Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/1999, n. 5715
CASS
Sentenza 19 ottobre 1999

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La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dall'art.147, comma I, n.2, cod.pen.mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Alla luce di tali principi deve quindi ritenersi che, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice debba valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Quando, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, dovrà trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non avranno presentato le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art.47 ter, comma 1, lett.c), dell'ordinamento penitenziario, potrà essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1 ter del citato art.47.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/1999, n. 5715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5715
    Data del deposito : 19 ottobre 1999

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