal 23 aprile 2013. La richiesta era stata avanzata proprio in ragione delle gravi condizioni di salute, incompatibili con il regime carcerario.
2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza aveva, in definitiva, richiamato la condizione di salute, ritenendo, tuttavia, prevalente la pericolosità del LI con una valutazione in re ipsa, inferita dalla gravità dei reati per i quali vi era stata condanna. Il ragionamento cedeva ad una valutazione presunta della pericolosità, approccio contrario agli arresti giurisprudenziali più recenti. La necessità delle valutazioni sull'attualità e sul grado della pericolosità sociale, del resto, afferma il ricorrente, erano presenti anche nella decisione della Corte costituzionale n. 97 del 2015. 3 N' Il vizio di motivazione si apprezzava anche in relazione alle considerazioni espresse dal tribunale sulle certificazioni sanitarie della ASL, documentazione rispetto alla quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva avanzato più d'una perplessità. Aveva annotato il giudice a quo che il profilo psichiatrico e la sua compatibilità con il regime carcerario erano stati valutati pur in difetto d'una richiesta espressa da parte dell'Autorità Giudiziaria. Lo stesso Tribunale di sorveglianza non aveva, tuttavia, esplicitato da cosa derivassero le perplessità opposte. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per quanto si passa ad esporre.
1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha premesso che l'istante si trovava agli arresti domiciliari per le sue condizioni di salute, ritenute incompatibili con il regime carcerario, giusta ordinanza del Tribunale di Milano del 24 aprile 2013. Il provvedimento era stato assunto all'esito di una diagnosi clinica di "depressione maggiore", con episodi di tale rilevanza da costituire rischio per organi ad elevata funzionalità, con pericolo di suicidio. La decisione del giudice a quo, riprendendo quanto aveva già anticipato il Magistrato di sorveglianza, si è fondata su due relazioni sanitarie (del 19 e del 23 novembre 2015). Ciascuna dava conto del persistere della patologia testé evocata di "depressione maggiore" e dei rischi ad essa connessi, che il regime carcerario avrebbe potuto aggravare. Si era, tuttavia, annotato che l'esame obiettivo non aveva, comunque, rivelato patologie organiche, né uno stato di denutrizione. Il Tribunale di sorveglianza interpretava, infine, un tentativo di suicidio del 26 novembre 2015, come una scelta volontaria finalizzata a sottrarsi al carcere. Aggiungeva che, sia la relazione redatta presso il Policlinico Umberto I, del 10-12- 2015, sia quella del 14/12/2015, avevano, del resto, dato conto di un leggero miglioramento, grazie alle cure ed all'ambiente terapeutico.
2. Deve in primo luogo osservarsi che il Tribunale di sorveglianza ha escluso che sussistessero le condizioni per l'applicazione del regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter L. 26 luglio 1975, n.354 nel concorso delle condizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. D'altro canto, il differimento è stato, altresì, escluso sia ex art 147 comma 1 n 2 cod. pen., sia per effetto della malattia psichiatrica, ipotesi in cui sarebbe stato ammissibile solo in caso di sua risoluzione in una patologia di tipo organico. Di converso, là dove la malattia psichiatrica avesse impedito l'esecuzione ordinaria della pena non avrebbero trovato applicazione gli artt. 146 e 147 cod. pen., ma dell'art. 148 cod. pen. con conseguente ricovero in OPG ovvero in casa di cura.
2.1. Ebbene, a prescindere dalla lettura che il Giudice a quo ha inteso prospettare dell'art. 148 cod. pen. - e da ogni possibile dubbio di ragionevolezza che 4 li da quel tipo d'interpretazione potrebbe in astratto derivare (pur senza considerare che l'art. 47 ter comma 1 ter L. 26 luglio 1975, n.354 non distingue tra malattia organica e psichica in senso stretto) -- va sottolineato come questa Corte ha già avuto modo di spiegare che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita. In funzione dell'applicazione degli istituti indicati, ed al fine di evitare che l'esecuzione della pena si trasformi in una condizione inumana e degradante, si deve, piuttosto, avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure (ed innanzitutto) nella congiuntura della restrizione carceraria stessa (Sez.1, sentenza n. 22373 del 08/05/2009 Cc. (dep. 28/05/2009), Aquino, Rv. 244132; Sez.1, sentenza n. 16681 del 24/1/2011 Cc. (dep 29/4/2011, Buonanno, Rv. 249966).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha escluso che sussistessero le condizioni per disporre il differimento dell'esecuzione o la detenzione domiciliare sulla scorta di un esame parziale e lacunoso della documentazione richiamata. Soprattutto, ha disatteso le relazioni cliniche allegate nell'interesse della parte e con cui avrebbe avuto, di converso, obbligo di confrontarsi, anche al solo scopo di confutarne le affermazioni. In particolare, il giudice a quo, pur dando atto che in entrambe le relazioni richiamate (quella del 19 e del 23 novembre 2015) si prospettasse la permanenza di un quadro clinico di depressione maggiore e d'una intenzionalità anticonservativa, in caso di ripristino della carcerazione, si è limitato a valorizzare, in funzione della sua decisione, la sola conclusione che l'esame obiettivo non aveva, comunque, rivelato