Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11573 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 462
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 24016/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UG ON N. IL 04/02/1972;
avverso l'ordinanza n. 397/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di CATAN2ARO, del 12/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella TO, che ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 12 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) e di detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1, lett. b) e comma 1 bis ord. pen.) presentate da RI GO TO, detenuto in espiazione della pena di dieci anni di reclusione irrogata in relazione a plurimi episodi di violazione della normativa in tema di stupefacenti, posti in essere rispettivamente nel 2000 e nel 2008.
Con riferimento alla domanda di detenzione domiciliare, il Tribunale osservava che non sussistevano elementi per affermare l'assoluta impossibilità della moglie del ricorrente di accudire il figlio, atteso che la donna era impegnata come bracciante agricola solo saltuariamente, il bambino era in età scolare ed era rimasta indimostrata l'assenza di altri riferimenti familiari o di strutture pubbliche di ausilio.
Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione adottata, i seguenti elementi: a) sottoposizione di RI nel 2008 alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di un anno e otto mesi;
b) pendenza di due procedimenti penali per violazione alla normativa sugli stupefacenti;
c) contenuto della relazione di sintesi, evidenziante che il detenuto, pur avendo ammesso le proprie responsabilità, affronta le tematiche legate ai reati da lui commessi e alla latitanza con superficialità e sottovalutazione dei profili negativi connessi alla pregresse condotte illecite.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RI, il quale, con esclusivo riferimento al mancato accoglimento della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, tenuto conto dei seguenti profili che non sono stati oggetto di mancata valutazione o travisamento.
La misura di prevenzione menzionata nell'ordinanza impugnata era stata disposta nel 2004 ed era terminata nell'aprile del 2006 senza che il sottoposto avesse dato luogo a rilievi.
I due procedimenti penali indicati come pendenze erano, in realtà, quelli definiti con le condanne in corso di espiazione e, nell'ambito di entrambi, era stata esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. RI non è mai stato inquisito per reati associativi. La nota redatta dalla Questura di Reggio Calabria, che aveva determinato il conclusivo giudizio della relazione di sintesi (contenente la proposta di prosecuzione de trattamento intramurario) era meramente apodittica circa la perdurante pericolosità sociale di RI.
Il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel ritenere che, ai fini della concessione della misura invocata, sia richiesta una completa revisione critica del passato e il completo ravvedimento, non corrispondendo tali esigenze alle logiche delle misure alternative. Era stata, infine, omessa la valutazione della documentazione allegata alla richiesta di affidamento, idonea a dimostrare - come del resto evidenziato dai ripetuti provvedimenti di concessione della liberazione anticipata - la irreprensibile condotta carceraria di RI e la sua partecipazione all'opera di rieducazione e a tutta l'attività intramuraria, oltre ad una dichiarazione di disponibilità di terzi all'assunzione a tempo indeterminato e alla accettazione di un'associazione di volontariato di avvalersi della collaborazione del ricorrente nei giorni liberi dal lavoro. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il provvedimento impugnato non appare rispondente all'analisi ricostruttiva della portata dell'art. 47 ord. pen., quale risulta chiaramente definita nella giurisprudenza di questa Corte. 2. È stato più volte precisato che, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (Sez. 1, n. 25882 del 9 aprile 2001; Sez. 1, n. 4553 del 21 giugno 2000; Sez. 1, n. 1088 del 14 febbraio 1997. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è, quindi, sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Quando il beneficio è richiesto da una persona detenuta, tali elementi devono essere desumibili dalla osservazione penitenziaria, ma, se l'istanza è proposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, possono essere ricavati anche dal comportamento serbato in libertà.
3. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alla finalità rieducative.
4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva.
5. Poiché ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve tenere conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal soggetto, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, non rileva la mancata confessione da parte del condannato che, pure, partecipi attivamente all'opera di rieducazione, atteso che il diritto di difesa comprende la facoltà di non rispondere o, comunque, di non ammettere le proprie responsabilità.
6. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto non ha esplicitato, attraverso un organico iter argomentativo, fondato sulla compiuta analisi di tutta la documentazione acquisita, compresa quella allegata dalla difesa alla domanda, le ragioni del diniego della misura alternativa, ma ha fatto ricorso ad affermazioni astratte e generiche, a loro volta mutuate da informative altrettanto prive di dati di riferimento concreti, sì da non consentire a questa Corte di esercitare ogni controllo sulla correttezza della valutazione espressa.
Non è indicata la data di commissione dei reati oggetto dei procedimenti penali asseritamente ancora in corso, così che il riferimento alle pendenze per fatti diversi e ulteriori resta del tutto sguarnito di giustificazione.
Il richiamo alle informative di polizia si sostanzia in una nota della Questura che, secondo quanto sintetizzato dal provvedimento impugnato, illustra la biografia criminale dell'istante e gli arresti o le denunzie a suo carico;
in tal modo tale richiamo appare "circolare" e ripetitivo rispetto all'argomento delle "pendenze" e non ne colma le lacune.
Manca, poi, ogni motivazione in ordine alle circostanze allegate dalla difesa circa la ripetuta concessione della liberazione anticipata, la irreprensibile condotta carceraria di RI, la sua partecipazione all'opera di rieducazione e a tutta l'attività intramuraria, la disponibilità di terzi all'assunzione a tempo indeterminato e l'accettazione di un'associazione di volontariato di avvalersi della collaborazione del ricorrente nei giorni liberi dal lavoro.
Sotto tutti questi profili il Tribunale non ha osservato il dovere di fornire una compiuta motivazione circa: a) la corrispondenza tra il caso concreto sottoposto al suo esame e la fattispecie astratta applicata;
b) i dati obiettivi acquisiti e le specifiche ragioni ad essi collegate che hanno fatto ritenere inapplicabile la misura dell'affidamento in prova richiesta dal ricorrente;
c) le allegazioni difensive adeguatamente documentate e per nulla irrilevanti. È indubbio che la motivazione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento più o meno analitico, ma è altrettanto incontestabile che essa presuppone, in ogni caso, l'indicazione chiara della base fattuale posta a fondamento della valutazione effettuata (Sez. U. n. 2451 del 27 settembre 2007). Di conseguenza, un giudizio di perdurante pericolosità che non consenta di verificare le specifiche circostanze di fatto su cui esso si fonda manca dei requisiti indispensabili del discorso giustificativo. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013