Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dall'art.147, comma I, n.2, cod.pen.mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Alla luce di tali principi deve quindi ritenersi che, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice debba valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Quando, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, dovrà trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non avranno presentato le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art.47 ter, comma 1, lett.c), dell'ordinamento penitenziario, potrà essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1 ter del citato art.47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/1999, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 19.10.1999
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.5715
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N.13500/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO US n. il 10.09.1946
avverso ordinanza del 06.11.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso e manifestamente infondato la dedotta questione di costituzionalità.
Oggetto del ricorso e motivi e della decisione
I - Con ordinanza 6.11.1998 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia applicava a Di OL PE la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter Ord. Pen., anziché disporre il richiesto rinvio dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 147 c.1 n. 2 c.p. Il Tribunale ravvisava l'esistenza dei presupposti di applicabilità di entrambe le norme, data la gravità delle condizioni di salute dell'istante, ma optava per la detenzione domiciliare stante l'ancora lontano fine pena, fissato nel 2009, e la maggior idoneità dell'Istituto a far fronte alle esigenze di tutela della collettività.
II - Ha proposto ricorso il difensore dell'interessato, che deduce erronea applicazione della legge penale, essendo stato il rinvio dell'esecuzione negato per motivi estranei a quelli considerati dall'art. 147 c.p. In via subordinata, pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ter comma 1 Ord. pen. in relazione dell'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza nell'ipotesi in cui, in presenza delle situazioni di fatto di cui agli artt. 146 e 147 c.p., non si conceda al condannato il differimento dell'esecuzione della pena obbligatorio o facoltativo, ma gli si applichi la detenzione domiciliare sulla base di una valutazione di discrezionalità libera del Tribunale di Sorveglianza consentita dalla mancata indicazione nell'art. 47 ter di alcun elemento che vincoli il giudice alla scelta dell'una o dell'altra misura.
III - Il ricorso proposto pone il problema del coordinamento tra l'istituto del "rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena" disciplinato dall'art. 147 c. 1 n. 2 cod. pen. per il caso di "grave infermità fisica" del condannato a "pena restrittiva della libertà personale", e quello della detenzione domiciliare previsto dall'art. 47 ter c. 1 lett. c) Ord. pen., come modificato dall'art. 4 legge 27.5.98 n. 165, in favore della "persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".
Va anzitutto chiarito che con il primo istituto considerato la esecuzione della pena viene differita, mentre con il secondo viene comunque eseguita una pena "restrittiva della libertà personale", pur se di portata meno afflittiva della detenzione in carcere. Ne segue sul piano logico: 1) che il rinvio dell'esecuzione previsto dal codice penale può avere ad oggetto anche una pena in concreto attenuata, o potenzialmente attenuabile in base alle norme dell'Ordinamento penitenziario;
2) che il condannato il quale ritenga di trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 147 c. 1 n. 2 può avere interesse a richiedere l'applicazione di tale norma anziché la detenzione domiciliare, che rappresenta pur sempre una pena restrittiva della sua libertà. Sotto tale profilo, non può essere condiviso il parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte relativo all'assenza di interesse all'impugnazione del provvedimento in esame in capo al ricorrente.
Questa Corte, in tema di distinzione tra il rinvio dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 147 del codice penale e l'istituto disciplinano dall'art. 47 ter Ord. pen., ha chiarito che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione in carcere, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato e quale presupposto, nel caso previsto dal c. 1 n. 2 della norma (anteriore alla modifica introdotta dalla legge n.165 del 1998, che lascia peraltro invariata la precedente dizione nel primo comma lett. c) della nuova formulazione dell'articolo), "condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali", e che consigliano una espiazione di pena meno afflittiva. "Il differimento della pena previsto dall'art. 147 cod. pen. è invece istituito anteriore all'ordinamento penitenziario vigente, ha finalità diverse dall'individuazione del trattamento più opportuno nei confronti del condannato, in quanto mira ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità, e quindi rappresenta una conferma del fatto che l'espiazione della pena in tanto ha significato, in quanto tende alla rieducazione del condannato" (Cass. Sez. I, 5.4.95, De Vincenzo, RV. 200789). A fronte di una domanda di rinvio dell'esecuzione della pena motivata da grave infermità fisica, spetta al giudice di merito valutare se le condizioni di salute del condannato siano compatibili con la finalità rieducativa della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale che dalla rieducazione conseguono. Quanto, tenuto conto della natura della infermità e di una eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze che i limiti imposti alla libertà individuale comportano, ovvero sia priva di significato rieducativo in conseguenza delle impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, troverà applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Qualora invece le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino tali caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter c. 1 lett. c) Ord. pen., potrà essere disposta la detenzione domiciliare. Come ben sottolinea il Procuratore Generale presso questa Corte, in ogni caso il giudice è tenuto ad attenersi a regole prestabilite, conformi alle finalità dell'istituto prescelto, non potendosi dall'uso del verbo "potere" usato dal legislatore dedursi la possibilità di scelte arbitrarie. In questa prospettiva, e tenuto conto delle esigenze di tutela collettiva che vanno costantemente considerate in tema di esecuzione della pena, deve essere interpretato il comma 1 ter dell'art. 47 ter Ord. pen., che recita:
"Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite in cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato". La norma, che conferma la sopravvivenza dell'istituto previsto dal codice penale, può destare perplessità nella previsione che, quando si ravvisino i presupposti di applicabilità del rinvio della esecuzione della pena, possa applicarsi la detenzione domiciliare, la disposizione ha in realtà una sua logica, collegata alle esigenze di tutela collettiva, che qualora siano imponenti in relazione alla personalità del condannato possono meglio essere salvaguardate con la detenzione domiciliare piuttosto che con il rinvio della esecuzione, con una scelta che il giudice deve compiutamente motivare.
Il descritto coordinamento tra le due norme, che non prevede possibilità di scelte arbitrarie, evidenzia la manifesta infondatezza della proposta eccezione di costituzionalità. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza in ordine all'istituto applicato è estranea alla struttura delle due norme a confronto per quanto concerne la lontananza temporale del fine-pena; è apodittica in ordine alle ritenute esigenze di tutela collettiva, che devono essere valutate anche in rapporto all'influenza delle condizioni di salute del condannato sulla sua pericolosità sociale.
L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale che l'ha emessa per nuovo esame, da attuarsi in conformità ai criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Dichiara la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionalità. Annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999