patologie organiche, né uno stato di denutrizione. Con ciò ha trascurato di soffermarsi sulla complessità della patologia sulle conseguenze che sarebbero potute derivare dall'indicata ed accertata condizione di depressione maggiore, oltre che dal suo possibile aggravarsi in ragione della detenzione. Si trattava, infatti, di un'eventualità espressamente indicata nella documentazione clinica richiamata dallo stesso Tribunale. Né può ritenersi appagante la motivazione sviluppata per disattendere sul punto specifico la documentazione allegata dalla difesa, che dava conto di una condizione di incompatibilità tra il quadro patologico e la situazione di restrizione. Le due relazioni della Asl, in data 21/11/2015 e 2/12/2015, di epoca sostanzialmente coeva alle precedenti, davano, invero, atto di un'accentuazione della malattia negli ultimi mesi, con disturbo del sonno ed attestavano l'indicata "incompatibilità" della condizione di salute con il regime carcerario. 5 li La motivazione del provvedimento impugnato non si confronta con questo aspetto che costituisce il nucleo centrale del tema decidendum. Improprio, peraltro, va ritenuto il riferimento operato alla circostanza che la struttura pubblica indicata avesse certificato detta condizione d'incompatibilità, pur in assenza di una richiesta espressa da parte dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta, invero, di documentazione proveniente da struttura pubblica e fidefacente, rispetto alla quale non risulta siano stati sviluppati argomenti appaganti per disattenderne i contenuti. Non adeguatamente supportata, in termini motivazionali, è, ancora, la conclusione cui è giunto il Tribunale di sorveglianza che, pur ipotizzata una grave infermità ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2 cod. pen., ha ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda stessa la pericolosità sociale dell'istante medesimo. Quel profilo, invero, risulta inferito dal solo delitto commesso e, dunque, operando una valutazione in una logica di pura retrospezione, senza soffermarsi in maniera adeguata sulle ragioni e gli elementi che si sarebbero dovuti richiamare per ritenere concreto, all'attualità, quel profilo di pericolosità personale, stimato ostativo ai sensi dell'art. 147 ult. comma cod. pen. .
3. Alla luce di quanto premesso la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. Il giudice del rinvio si conformerà ai principi di diritto che si passa ad enunciare. Tenuto conto della continuità concettuale tra la fase processuale e quella d'esecuzione penale e della stretta connessione tra gli artt. art. 3 Convenzione EDU 27 comma 3 Cost., 32 Cost., 275 comma 4 cod. proc. pen., 147 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter L. 26 luglio 1975, n.354, va ritenuto principio generale di sistema quello per cui la restrizione cautelare o in esecuzione di pena non può attuarsi, allorquando, per la gravità della condizione patologica del soggetto in vinculis, si impone a costui una sofferenza aggiuntiva non necessaria ai fini del trattamento esecutivo o della medesima restrizione interinale e, soprattutto, quando non si possa assicurare al detenuto un sistema di cure adeguato e conforme al comune senso di umanità. L'indicata continuità tra la fase processuale e trattamentale di tipo esecutivo, impone, altresì, al giudice a fronte di dati o documentazione clinica che giunga a - divergenti conclusioni sulla compatibilità tra il quadro patologico ed il regime restrittivo di approfondire la questione, ricorrendo all'ausilio specifico della perizia. Ciò in ragione del livello squisitamente tecnico delle indagini medico-legali richieste. Questa Corte ha, d'altro canto, già affermato analogo principio in tema di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere ex art. 299, comma quarto-ter in presenza di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o, comunque, tali da non consentire adeguate cure inframurarie (Sez.6, sentenza n. 4050 del 09/01/2008 Cc. (dep. 25/01/2008), Mancuso, Rv. 238405; Sez. 1 sentenza n. 28738 6 li del 01/07/2010 Cc. (dep. 21/07/2010), Mulè, Rv. 248391; Sez.1, sentenza n. 12698 del 14/02/2008 Cc. (dep. 25/03/2008), Santapaola, Rv. 239374; Sez.3, sentenza n. 5934 del 17/12/2014 Cc. (dep. 10/02/2015), Lula, Rv. 262160). Proprio nell'impostazione del "nuovo" codice di rito, la formulazione dell'art. 220 cod. proc. pen. induce viepiù a convalidare la prospettiva logica segnalata e ad affermare l'inesistenza di un principio di "autonoma" e "libera" cognizione del giudice penale su questioni tecniche. Lo stesso legislatore con l'espressione "la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini ... o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche .... " sottolinea la necessità del ricorso allo strumento d'approfondimento specialistico che integra ed agevola la conoscenza giudiziale. Tutto ciò nella consapevolezza dei limiti strutturali e connaturali all'idea tradizionalmente espressa dal principio dello "iudex peritus peritorum"». Resta ferma, ovviamente, la devoluzione al giudice stesso del riesame critico sull'elaborato peritale, nel contraddittorio delle parti (in questo senso Relazione al P.P. del 1988, p. 137 s.).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente lunun borin Maria Stefania Di Tomassi Antonio Cairo Timar DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA